Corte costituzionale

Sentenza n. 157/2020

Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/2020
Data di deposito
21 luglio 2020
Data di decisione
26 maggio 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:157

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 1, lett. c), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011

Parametri

Massime

Massima n. 43449

Nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità dei bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) ricorrono le condizioni in presenza delle quali la Corte dei conti è legittimata a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. Pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, ai limitati fini dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, l'attività della Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. ( Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2015, n. 40 del 2014, n. 39 del 2014, n. 60 del 2013, n. 226 del 1976 ). Le condizioni che legittimano la Corte dei conti a sollevare l'incidente di costituzionalità nell'ambito della funzione di controllo sui bilanci preventivi e successivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono: a ) applicazione di parametri normativi; b ) giustiziabilità del provvedimento di controllo; c ) pieno contraddittorio con l'ente controllato sia nell'ambito del sindacato di legittimità-regolarità che nell'eventuale giudizio impugnatorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 89 del 2017, n. 39 del 2014, n. 226 del 1976 ).

Massima n. 43450

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 118 del 2011 che, nel disciplinare le modalità di rappresentazione, da parte degli enti del settore sanitario, dei contributi in conto capitale, prevede una deroga al regime civilistico. Secondo il rimettente, l'espunzione di tale deroga consentirebbe - in virtù del rinvio al codice civile e, per esso, ai principi contabili nazionali e internazionali - la riespansione delle regole generalmente applicabili ai soggetti tenuti alla contabilità economica, e, in particolare, delle regole tecniche che disciplinano il trattamento dei contributi in conto capitale, la cui applicazione potrebbe soddisfare i principi di chiarezza e di sincerità del bilancio e garantire il rispetto dei parametri costituzionali evocati.

Massima n. 43451

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, in riferimento agli artt. 81 e 97, commi primo e secondo, Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost. - dell'art. 29, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 118 del 2011 che, nel disciplinare le modalità di rappresentazione, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei contributi in conto capitale ricevuti dalla Regione, dallo Stato e da altri soggetti pubblici e privati, prevede la classificazione dei contributi di investimento nel patrimonio netto e il suo impiego in funzione di «sterilizzazione» dell'ammortamento dei cespiti acquisiti mediante i predetti contributi. Tale regime dell'ammortamento pluriennale, peculiare rispetto alla ordinaria disciplina civilistica, trova giustificazione nell'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), evitando che i predetti enti effettuino investimenti con finanziamenti correnti senza la dovuta programmazione dei relativi flussi di cassa. In tale prospettiva, la disciplina censurata consente di utilizzare l'intero finanziamento della spesa corrente per garantire l'erogazione dei LEA, senza doversi fare carico del finanziamento degli investimenti, le cui quote di ammortamento vengono attinte dal patrimonio netto secondo i criteri dettati dalla programmazione nazionale e regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020, n. 49 del 2018, n. 169 del 2017 ). La peculiarità del servizio sanitario nazionale richiede un'appropriata contabilità analitica per il relativo finanziamento che - con riguardo ai beni durevoli e di investimento - deve essere rivolta a misurare i costi fissi dello specifico servizio sanitario in cui vengono impiegati. L'ammortamento avviene quindi all'interno del singolo ente in cui viene utilizzato il bene, ma in una visione di finanza pubblica allargata, nella quale l'entità degli ammortamenti dei beni impiegati costituisce parte degli aggregati complessivi alla base della programmazione nazionale e regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sollevate, dalla Corte dei conti - sezione regionale di controllo per la Campania, in riferimento agli artt. 81 e 97, commi primo e secondo, della Costituzione, anche in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 32 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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