Corte costituzionale
Sentenza n. 46/2019
Corte cost., sent. 13 marzo 2019, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/2019
- Data di deposito
- 13 marzo 2019
- Data di decisione
- 20 febbraio 2019
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 37, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- art. 1, comma 778, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
Parametri
Massime
Massima n. 41218
Per pacifica giurisprudenza costituzionale lo Stato può disporre della disciplina dei tributi regionali "derivati", di fonte statale, in quanto le facoltà di intervento delle Regioni sulla consistenza di tali tributi sono anch'esse disciplinate dalla legge statale, per cui quest'ultima può ben sospendere il loro esercizio, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a maggior ragione se la sospensione è disposta in modo temporaneo e limitatamente al solo aumento delle aliquote. ( Precedente citato: sentenza n. 284 del 2009 ).
Massima n. 41219
È dichiarata inammissibile - per carente motivazione e per erroneo presupposto interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge n. 205 del 2017, proposta dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto nel modificare il comma 26 della legge n. 208 del 2015, estende all'anno 2018 la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, mantenendo ferme le deroghe e le esclusioni ivi previste. La ricorrente non ha assolto l'onere motivazionale, mancando di indicare gli elementi pertinenti dai quali desumere l'asserita alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi per farvi fronte; inoltre, diversamente da quanto presupposto dalla ricorrente, la norma censurata non si applica ai "tributi regionali propri", ma soltanto ai tributi regionali "derivati", di fonte statale, per i quali la legge statale può ben sospendere l'esercizio delle facoltà regionali, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2018, n. 135 del 2017 e n. 284 del 2009 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, a seguito di manovre di finanza pubblica possono determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionali, rendendo insufficienti i mezzi finanziari dei quali la stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti; spetta alla Regione ricorrente dedurre e provare l'incidenza della riduzione fiscale sull'equilibrio complessivo del suo bilancio e sullo svolgimento delle proprie funzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2018, n. 127 del 2016 e n. 205 del 2016 ).
Massima n. 41221
È dichiarata inammissibile - per mancata motivazione circa la lesione dei parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017, proposta dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, secondo comma, 119 e 120 Cost., in quanto rinvia, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali stabiliti dal d.lgs. n. 68 del 2011. La ricorrente non ha evidenziato alcuna, tantomeno concreta, riduzione di disponibilità finanziaria determinata in suo pregiudizio dalla disposizione censurata, per cui la questione promossa ha carattere astratto, esaurendosi in una mera doglianza rispetto al differimento temporale disposto dalla disposizione, e che investe anche le censure relative alla mancanza di ragionevolezza della protrazione del rinvio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso della Regione Veneto indicato in epigrafe;
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), proposta, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, secondo comma, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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