Corte costituzionale

Sentenza n. 263/2019

Corte cost., sent. 6 dicembre 2019, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
263/2019
Data di deposito
6 dicembre 2019
Data di decisione
5 novembre 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 40889

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per l'asserita natura meramente ricognitiva della norma sottoposta a scrutinio, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018, ove prevede che si applichi anche ai detenuti minorenni e giovani adulti l'art. 4- bis , commi 1 e 1- bis , della legge n. 354 del 1975. Il giudice a quo non ignora che l'applicazione dell'art. 4- bis ordin. penit. anche nei confronti dei minori risultava già prevista dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991, come conv., tuttavia le sue censure si incentrano proprio sull'inserimento della preclusione in parola nell'ambito del nuovo ordinamento penitenziario minorile. Il d.lgs. n. 121 del 2018, attraverso il richiamo al meccanismo dell'art. 4- bis ordin. penit., dà così vita all'unica normativa applicabile ai minorenni, sostituendosi integralmente alla precedente disciplina dettata sul punto, per i condannati adulti, dalla legge n. 354 del 1975. Il carattere innovativo (e non meramente ricognitivo di una norma preesistente, quale l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 152 del 1991) della disposizione censurata risulta, inoltre, dalla considerazione del suo diverso ambito applicativo poiché richiama i commi 1 e 1- bis dell'art. 4- bis ordin. penit., ma non il comma 2.

Massima n. 42719

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 76, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. - l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018, ove prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno ai detenuti minorenni e giovani adulti, si applica l'art. 4- bis , commi 1 e 1- bis , della legge n. 354 del 1975, il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia. La disposizione censurata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, nel restringere la possibilità di accedere alle misure extramurarie, si pone in contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 103 del 2017, soprattutto con l'art. 1, comma 85, lett. p ), n. 5) e 6), che imponeva di ampliare i criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e di eliminare qualsiasi automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari ai detenuti minorenni. L'automatismo legislativo si pone inoltre in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché con la preminente funzione rieducativa della pena, sottesi all'intera disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile, poiché si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che si fonda soltanto sul titolo di reato commesso e impedisce perciò alla magistratura di sorveglianza una valutazione individualizzata dell'idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione, che devono presiedere all'esecuzione penale minorile. Dal superamento del meccanismo censurato non deriva tuttavia in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, poiché al tribunale di sorveglianza compete la valutazione caso per caso dell'idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo. ( Precedente citato: sentenza n. 253 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, va riconosciuta, con riferimento all'ordinamento penale minorile, l'accentuazione della funzione rieducativa della pena e del criterio di individualizzazione del trattamento, quali corollari di una considerazione unitaria dei principi posti negli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. La parificazione della disciplina della fase esecutiva nei confronti di adulti e minori può infatti confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne e questa situazione contrasta con le esigenze del recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti e di eliminare automatismi applicativi nell'esecuzione della pena. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2017, n. 436 del 1999, n. 450 del 1998, n. 16 del 1998, n. 403 del 1997, n. 109 del 1997, n. 143 del 1996, n. 125 del 1995, n. 168 del 1994, n. 125 del 1992, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978 ).

Massima n. 42720

Accolta, per violazione degli artt. 76, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018, rimangono assorbite le ulteriori censure poste in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE e all'art. 49, par. 3, CDFUE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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