Corte costituzionale

Sentenza n. 130/2020

Corte cost., sent. 26 giugno 2020, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/2020
Data di deposito
26 giugno 2020
Data di decisione
5 maggio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:130

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 28, legge della Regione siciliana n. 24 del 16 dicembre 2018
  • art. 3, comma 9, lett. a), legge della Regione siciliana n. 24 del 16 dicembre 2018
  • art. 1, comma 2, legge della Regione siciliana n. 13 del 10 luglio 2015
  • art. 3, comma 9, lett. b), legge della Regione siciliana n. 24 del 16 dicembre 2018
  • art. 3, comma 5, bis, legge della Regione siciliana n. 13 del 10 luglio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 43488

È ammissibile il ricorso del Governo avverso gli artt. 2, comma 28, e 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, in quanto, sebbene le materie cui afferiscono le disposizioni impugnate siano potenzialmente riconducibili ad ambiti che lo statuto speciale della Regione Siciliana attribuisce alla competenza legislativa regionale, il ricorrente - nell'evocare parametri costituzionali, ma non statutari - fornisce una sufficiente motivazione circa l'impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale. ( Precedente citato: sentenza n. 43 del 2020 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, dal ricorso, valutato nel suo complesso, deve desumersi il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale; pertanto può ritenersi sufficiente, ma necessaria, un'indicazione, sia pure sintetica, al riguardo. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 16 del 2020, n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013 ).

Massima n. 43489

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 2, comma 28, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, che dispone, per l'esercizio finanziario 2018, un incremento dell'autorizzazione di spesa per l'erogazione dell'indennità vitalizia e chilometrica in favore di assistiti affetti da gravi forme di talassemia, di cui all'art. 7, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 20 del 1990. La previsione di spese ulteriori rispetto a quelle destinate all'adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione Siciliana - la quale, pur non essendo più soggetta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, è comunque sottoposta a misure di "monitoraggio" nell'ambito di un Programma di consolidamento e sviluppo, di carattere vincolante - viola i principi che regolano le materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, poiché la misura di sostegno in parola costituisce una forma di assistenza sanitaria ulteriore rispetto a quella - consistente nell'esenzione dalla partecipazione alle correlate spese sanitarie - prevista per la medesima categoria di pazienti dalla normativa statale in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA). ( Precedente citato: sentenza n. 51 del 2013 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, i piani di rientro dal disavanzo sanitario hanno carattere vincolante e ciò vale, per consequenzialità logica e sistematica, anche in riferimento ai Programmi di consolidamento, funzionali al raggiungimento di obiettivi ancora non realizzati in esecuzione delle precedenti misure. ( Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 278 del 2014, n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 123 del 2011 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, di regola i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, poiché essi sono funzionali a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 151 del 2017, n. 62 del 2017 e n. 82 del 2015 ). La Costituzione, insieme alle norme attuative dei suoi principi, qualifica il diritto alla salute come diritto sociale di primaria importanza e ne conforma il contenuto attraverso la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui il finanziamento adeguato costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per assicurare prestazioni direttamente riconducibili al fondamentale diritto alla salute. ( Precedente citato: sentenza n. 62 del 2020 ).

Massima n. 43490

Accolta, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 28, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, restano assorbite le altre censure proposte dal Governo in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera m ), e 118 Cost.

Massima n. 43491

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 134, 136 e 146 cod. beni culturali e all'art. 14 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 3, comma 9, lett. a ), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, che, nel modificare l'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015 sulla tutela dei centri storici, aggiunge la previsione dell'obbligo di adeguare le norme di attuazione degli strumenti urbanistici per le zone territoriali omogenee A - centro storico ai contenuti della stessa legge regionale n. 13, per le parti che dovessero risultare con essi contrastanti. La questione è posta in termini meramente assertivi, in quanto il ricorso si limita ad affermare che l'integrazione operata dalla norma impugnata dispone un completo superamento delle norme per le ZTO A - centro storico, ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968, che sarebbero state invece fatte salve dalla legge regionale del 2015. La valenza derogatoria della disciplina statale doveva, però, essere provata, tanto più che la lettera della disposizione si riferisce espressamente alla sola necessità che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici si adeguino ai contenuti della suddetta legge regionale. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'atto introduttivo del giudizio deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della censura, infatti, si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019, n. 198 del 2019, n. 152 del 2018, n. 109 del 2018, n. 261 del 2017, n. 169 del 2017, n. 107 del 2017, n. 32 del 2017, n. 141 del 2016 e n. 82 del 2015 ).

Massima n. 43492

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 134, 136 e 146 cod. beni culturali, e all'art. 14 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 3, comma 9, lett. b ), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, che aggiunge il comma 5- bis all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2015. La norma impugnata prevede che, nel caso in cui il Comune non abbia ancora individuato l'appartenenza degli immobili alle diverse categorie mediante uno studio di dettaglio riguardante l'intero centro storico, è data facoltà al soggetto, che intenda effettuare interventi in conformità ai contenuti della stessa legge reg. Siciliana n. 13 del 2015, di proporre uno studio di dettaglio stralcio relativo ad un comparto territoriale, costituito da una o più unità edilizie, con l'obbligo del Comune di attivare il procedimento riguardante l'intero centro storico. La legge regionale impugnata, correttamente interpretata, non sottrae alle amministrazioni e agli uffici tecnici competenti gli strumenti utili a tutelare il centro storico nel suo complesso, anche a fronte di proposte provenienti da soggetti privati. Ciò innanzitutto perché la facoltà del privato di proporre lo studio suddetto si attiva solo nel caso in cui l'amministrazione, risulti inadempiente; in secondo luogo perché l'effetto dell'esercizio di detta facoltà è quello di determinare l'obbligo del Comune di attivare il procedimento riguardante l'intero centro storico, e non già quello di attribuire al privato la facoltà di effettuare interventi sugli immobili sulla base dello studio di dettaglio stralcio, avulso dal proprio contesto, trasmesso al Comune. In questo senso, la norma denunciata introduce una sollecitazione procedimentale in fase d'impulso all'avvio del procedimento, che non modifica l'oggetto di quest'ultimo e non lede le funzioni comunali in tema di pianificazione urbanistica, né sottrae prerogative alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. ( Precedente citato: sentenza n. 46 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, i centri storici, in quanto beni paesaggistici "unitari" e di notevole interesse pubblico, meritano una specifica tutela da parte della Repubblica e, dunque, nella cornice della competenza statale ex art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., le varie articolazioni istituzionali hanno il compito di tutelare e valorizzare tale patrimonio. La tutela dei beni culturali e del paesaggio, d'altronde, richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale, affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 66 del 2018 e n. 140 del 2015 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, i principi recati dal codice dei beni culturali costituiscono norme di grande riforma economico-sociale, attuative dell'art. 9 Cost. e che, in quanto tali, vincolano anche le autonomie speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2019, n. 172 del 2018, n. 189 del 2016, n. 66 del 2012 e n. 367 del 2007 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 134, 136 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 24 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 134, 136 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e all'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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