Corte costituzionale

Sentenza n. 63/2019

Corte cost., sent. 21 marzo 2019, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/2019
Data di deposito
21 marzo 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 42607

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, benché il rimettente, censurando la legge n. 154 del 2014 [legge di delegazione], riferisca il dubbio di legittimità all'art. 77 Cost., si può ritenere che, all'evidenza, intendesse riferirsi al parametro costituzionale rappresentato dall'art. 76 Cost., e denunciare dunque un possibile eccesso di delega.

Massima n. 42608

È dichiarata inammissibile, per oscurità delle censure e contraddittorietà della motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, censurato in quanto avrebbe modificato le sanzioni di cui all'art. 187- bis del d.lgs. n. 58 del 1998. La disposizione in realtà si limita a disciplinare il regime intertemporale delle modifiche introdotte all'intera Parte V del citato decreto legislativo, risultando pertanto inconferenti i criteri di delega menzionati, relativi alla revisione della disciplina sanzionatoria degli illeciti ivi previsti. L'unico significato plausibile della censura potrebbe riferirsi alla scelta di modificare - attraverso l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 72 - la disciplina sanzionatoria dell'art. 187- bis del d.lgs. n. 58 del 1998, ma una simile lettura si porrebbe in distonia rispetto al senso complessivo dell'ordinanza che mira, invece, ad assicurare l'applicabilità, nel procedimento a quo, del più mite quadro sanzionatorio introdotto proprio dall'art. 6, comma 3, la cui legittimità verrebbe così - contraddittoriamente - a essere posta in discussione. Ove fosse così intesa, la questione apparirebbe comunque viziata da aberratio ictus, in ragione dell'espressa indicazione da parte del rimettente, quale oggetto della censura, dell'indicato comma 2 (anziché del successivo comma 3).

Massima n. 42609

Ove il giudice rimettente incorra in un errore nella formulazione del petitum, la disposizione censurata può essere desunta dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione. (Nel caso di specie, essendo erroneamente censurato l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all'art. 187- bis del d.lgs. n. 58 del 1998, risultando evidente che il giudice a quo intende censurare la disposizione transitoria contenuta nel medesimo art. 6, comma 2, il petitum dell'ordinanza di rimessione deve rettamente intendersi come mirante alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta disposizione transitoria).

Massima n. 42610

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015. Il rimettente muove dalla premessa interpretativa, del tutto plausibile, che la citata disposizione, dettando una disciplina transitoria per le modifiche apportate alla Parte V del d.lgs. n. 58 del 1998, abbia inteso escludere la retroattività della modifica, apportata dal successivo comma 3, consistente nella "dequintuplicazione" delle sanzioni amministrative disciplinate dal decreto legislativo. In tale prospettiva interpretativa, dunque, detta regola risulta inapplicabile ai fatti pregressi, come quello contestato all'opponente nel giudizio a quo .

Massima n. 42611

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - concernente i poteri della Corte costituzionale di sindacare eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni della CDFUE - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015. Non può, infatti, ritenersi precluso alla Corte costituzionale l'esame nel merito delle questioni sollevate con riferimento sia a parametri interni, anche mediati dalla normativa interposta convenzionale, sia - per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. - alle norme corrispondenti della CDFUE che tutelano, nella sostanza, i medesimi diritti. Fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e di non applicare la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla CDFUE, laddove però sia stato egli stesso a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della CDFUE, la Corte costituzionale non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale, dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri, tra i quali anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione ritenuta in contrasto con la CDFUE (e pertanto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), con conseguente eliminazione dall'ordinamento, con effetti erga omnes , di tale disposizione. ( Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017 ).

Massima n. 42612

Lo ius superveniens recato dall'art. 4, comma 9, del d.lgs. n. 107 del 2018 - che ha nuovamente modificato il quadro sanzionatorio previsto dall'art. 187- bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - non esige la restituzione al rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015. Non avendo il legislatore del 2018 disposto nulla in merito all'applicazione nel tempo della nuova disciplina, deve ritenersi che abbia inteso assegnarle efficacia soltanto per il futuro.

Massima n. 42613

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. - l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche in mitius apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 187- bis del d.lgs. n. 58 del 1998. La norma censurata dalla Corte d'appello di Milano deroga irragionevolmente al principio della retroattività della lex mitior in materia penale. Non v'è dubbio, infatti, che la sanzione amministrativa prevista dal citato art. 187- bis - la cui elevatissima carica afflittiva si spiega in funzione di deterrenza, o prevenzione generale negativa, certamente comune anche alle pene in senso stretto - abbia natura punitiva, e soggiaccia, pertanto, alle garanzie che la Costituzione e il diritto internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia in esame, non potendo la stessa essere considerata una misura meramente ripristinatoria dello status quo ante , né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018, n. 68 del 2017 e n. 193 del 2016 ). La giurisprudenza costituzionale assegna al principio della retroattività della lex mitior in materia penale un duplice, e concorrente, fondamento. L'uno - di matrice domestica - riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; l'altro - di origine internazionale, avente ora ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. - riconducibile all'art. 7 CEDU, nella lettura offertane dalla giurisprudenza di Strasburgo. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la regola della retroattività della lex mitior in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost. ma il suo fondamento è ravvisabile anzitutto nel principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e tale riconduzione segna anche il limite della garanzia costituzionale: mentre, infatti, l'irretroattività in peius della legge penale costituisce un valore assoluto e inderogabile, la regola della retroattività in mitius della medesima legge penale è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2011, n. 215 del 2008, n. 72 del 2008, n. 394 del 2006, n. 393 del 2006 e n. 15 del 1996 ).

Massima n. 42614

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di manipolazione del mercato di cui all'art. 187- ter del d.lgs. n. 58 del 1998. Il quadro sanzionatorio è identico all'abuso di informazioni privilegiate, previsto dall'art. 187- bis , censurato dalla Corte d'appello di Milano e rispondente esso pure a un'evidente logica punitiva; nemmeno in tal caso, pertanto, la deroga al principio della retroattività della lex mitior supera il vaglio positivo di ragionevolezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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