Corte costituzionale
Sentenza n. 90/2019
Corte cost., sent. 17 aprile 2019, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/2019
- Data di deposito
- 17 aprile 2019
- Data di decisione
- 7 marzo 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 161, comma 3, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 14, comma 1, lett. a-ter), decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015
- legge n. 132 del 6 agosto 2015
Parametri
Massime
Massima n. 42373
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione dei periti e degli esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario, dall'Associazione dei periti e degli esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario, dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e dall'associazione E-Valuations: Estimo e Valutazioni - Associazione valutatori immobiliari indipendenti. I rispettivi atti di intervento sono stati depositati tardivamente, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'atto introduttivo del giudizio nella Gazzetta Ufficiale, prescritto dall'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 220 del 2014 ).
Massima n. 42374
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza della censura relativa all'inapplicabilità del criterio di liquidazione del compenso dell'esperto nel caso di estinzione della procedura esecutiva prima della vendita dell'immobile stimato - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene, e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del valore di stima. Il rimettente, nell'osservare che, nel caso di estinzione atipica della procedura esecutiva, l'esperto non soltanto non potrà percepire alcun compenso, ma dovrà anche restituire gli acconti già incassati, adduce tale incongruenza come ulteriore elemento sintomatico dell'irragionevolezza della disposizione che è chiamato ad applicare nel decidere sulla domanda di liquidazione dell'esperto, sussistendo, pertanto, la rilevanza del dubbio di costituzionalità su una disposizione censurata con riguardo alle molteplici implicazioni irragionevoli che, ad avviso del rimettente, presenta.
Massima n. 42375
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Vicenza, in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., «quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario», dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter ) del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, sia nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto stimatore nominato venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anziché in base al valore di stima, sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima. Il diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto non è correttamente evocato con riguardo alla singola opera prestata dagli ausiliari del giudice e il principio del buon andamento non è riferibile all'attività giurisdizionale in senso stretto. Né si configura una compressione indebita della libertà di iniziativa economica del professionista - la cui attività, peraltro, non può essere ricondotta al paradigma dell'art. 41 Cost. - essendosi il legislatore limitato a fissare un criterio oggettivo di determinazione del compenso. Non si ravvisa poi la censurata disparità di trattamento rispetto alla liquidazione del compenso agli esperti nominati nell'ambito della vendita degli immobili appartenenti al fallimento e del procedimento di scioglimento della comunione, atteso che, quanto ai primi, anche il giudice delegato deve attenersi ai criteri sanciti dalla disposizione censurata e, quanto ai secondi, emerge prima facie l'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, che impedisce ogni valutazione comparativa. Né il criterio di liquidazione del compenso individuato dal legislatore appare irragionevole, in quanto, pur se ad esso è innegabilmente sottesa una finalità di contenimento dei costi delle stime, il legislatore ha inteso porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui, e ciò ha fatto indicando un criterio di determinazione del compenso dell'esperto di per sé non sproporzionato rispetto al fine perseguito. Conforme al principio di ragionevolezza è anche la previsione per cui la liquidazione definitiva del compenso è rimessa al momento della vendita, il cui rigore è temperato dalla possibilità di liquidazione di acconti nella non trascurabile misura del 50% del valore di stima. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 192 del 2015, n. 41 del 1986 e n. 88 del 1970; ordinanza n. 391 del 1988 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.) non è correttamente evocato con riguardo all'opera prestata dagli ausiliari del giudice. L'adeguatezza del compenso, difatti, non può essere valutata con riferimento all'art. 36 Cost., che postula un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e la possibilità di ricostruire l'incidenza delle singole prestazioni sulla complessiva attività dell'ausiliario e sulla formazione dell'intero reddito professionale del singolo prestatore. (Preced enti citati: sentenze n. 13 del 2016, n. 41 del 1996 e n. 88 del 1970 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di buon andamento (art. 97 Cost.), è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto. ( Precedente citato: sentenza n. 91 del 2018 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione dei periti e degli esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE nazionale), dall'Associazione dei periti e degli esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario (APE Toscana), dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (RPT) e dall'associazione «E-Valuations: Estimo e Valutazioni - Associazione valutatori immobiliari indipendenti»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevate dal Tribunale ordinario di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione immobiliare, in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, «quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario», con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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