Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/2020
Corte cost., ord. 31 gennaio 2020, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/2020
- Data di deposito
- 31 gennaio 2020
- Data di decisione
- 4 dicembre 2019
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CAROSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:8
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 41473
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per erronea o comunque non sufficiente argomentazione in ordine alla individuazione delle disposizioni censurate, nonché per la loro formulazione ancipite, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU, degli artt. 32, 39 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 12, comma 7, dello statuto del contribuente, in materia di accertamento di tributi "non armonizzati". L'ordinanza contiene un duplice capo di domanda, cosicché, in riferimento al primo fascio di norme, coinvolge indistintamente previsioni dal portato assai eterogeneo, peraltro caratterizzate, al loro interno, da contenuti in gran parte non pertinenti rispetto al tenore delle censure prospettate, rimettendo alla Corte il compito di individuare la prescrizione che sostanzia il vulnus addotto e nei confronti della quale si imporrebbe la reductio ad legitimitatem sollecitata attraverso l'additiva prospettata. La genericità del petitum - composto da due capi che non sono prospettati in termini gradatamente sequenziali, l'uno subordinato all'altro - copre inoltre l'intero perimetro delle questioni prospettate, comprensivo anche del suddetto art. 12, comma 7. ( Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2016 e ordinanze n. 221 e n. 130 del 2017 ). Se il rimettente può addurre i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità in via gradata, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come «principale» e «subordinata», potendosi pervenire ad una siffatta valutazione anche guardando all'intero argomentare del provvedimento di rimessione, va tuttavia rimarcato che nel caso in esame una siffatta implicita subordinazione logica tra i due capi non emerge neppure dal tenore complessivo dell'ordinanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo è tenuto ad individuare la norma o la parte di essa che determina la paventata lesione dei parametri costituzionali invocati. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 189 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nonché dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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