Corte costituzionale

Sentenza n. 254/2019

Corte cost., sent. 5 dicembre 2019, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
254/2019
Data di deposito
5 dicembre 2019
Data di decisione
22 ottobre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:254

Norme oggetto del giudizio

  • art. 72, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • art. 72, comma 2, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • art. 72, comma 5, secondo periodo, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Lombardia n. 2 del 3 febbraio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 40878

Sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione culturale Assalam di Cantù nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 1, 2 e 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Gli atti sono stati depositati oltre il termine - perentorio - previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2019, n. 90 del 2019 e n. 78 del 2019 ).

Massima n. 40879

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, il thema decidendum deve essere precisato operando una distinzione tra le censure non solo in relazione al parametro, ma anche in relazione all'oggetto. (Nel caso di specie, relativo all'art. 72, commi 1 e 2, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, il rimettente sviluppa un'argomentazione unica, articolata in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., ma in realtà le due norme censurate presentano un contenuto differenziato e sono oggetto di distinte doglianze).

Massima n. 41765

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost. - dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che impone, per l'insediamento di qualsivoglia nuova attrezzatura religiosa, la necessaria conformità alle previsioni localizzative del piano delle attrezzature religiose (PAR). Nel caso oggetto del giudizio a quo il PAR non risulta adottato, con la conseguenza che al giudizio stesso è estraneo il tema - anche logicamente, oltre che fattualmente, subordinato al tema della previa esistenza del PAR - della necessaria conformità alla zonizzazione del piano e dunque in esso non viene in rilievo la questione di costituzionalità della norma che la prescrive.

Massima n. 41766

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, che subordina l'insediamento di nuovi luoghi di culto alla previa approvazione del piano delle attrezzature religiose (PAR). La motivazione del rimettente sulla rilevanza risulta adeguata perché, anche senza entrare nel merito del presupposto di fatto dell'eccezione sollevata dalla Regione (l'asserita rilevante consistenza della dimensione dell'immobile oggetto del giudizio a quo), non censura la norma regionale solo nella parte in cui si applica ai luoghi di culto di dimensioni modeste, ma chiede una pronuncia ablativa dell'intera disposizione, cosicché l'effettiva consistenza della struttura oggetto del giudizio a quo non è dunque significativa ai fini della rilevanza delle questioni.

Massima n. 41767

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 19 Cost. - l'art. 72, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modif. dall'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, che subordina l'insediamento di nuovi luoghi di culto alla previa approvazione del piano per le attrezzature religiose (PAR). La norma censurata dal TAR Lombardia, dietro l'apparente finalità di tipo urbanistico-edilizio, mira in realtà a ostacolare l'installazione di nuove attrezzature religiose, in violazione dei parametri evocati, poiché esse vengono non solo disciplinate indistintamente, a prescindere dal loro impatto urbanistico, ma anche irragionevolmente assoggettate a un regime differenziato, non previsto per le altre opere di urbanizzazione secondaria. La previsione di uno speciale piano dedicato alle attrezzature religiose, riconducibile al modello della pianificazione urbanistica di settore, non è di per sé illegittima, purché persegua lo scopo del corretto insediamento nel territorio comunale delle attrezzature religiose aventi impatto urbanistico, e che, in questo orizzonte, tenga adeguatamente conto della necessità di favorire l'apertura di luoghi di culto destinati alle diverse comunità religiose. Il diritto inviolabile alla libertà religiosa, garantito dall'art. 19 Cost., comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Le Regioni, nel regolare, in sede di disciplina del governo del territorio, l'edilizia di culto, possono perseguire esclusivamente finalità urbanistiche, nell'ambito delle quali deve essere ricondotta anche la necessaria specifica considerazione delle esigenze di allocazione delle attrezzature religiose. ( Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2017, n. 63 del 2016, n. 52 del 2016, n. 346 del 2002, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 334 del 1996, n. 440 del 1995, n. 195 del 1993, n. 203 del 1989 e n. 59 del 1958 ).

Massima n. 41768

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, in base al quale i Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad approvare il piano delle attrezzature religiose (PAR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, pena l'obbligo della sua approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT). Sebbene l'atto impugnato davanti al giudice a quo non menzioni la previsione censurata, il rimettente fornisce sufficiente e plausibile motivazione sulla rilevanza, illustrando adeguatamente come, nel caso di specie, il baricentro delle questioni sollevate sia proprio quello della necessaria approvazione del PAR contestualmente al nuovo PGT, con la conseguenza che resterebbero incerti e aleatori i tempi di risposta sull'istanza degli interessati.

Massima n. 41769

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di motivazione sugli ulteriori profili di ricorso, nonostante la loro asserita priorità logico-giuridica - nel giudizio di legittimità costituzionale, tra gli altri dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005. Il rimettente afferma espressamente, basandosi sull'ordine dei motivi aggiunti fissato dalla stessa ricorrente nel giudizio a quo, che la seconda censura può essere esaminata solo dopo aver deciso sulla prima. Secondo la giurisprudenza costituzionale, non è sindacabile l'ordine di esame delle questioni seguito dal rimettente, qualora esso si sviluppi in modo non implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2019 e n. 125 del 2018 ).

Massima n. 41770

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 19 Cost. - l'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modif. dall'art. 1, comma 1, lett. c ), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, che impone ai Comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose di approvare il piano delle attrezzature religiose (PAR) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale, pena l'obbligo della sua approvazione unitamente al nuovo piano per il governo del territorio (PGT). La norma censurata dal TAR Lombardia determina una forte compressione della libertà religiosa, senza che a ciò corrisponda alcun reale interesse di buon governo del territorio. La necessaria contestualità e il carattere del tutto discrezionale del potere del Comune di procedere alla formazione del piano che investe l'intero territorio comunale (il PGT o la sua variante generale) rendono assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto, ai quali, in ragione della loro strumentalità alla garanzia di un diritto costituzionalmente tutelato, dovrebbe piuttosto essere riservato un trattamento di speciale considerazione. Al riguardo è significativo che per gli altri impianti di interesse pubblico la stessa legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 non solo non esiga la variante generale del PGT, ma non richieda neppure sempre la procedura di variante parziale. ( Precedente citato: sentenza n. 179 del 2019 ).

Massima n. 41771

Accolte - per violazione degli artt. 2, 3, primo comma e 19 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, commi 2 e 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, restano assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 5, 97, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lett. m ), e sesto, e 118, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione culturale Assalam di Cantù nei giudizi indicati in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 2, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg. Lombardia n. 2 del 2015, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 159 del 2018.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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