Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2019

Corte cost., sent. 21 novembre 2019, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2019
Data di deposito
21 novembre 2019
Data di decisione
8 ottobre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:241

Norme oggetto del giudizio

  • art. 21, comma 4, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
  • legge n. 114 del 11 agosto 2014

Parametri

Massime

Massima n. 40814

Il principio della libertà dell'insegnamento, caratteristico dell'ordinamento universitario, non tollera ingerenze di ordine politico o comunque ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell'insegnamento. In questa prospettiva, l'attribuzione agli stessi professori universitari del potere di scelta dei membri delle commissioni di concorso, assicurando il buon andamento dell'insegnamento universitario, rappresenta un progresso verso la realizzazione di quell'ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2011, n. 20 del 1982 e n. 143 del 1972; ordinanza n. 95 del 1980 ).

Massima n. 41713

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. Il giudice a quo ha consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata imponga una particolare interpretazione, escludendone altre, eventualmente idonee a neutralizzare i vizi di legittimità costituzionale derivanti dalla prima. Le ordinanze di rimessione hanno infatti condotto un accurato esame delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale svoltosi sulla disposizione censurata, escludendo consapevolmente la possibilità di seguire un'interpretazione alternativa di quest'ultima. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la verifica dell'esistenza e della legittimità delle interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter far proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 158 del 2019, n. 78 del 2019 e n. 42 del 2017 ).

Massima n. 41714

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per impropria richiesta di avallo interpretativo con uso distorto dell'incidente di costituzionalità, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. Le ordinanze di rimessione assumono con piena convinzione la circostanza che quella prospettata, "secondo i normali canoni ermeneutici", sia l'unica esegesi corretta della disposizione. E, proprio in virtù degli esiti cui tale esegesi conduce, ritengono che essa esibisca i vizi di illegittimità costituzionale prospettati.

Massima n. 41715

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel prevedere il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non tiene conto della diversificazione delle provenienze di tali docenti (dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari), né della differenza di status originario esistente tra essi e quelli delle altre scuole confluite nella SNA e tra i docenti della stessa SNA. I docenti in questione hanno dapprima abbandonato le amministrazioni di provenienza, divenendo docenti a tempo indeterminato inseriti nel ruolo ad esaurimento della soppressa SSEF (esercizio del diritto di opzione previsto dal d.m. n. 359 del 2000), e successivamente, hanno volontariamente scelto di non avvalersi della possibilità di rientrarvi (mancato esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 4-septies del d.l. n. 97 del 2008). In questo contesto, la scelta legislativa di considerare unitariamente, a prescindere dalle appartenenze originarie, i docenti del ruolo ad esaurimento della SSEF si presenta non irragionevole né in violazione dell'eguale diritto di accesso agli uffici pubblici, poiché coerente con il fine di attribuire un unico status giuridico a tutti i docenti confluiti nella SNA (docenti delle diverse scuole di formazione e docenti della medesima scuola).

Massima n. 41716

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel disporre il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non avrebbe previsto, per i soli docenti della ex SSEF, il diritto di opzione tra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito. La scelta legislativa di riferirsi alla retribuzione dei professori universitari di prima fascia a tempo pieno per determinare il trattamento economico dei docenti della SNA (e perciò anche dei docenti ex SSEF), lungi dall'istituire un (del tutto peculiare) canale d'accesso ai ruoli della docenza universitaria, è il risultato di un equilibrato contemperamento di interessi. Da una parte, la volontà di individuare, anche per i docenti ex SSEF, il trattamento economico più vantaggioso, tra quelli possibili una volta operata la unificazione delle varie scuole nella SNA, tramite il riferimento a quella che - nell'ambito della docenza universitaria - risulta la più elevata qualifica possibile a fini retributivi; dall'altra, l'obiettivo di uniformare, tramite la previsione di incompatibilità con l'attività libero-professionale, la condizione giuridica dei docenti ex SSEF a quella di tutti gli altri docenti che afferiscono alla SNA, cui è evidentemente applicabile il principio generale di esclusività del rapporto di impiego di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. ( Precedente citato: sentenza n. 566 del 1989 ).

Massima n. 41717

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel disporre il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non considera i trattamenti economici in godimento e determina un livellamento verso il basso di quelli da corrispondersi in futuro. In primo luogo, del tutto inconferente è l'evocazione di una lesione dell'art. 36 Cost., motivata con la circostanza che ai docenti ex SSEF è attribuito il trattamento economico dei docenti universitari di prima fascia a tempo pieno, a meno di non voler proiettare un dubbio di legittimità costituzionale sulla stessa congruità della retribuzione di tutti i docenti universitari. In secondo luogo, la norma censurata mira non irragionevolmente a realizzare l'"omogeneità" di trattamento interna ai docenti della SNA, attribuendo loro, al più alto livello possibile, il medesimo trattamento economico. In terzo luogo, deve considerarsi che, in mancanza di copertura costituzionale del principio di irriducibilità della retribuzione, il divieto della reformatio in peius della retribuzione è stato espunto dalla disciplina generale sul pubblico impiego dall'art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013. Infine, la disposizione censurata non si pone in contrasto con il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, poiché, nell'ambito del normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali, essa provvede in modo ragionevole al contemperamento tra due esigenze potenzialmente contrapposte: la considerazione del pregresso trattamento economico dei docenti ex SSEF, e la necessità di non determinare intollerabili disparità retributive tra tutti i docenti della rinnovata SNA. ( Precedenti citati: sentenze n. 330 del 1999 e n. 219 del 1998 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica e la fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio, pur trovando copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali. In tale ottica, non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso sfavorevole per i destinatari la disciplina di rapporti di durata, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando del tutto, con riguardo alle situazioni sostanziali fondate su discipline precedenti, l'affidamento nella sicurezza giuridica. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2019, n. 149 del 2017, n. 16 del 2017 e n. 203 del 2016 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, nei casi in cui la disciplina complessiva è il risultato della integrazione della fonte primaria ad opera di quella regolamentare, il sindacato di costituzionalità sulla fonte primaria è possibile quando questa diventa in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate in quella secondaria, che della prima costituisce il completamento ( Precedenti citati: sentenze n. 3 del 2019, n. 224 del 2018 e n. 200 del 2018 ).

Massima n. 41718

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel disporre il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, non prevede una disciplina transitoria che consenta a tali docenti di scegliere tra il rientro nei ruoli di originaria provenienza (dirigenza pubblica, magistratura, avvocatura dello Stato, dirigenza parlamentare) e la permanenza nel (modificato) status di docente presso la SNA. Il mancato esercizio, da parte dei docenti ex SSEF, del diritto di opzione per il rientro nei ranghi delle amministrazioni di provenienza, espressamente previsto dall'art. 4- septies del d.l. n. 97 del 2008, in occasione della creazione dello specifico ruolo ad esaurimento dei docenti stabili afferenti alla SSEF, ha determinato l'interruzione definitiva di ogni rapporto con l'amministrazione originaria e un nuovo inquadramento in tale ruolo ad esaurimento. Pertanto, in disparte il rilievo per cui una eventuale disciplina transitoria, rientrando nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, avrebbe potuto avere i contenuti più diversi, va escluso che essa sia costituzionalmente necessaria, in relazione a soggetti che, ormai da tempo, hanno assunto la sola stabile condizione di docenti inquadrati nel ruolo ad esaurimento della SSEF. ( Precedenti citati: sentenza n. 166 del 2012, sul diritto di ripensamento attribuito dalla legge n. 339 del 2003 ai dipendenti pubblici a tempo parziale iscritti all'albo degli avvocati che, a seguito dell'introduzione dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione legale e il mantenimento dell'impiego pubblico, avessero optato per la libera professione ).

Massima n. 41719

Sono dichiarate inammissibili, per formulazione apodittica delle relative censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che dispone il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico, del trattamento economico e del trattamento previdenziale dei professori o dei ricercatori universitari. Tutte le ordinanze di rimessione si limitano a sostenere che la disposizione non prevederebbe, in riferimento a "docenti aventi qualifiche e provenienze diverse nell'ambito del più generale rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni", che sia loro conservato il trattamento previdenziale attualmente previsto (o, comunque, che questo venga autonomamente considerato e valutato), consentendo invece, attraverso il richiamo allo status giuridico ed economico del professore universitario, l'applicazione "agli stessi" del trattamento previdenziale di quest'ultimo. Non è inoltre in alcun modo ricostruito il quadro normativo che, nell'ambito del sistema previdenziale, condurrebbe alla produzione degli effetti lamentati, i quali risultano, in tal modo, apoditticamente ipotizzati ma non dimostrati. Sarebbe stato anche necessario, al fine di prospettare correttamente la violazione dei parametri costituzionali evocati, operare una valutazione specifica delle singole posizioni delle parti in giudizio, in ipotesi diverse l'una dall'altra e tra loro potenzialmente variabili, ad esempio, quanto al regime di riferimento - contributivo, retributivo o misto - per il calcolo del trattamento previdenziale, o quanto alla decorrenza del relativo diritto, oppure, ancora, in ordine alla natura delle somme spettanti al termine del rapporto di lavoro (trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto). Secondo la giurisprudenza costituzionale, per il principio dell'autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, non può farsi ricorso alle integrazioni spese sul punto dalle parti private costituite ( Precedenti citati: ordinanze n. 111 del 2019, n. 37 del 2018 e n. 209 del 2015 ).

Massima n. 41720

Sono dichiarate inammissibili, per formulazione oscura e apodittica delle relative censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 114 del 2014, che, nel disporre il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari, determinerebbe una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento da parte della Pubblica Amministrazione, nei confronti di soggetti ad essa legati da rapporto di impiego, come conseguenza della omessa considerazione della diversificazione dei rispettivi ruoli di provenienza. Dalle censure svolte non si comprende, infatti, se quello ai diversi ruoli di provenienza sia un riferimento ai ruoli originari dei docenti ex SSEF, oppure a quelli di tutti i docenti della SNA, sia già presenti nella stessa SNA, sia futuri. Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le argomentazioni che - pur costituendo semplice specificazione di profili già presentati all'esame della Corte costituzionale - spostano l'attenzione su aspetti problematici non attuali, prospettati in via astratta e che prescindono da un concreto collegamento con le vicende oggetto dei giudizi principali e, dunque, privi di rilevanza nei processi a quibus. ( Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2016; ordinanza n. 101 del 2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 90 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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