Corte costituzionale
Sentenza n. 79/2019
Corte cost., sent. 9 aprile 2019, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/2019
- Data di deposito
- 9 aprile 2019
- Data di decisione
- 20 marzo 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012
- art. 2, decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012
- art. 3, decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012
- art. 4, decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012
- art. 5, decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012
- art. 6, decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012
- art. 8, decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012
- art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 76, Costituzione
- art. 2, legge n. 183 del 4 novembre 2010
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 42197
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sono dichiarati inammissibili l'intervento ad adiuvandum di David Ambrosini e altri centoquindici soggetti privati, di Luigi Siciliano e altri due intervenienti, in quanto spiegati oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, nonché l'intervento di Massimo Cipullo e altri ventiquattro intervenienti, in quanto non sono parti del giudizio principale. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammesse a intervenire, a norma dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio a quo , oltre che, a norma dell'art. 4 delle Norme integrative, il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. Non è invece ammissibile l'intervento dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, in quanto l'accesso di tali soggetti al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2018, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 35 del 2017, n. 71 del 2015 e n. 119 del 2012 ). Il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è ritenuto perentorio, con la conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza è inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018 e n. 250 del 2017 ).
Massima n. 42198
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, lo ius superveniens costituito dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 148 del 2017, come convertito, non giustifica una pronuncia di restituzione al rimettente degli atti. Le censure sollevate, infatti, non sono interessate dalle modifiche, le quali lasciano intatto il significato delle disposizioni impugnate nel giudizio a quo rispetto agli evidenziati profili di illegittimità costituzionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente. Ciò che rileva, infatti, è che permangano le valutazioni del giudice rimettente in termini di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, in misura tale da non mutare i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo . ( Precedenti citati: sentenza n. 194 del 2018, n. 125 del 2018 e n. 33 del 2018 ).
Massima n. 42199
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012. Le disposizioni del censurato decreto sono tutte avvinte dalla finalità complessiva di rivedere e razionalizzare la struttura pubblicistica della Croce rossa italiana (CRI), per cui anche quelle che non attengono alla riorganizzazione del Corpo militare influenzano la definizione dello status dei ricorrenti, oggetto di contestazione nel giudizio principale. L'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente, dunque, avrebbe l'effetto di ripercuotersi sulla sfera giuridica delle parti del processo a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 337 del 2008 e n. 303 del 2007 ).
Massima n. 42200
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere perplesso della questione sollevata, proposta nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012. Il rimettente ritiene chiaramente che la decisione di trasformare la Croce rossa italiana (CRI) in una persona giuridica di diritto privato si ponga al di fuori del novero delle scelte consentite dal Parlamento e l'asserita violazione dell'art. 76 Cost. è argomentata univocamente dal giudice a quo , il quale insiste a più riprese sul sospetto eccesso di delega realizzato dal complessivo intervento di riforma dell'ente rispetto all'art. 2 della legge n. 183 del 2010.
Massima n. 42201
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU - degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, di riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI). Le censure dell'ordinanza di rimessione si caratterizzano per la genericità e l'insufficiente motivazione circa l'asserito contrasto con il parametro interposto. Il principio di diritto, che il rimettente trae dall'art. 1 del citato Protocollo, è infatti riportato in via assertiva, senza alcun riferimento alle plurime accezioni che il termine "beni" è suscettibile di assumere nel sistema convenzionale e alle modalità lesive che le disposizioni impugnate avrebbero portato alla garanzia convenzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2018 e n. 27 del 2018; ordinanza n. 191 del 2018 ).
Massima n. 42202
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost., in relazione all'art. 2 della legge n. 183 del 2010 - degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, con cui è stata operata una integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (CRI) - trasformata da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - in asserita violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega. Premesso che, non essendo diversamente motivato, l'inusuale riferimento all'art. 1 Cost. non ha alcuna significativa autonomia - apparendo come rafforzativo della censura riferita alla disposizione di cui all'art. 76 Cost. - non sussiste il denunciato vizio di eccesso di delega, posto che l'art. 2 della legge n. 183 del 2010, identificando l'oggetto della delega nella riorganizzazione, tra gli altri, degli enti del Ministero della salute, nel comma 2 menziona espressamente la Croce Rossa italiana e che la scelta di tornare alla originaria struttura associativa della Croce Rossa è coerente con gli obiettivi di riorganizzazione degli enti e di razionalizzazione delle spese espressi dal delegante, i quali lasciavano aperta una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo nell'attuazione della legge di delega. ( Precedenti citati: ordinanza n. 273 del 1999 ). Nell'ambito della delegazione legislativa di cui all'art. 76 Cost., per un verso il Parlamento è tenuto a circoscrivere i margini di azione dell'esecutivo, attraverso l'individuazione dei principi e criteri direttivi, la delimitazione dell'oggetto e la fissazione del termine; per altro verso, le condizioni fissate dal delegante rappresentano un confine invalicabile per il Governo, che proprio nel contenuto della delega trova la misura della propria azione. Pertanto, soprattutto nel caso di deleghe destinate al riordino normativo, al legislatore delegato spetta un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. Il delegante non è tuttavia onerato di fornire una descrizione tassativa delle norme suscettibile di guidare il delegato, risultando anzi consentito il ricorso a clausole generali, ferma la necessità che queste siano accompagnate dall'indicazione di precisi principi; né il Governo è tenuto a una attività di mera esecuzione o automatico riempimento dei disposti cristallizzati nella delega, poiché i confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati. Il contenuto di una delega legislativa deve essere infatti identificato tenendo conto, oltre che del dato testuale, della lettura sistematica delle disposizioni che la prevedono, anche alla luce del contesto normativo nel quale essa si inserisce, nonché della ratio e delle finalità che la ispirano. Entro questa cornice - emergente da un'interpretazione anche sistematica e teleologica della delega - deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 104 del 2017, n. 250 del 2016, n. 210 del 2015, n. 229 del 2014, n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 50 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012; n. 159 del 2001, n. 198 del 1998, n. 106 del 1962 e n. 3 del 1957 ).
Massima n. 42203
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost. - dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012, in quanto, nell'assegnare le risorse finanziarie secondo criteri rimessi alla determinazione dei Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, il delegato avrebbe attuato una presunta sub-delega con riguardo alle modalità di finanziamento della rinnovata Croce rossa italiana (CRI), demandando a scelte ministeriali aspetti essenziali della nuova disciplina. La disposizione censurata, tuttavia, si limita a disciplinare le modalità di erogazione, affidando all'atto fonte secondario solo il compito esecutivo di assegnazione materiale delle risorse. Al decreto delegato è consentito il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione di emanare normative di tipo regolamentare, disposizioni di carattere tecnico o atti amministrativi di esecuzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2017, n. 106 del 1967, n. 79 del 1966, n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957; ordinanza n. 176 del 1998 ).
Massima n. 42204
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost. - degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 che, nell'ambito della integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (CRI), prevedono la smilitarizzazione e la ridefinizione del trattamento economico del personale del Corpo militare dell'ente. Non è manifestamente incoerente con la finalità complessiva della riforma, in un'ottica di razionalizzazione delle spese, stabilire un diverso inquadramento del personale ausiliario, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il delegato opti, quale strumento di attuazione del compito affidatogli dal delegante, per la trasformazione dell'ente pubblico in persona giuridica di diritto privato. D'altronde, è la stessa legge di delega ad aver indicato al Governo la necessità di garantire la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, obiettivi coerentemente perseguiti dal legislatore delegato tramite il trasferimento del personale militare ausiliario al ruolo civile.
Massima n. 42205
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost - degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, con cui è stata operata una integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (C.R.I.), trasformata da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato. In disparte la censura concernente la strutturale inadeguatezza delle risorse messe a disposizione della neoistituita Associazione della Croce Rossa italiana, formulata dall'ordinanza in termini solo generici e dunque per quest'aspetto inammissibile, l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato è senz'altro coerente con la vocazione solidaristica di un'associazione di volontariato chiamata a svolgere rilevanti funzioni di interesse generale, a livello nazionale e internazionale. Tale scelta trova, anzi, una diretta copertura costituzionale nell'art. 118, quarto comma, Cost., che in una ottica di sussidiarietà orizzontale impegna la Repubblica a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Inoltre, il nuovo modulo organizzativo allinea l'ordinamento italiano ad altre esperienze, in particolare (ma non solo) europee, le quali disegnano le rispettive società nazionali di Croce Rossa quali associazioni di diritto privato di interesse pubblico, formate da volontari e da personale civile in regime di impiego privatistico, e ciò assume particolare significato per una organizzazione destinata ad aderire ad una federazione transnazionale di "società non governative".
Massima n. 42206
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 che, nell'ambito della integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (CRI), stabiliscono il trasferimento al ruolo civile del personale militare, senza previsione della progressione economica commisurata al grado rivestito e senza garanzie di conservazione delle funzioni in precedenza attribuite. Le norme censurate non realizzano la soppressione del Corpo militare ausiliare, ma ne revisionano la struttura in coerenza con la generale riorganizzazione della CRI e con la rinnovata struttura associativa della stessa. Il decreto delegato ha infatti disposto la sopravvivenza degli appartenenti al citato organismo quale categoria in congedo che presta servizio volontariamente e gratuitamente (non diversamente da quanto accade, oltre che per il Corpo delle infermiere volontarie, per la Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta) e, del resto, anche il personale trasferito in altre amministrazioni, pur perdendo la qualifica di militare in servizio attivo, mantiene la qualifica di militare in congedo e, ai sensi dell'art. 1668 cod. ordinamento militare, potrebbe sempre essere richiamato in servizio, conservando il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta, anzi, coerente con la trasformazione del regime giuridico dell'ente, posto che il nuovo inquadramento nel rapporto di impiego accede alla diversa configurazione del datore di lavoro, che da soggetto pubblico muta in associazione di diritto privato regolata dal Libro I, Titolo II, Capo II, cod. civ., con conseguenti inevitabili modifiche delle modalità di sviluppo delle carriere. Le procedure di mobilità consentono di garantire un equilibrato contemperamento di due esigenze costituzionalmente rilevanti: per un verso, il mantenimento dei rapporti di lavoro, rendendo così effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost.; per un altro, la discrezionalità legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e degli enti pubblici. In contesti simili, è sicuramente auspicabile che ad un rilevante riassetto organizzativo-funzionale segua un'adeguata riqualificazione del personale. ( Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 159 del 2016 e n. 388 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo del Lazio, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost., in relazione all'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal TAR Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 5 marzo 2019ORDINANZARilevato che, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale amministrativo per il Lazio (reg. ord. n. 137 del 2017), sono intervenuti Cipullo Massimo con altre trentadue persone;che, tra i trentatre intervenienti, solo De Paola Giacomo, Stallone Giuseppe, Colasuonno Francesco, Liantonio Vito, Del Giudice Alessandro, Rella Giuseppe, Balestrieri Ferdinando e Stallone Michele risultano parti del giudizio principale;che, nel medesimo giudizio, hanno depositato atti di intervento Ambrosini David, insieme con altre centoquindici persone, e Siciliano Luigi, insieme con altre due persone, oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.Considerato che Cipullo Massimo e gli altri ventiquattro intervenienti non sono parti del giudizio principale;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammesse a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) le parti del giudizio a quo, oltre che, a norma dell'art. 4 delle Norme integrative, il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (sentenza n. 248 del 2018, nello stesso senso sentenze n. 217, n. 194 del 2018, con allegate ordinanze dibattimentali);che non è ammissibile l'intervento, nei giudizi davanti a questa Corte, dei titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, dato il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso di tali soggetti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché sentenza n. 119 del 2012);che l'intervento di Ambrosini David e degli altri centoquindici intervenienti è tardivo;che parimenti tardivo è l'intervento di Siciliano Luigi e degli altri due intervenienti;che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è ritenuto perentorio, con la conseguenza che l'intervento spiegato dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 250 del 2017, con allegate ordinanze dibattimentali).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento spiegato, nel presente giudizio di legittimità costituzionale, da Cipullo Massimo e dagli altri ventiquattro intervenienti che non sono parti del giudizio principale;dichiara inammissibili gli interventi spiegati, nel presente giudizio di legittimità costituzionale, da Ambrosini David e dagli altri centoquindici intervenienti, nonché da Siciliano Luigi e dagli altri due intervenienti, depositati oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
Testo integrale
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