Corte costituzionale
Ordinanza n. 132/2020
Corte cost., ord. 26 giugno 2020, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 132/2020
- Data di deposito
- 26 giugno 2020
- Data di decisione
- 9 giugno 2020
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 47 del 8 febbraio 1948
- art. 595, comma 3, codice penale
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 10, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 43417
È rinviata all'udienza pubblica del 22 giugno 2021, con sospensione dei giudizi a quibus , la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno, sez. seconda penale, e dal Tribunale di Bari, sez. prima penale - in riferimento complessivamente agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro. Anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e della posizione del Consiglio d'Europa - che ritengono di regola violata la libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 CEDU, laddove vengano applicate pene detentive a giornalisti condannati per diffamazione - appare necessaria e urgente una complessiva rimeditazione del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica. Se quest'ultima va salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, il suo legittimo esercizio richiede tuttavia di essere bilanciato con altri interessi e diritti. Fra essi si colloca la reputazione della persona, connessa alla sua dignità, che costituisce sia un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost., che una componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, oltre che un diritto espressamente riconosciuto dall'art. 17 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il punto di equilibrio tra la libertà di "informare" e di "formare" la pubblica opinione svolto dalla stampa e dai media, e la tutela della reputazione individuale, non può però essere pensato come fisso e immutabile, tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione. Tale bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore, il quale, nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito, potrà ricorrere a sanzioni penali non detentive, a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come l'obbligo di rettifica), ma anche a misure di carattere disciplinare, eventualmente sanzionando con la pena detentiva le condotte che assumano connotati di eccezionale gravità. Considerato che vari progetti di legge in materia di revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa risultano in corso di esame avanti alle Camere, e che, nel caso in esame, l'intervento della Corte costituzionale sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del devolutum e dei rimedi a sua disposizione, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale si rinvia la decisione delle questioni a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi costituzionali e convenzionali illustrati. Spetterà ai giudici valutare se eventuali analoghe questioni di legittimità costituzionale debbano parimenti essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare, nelle more, l'applicazione delle disposizioni censurate. ( Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 242 del 2019, n. 265 del 2014, n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973; ordinanza n. 207 del 2018 ). La libertà di manifestazione del pensiero costituisce - prima ancora che un diritto proclamato dalla CEDU - un diritto fondamentale riconosciuto come coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione, pietra angolare dell'ordine democratico, cardine di democrazia nell'ordinamento generale. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 126 del 1985, n. 84 del 1969, n. 11 del 1968 e n. 1 del 1956 ). Nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di stampa assume un'importanza peculiare, in ragione del suo ruolo essenziale nel funzionamento del sistema democratico, nel quale al diritto del giornalista di informare corrisponde un correlativo "diritto all'informazione" dei cittadini, quest'ultimo qualificato in riferimento ai princìpi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale; tale sistema è caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 155 del 2002, n. 112 del 1993, n. 1 del 1981 e n. 172 del 1972 ).
Massima n. 43418
È dichiarato ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro. In capo al CNOG - il cui intervento è già stato dichiarato ammissibile in relazione alla causa avente ad oggetto le stesse questioni e riunita a quella in esame, e in cui aveva chiesto ed era stato autorizzato anche a prendere visione e trarre copia degli atti processuali - sussiste un interesse qualificato, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al Consiglio medesimo dall'art. 20, primo comma, lett. d ), dalla legge n. 69 del 1963, ed esercitabile, ai sensi dell'art. 39 della medesima legge, in caso di condanna penale, ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma. ( Precedente citato: ordinanza n. 37 del 2020 ). L'ammissibilità dell'intervento del terzo non può ritenersi condizionata alla circostanza che la parte del giudizio a quo si sia costituita anche nel giudizio avanti alla Corte costituzionale, dal momento che l'interesse qualificato all'intervento sussiste indipendentemente dalle scelte difensive assunte dalla medesima parte.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
rinvia all'udienza pubblica del 22 giugno 2021 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, e dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 9 giugno 2020ORDINANZARitenuto che, con ordinanza del 16 aprile 2019 (r.o. n. 149 del 2019) il Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, ha sollevato - con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro;che il 22 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), in qualità di «titolare di un interesse giuridico particolarmente qualificato, idoneo a fondare l'ammissibilità del suo intervento nel giudizio costituzionale», ha depositato, nei termini, atto di intervento ad adiuvandum, senza peraltro chiedere di essere autorizzato a prendere visione e trarre copia degli atti processuali.Considerato che un identico atto di intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 37 del 2020, pronunciata nel giudizio r.o. n. 140 del 2019, avente a oggetto questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e chiamato per la discussione all'odierna udienza, congiuntamente al presente giudizio;che, in detta ordinanza, la Corte ha ritenuto sussistente, in capo al CNOG, un interesse qualificato legittimante l'intervento in giudizio, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al Consiglio medesimo dall'art. 20, primo comma, lettera d), dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) ed esercitabile, ai sensi dell'art. 39 della medesima legge, in caso di condanna penale, ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma;che le argomentazioni svolte da questa Corte nella già citata ordinanza n. 37 del 2020 - da intendersi qui integralmente richiamate - valgono anche in relazione all'intervento spiegato dal CNOG nel presente giudizio;che, contrariamente all'avviso espresso in udienza dall'Avvocatura dello Stato, l'ammissibilità dell'intervento del terzo non può ritenersi condizionata alla circostanza che la parte del giudizio a quo si sia costituita anche nel giudizio avanti alla Corte costituzionale, dal momento che l'interesse qualificato all'intervento sussiste indipendentemente dalle scelte difensive assunte dalla parte del giudizio a quo;che, dunque, l'intervento deve essere dichiarato ammissibile.per questi motivila corte costituzionaledichiara ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG).F.to: Marta Cartabia, Presidente
Testo integrale
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