Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2019

Corte cost., sent. 27 febbraio 2019, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/2019
Data di deposito
27 febbraio 2019
Data di decisione
24 gennaio 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:24

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 42469

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

Massima n. 42470

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine, dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, applicabile ratione temporis nei procedimenti a quibus , in quanto si intendano come aventi a oggetto la legittimità costituzionale di tale disposizione nella sola parte in cui consente l'applicazione ai soggetti indicati nello stesso art. 1, numeri 1) e 2), della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno. Come si evince dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione, le questioni sollevate concernono la legittimità costituzionale delle previsioni indicate nella sola parte in cui costituiscano il presupposto per l'applicazione delle menzionate misure di prevenzione.

Massima n. 42471

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Napoli, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975. La norma è applicabile ratione temporis nel relativo procedimento a quo .

Massima n. 42472

È dichiarata inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonché all'art. 25, terzo comma, Cost. e - come si evince dalla motivazione dell'ordinanza - all'art. 13 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. La norma si limita a disciplinare i presupposti applicativi delle misure del foglio di via obbligatorio e dell'avviso orale, di competenza del questore [mentre nel giudizio principale vengono in esame i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno].

Massima n. 42473

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Padova, dell'art. 4, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 159 del 2011. La questione è da intendersi come mirante alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione indicata nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II del titolo I del libro I del decreto (e cioè la misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, prevista dal successivo art. 6) si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a ) e b ).

Massima n. 42474

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Padova, dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa è da intendersi come finalizzata alla dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata nella parte in cui essa stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a ) e b ), del medesimo decreto legislativo.

Massima n. 42475

Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus , le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, dell'art. 3 della legge n. 1423 del 1956, nonché quella promossa dal Tribunale di Padova sul corrispondente art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011. Tali disposizioni si limitano a disciplinare la tipologia delle misure di prevenzione personale e i loro presupposti oggettivi, mentre i diversi petita enunciati dai rimettenti riguardano esclusivamente l'individuazione dei potenziali destinatari delle misure.

Massima n. 42476

Sono dichiarate inammissibili, per aberratio ictus , le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplinano i presupposti oggettivi e la procedura applicativa delle misure del sequestro e della confisca. Tali profili risultano estranei ai diversi petita.

Massima n. 42477

Sono dichiarate inammissibili, per pressoché totale difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli e del Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, dell'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e del corrispondente art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, quest'ultimo censurato anche dal Tribunale di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, nonché all'art. 25, terzo comma, Cost. e - come si evince dalla motivazione dell'ordinanza - all'art. 13 Cost., che disciplinano il contenuto delle misure di prevenzione personali. I giudici a quibus incentrano le loro argomentazioni sul difetto di precisione delle norme che stabiliscono i presupposti applicativi delle misure (personali e/o patrimoniali) che vengono di volta in volta in considerazione, e non già sull'imprecisione delle prescrizioni che costituiscono il contenuto delle misure stesse.

Massima n. 42478

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, formulata della Corte d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU. Il parametro interposto invocato (relativo al diritto alla libertà di circolazione) risulta inconferente rispetto alla disposizione censurata.

Massima n. 42479

Sono dichiarate inammissibili, per mancanza di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. La stessa ordinanza di rimessione dà atto che nel giudizio principale dovrebbero trovare applicazione, ratione temporis , le sole disposizioni della legge n. 1423 del 1956, nonché (in riferimento alle misure patrimoniali) l'art. 19 della legge n. 152 del 1975.

Massima n. 42484

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU. Il decreto legislativo indicato non è applicabile ratione temporis nel giudizio a quo , posto che la stessa ordinanza di rimessione dà atto di dover decidere sulla revoca di una misura patrimoniale adottata prima della sua entrata in vigore.

Massima n. 42485

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, l'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1). La fattispecie censurata dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale di Udine nella sola parte in cui consente l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, secondo la quale le misure di prevenzione disciplinate dall'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussista un'idonea base legale, una finalità legittima, e la necessità della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame, poiché sul punto convivono due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono - in modo generico e tutt'altro che congruente - il concetto di «traffici delittuosi» e pertanto non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura. Né siffatte nozioni di «traffici delittuosi», dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che costituisce la ratio di tali misure. ( Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980 ).

Massima n. 42486

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU, l'art. 19 della legge n. 152 del 1975, nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2- ter della legge n. 575 del 1965 si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956. La fattispecie censurata dalla Corte d'appello di Napoli nella sola parte in cui consente l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, secondo la quale le misure di prevenzione disciplinate dall'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussista un'idonea base legale, una finalità legittima e la necessità della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame, poiché sul punto convivono due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono - in modo generico e tutt'altro che congruente - il concetto di "traffici delittuosi" e pertanto non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura. Né siffatte nozioni di "traffici delittuosi", dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che si è visto costituire la ratio di tali misure. ( Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980 ).

Massima n. 42487

È dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, l'art. 4, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II (e cioè la misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, prevista dal successivo art. 6) si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lett. a ). La fattispecie censurata dal Tribunale di Padova nella sola parte in cui consente l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, secondo la quale le misure di prevenzione disciplinate dall'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussista un'idonea base legale, una finalità legittima e la necessità della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame, poiché sul punto convivono due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono - in modo generico e tutt'altro che congruente - il concetto di "traffici delittuosi" e pertanto non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura. Né siffatte nozioni di "traffici delittuosi", dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che costituisce la ratio di tali misure. ( Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980 ).

Massima n. 42488

Accolte in parte qua, per violazione degli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 159 del 2011, resta assorbita la questione relativa all'art. 25, terzo comma, Cost.

Massima n. 42489

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU, l'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lett. a ). La fattispecie censurata dal Tribunale di Padova nella sola parte in cui consente l'applicazione delle misure di prevenzione indicate a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", è affetta da radicale imprecisione, non emendata dalla giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, secondo la quale le misure di prevenzione disciplinate dall'ordinamento italiano sono legittime in quanto sussista un'idonea base legale, una finalità legittima, e la necessità della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti. Alla giurisprudenza, infatti, non è stato possibile riempire di significato certo, e ragionevolmente prevedibile ex ante per l'interessato, il disposto normativo in esame, poiché sul punto convivono due contrapposti indirizzi interpretativi, che definiscono - in modo generico e tutt'altro che congruente - il concetto di "traffici delittuosi" e pertanto non appaiono in grado di selezionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del potenziale destinatario della misura. Né siffatte nozioni di "traffici delittuosi", dichiaratamente non circoscritte a delitti produttivi di profitto, potrebbero mai legittimare dal punto di vista costituzionale misure ablative di beni posseduti dal soggetto che risulti avere commesso in passato tali delitti, difettando in tal caso il fondamento stesso di quella presunzione di ragionevole origine criminosa dei beni, che costituisce la ratio di tali misure. ( Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980 ).

Massima n. 42490

Se la radicale imprecisione dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, entrambi nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché degli artt. 4, comma 1, lett. c ), e 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, tutti limitatamente alla parte in cui stabiliscono che le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, nonché del sequestro e della confisca, si applichino anche a "coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi", ne determina l'illegittimità costituzionale, tali disposizioni si sottraggono invece alle medesime censure - riferite complessivamente agli artt. 13, 25, secondo comma, 42 e 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU - nella parte in cui consentono di applicare le suddette misure di prevenzione ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lett. b ), del d.lgs. n. 159 del 2011, ossia a "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". Infatti, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza della Corte EDU (de Tommaso) del 2017, risulta oggi possibile assicurare in via interpretativa contorni sufficientemente precisi alla fattispecie censurata dalla Corte d'appello di Napoli e dai Tribunali di Udine e di Padova, sì da consentire ai consociati di prevedere ragionevolmente in anticipo in quali «casi» - oltre che in quali "modi" - essi potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nonché alle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca. Le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto delle misure sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto, di cui si dovrà dare conto puntualmente nella motivazione - per cui deve trattarsi di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - il suo unico reddito, o quanto meno una componente significativa di tale reddito, cui aggiungersi, ai fini dell'applicazione della misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, la valutazione dell'effettiva pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica. Quanto, invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti enucleati dovranno essere accertati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l'illecito incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare. ( Precedente citato: sentenza n. 177 del 1980 ). Se il presupposto giustificativo della confisca di prevenzione - e pertanto del sequestro, che ne anticipa provvisoriamente gli effetti - è la ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, che ne giustifica l'ablazione in favore della collettività, essa non conduce necessariamente a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva delle misure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle misure medesime allo statuto costituzionale e convenzionale delle pene. Tuttavia, allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. ( Precedente citato: sentenza n. 33 del 2018 ).

Massima n. 42491

La circostanza che, ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, siano comunque necessari elementi che facciano ritenere pregresse attività criminose da parte del soggetto, non comporta che tali misure abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la materia penale. Esse, imperniate su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. Poiché l'esecuzione delle misure di prevenzione comporta una restrizione della libertà personale, conseguentemente in tanto possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l'art. 13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà personale, tra i quali in particolare la riserva assoluta di legge (rinforzata) e la riserva di giurisdizione. In tal modo, gli esiti cui è approdata la giurisprudenza costituzionale italiana in tema di misure personali di prevenzione finiscono per attribuire un livello di tutela ai diritti fondamentali dei destinatari della misura della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, superiore a quello assicurato in sede europea. Infatti, alle garanzie (richieste anche nel quadro convenzionale) di: a) di una idonea base legale delle misure in questione e b) della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati, si affianca quella ulteriore c) della riserva di giurisdizione. ( Precedenti citati: sentenze n. 335 del 1996, n. 177 del 1980, n. 46 del 1964, n. 29 del 1961, n. 11 del 1956 e n. 2 del 1956 ).

Massima n. 42492

In materia di responsabilità penale, l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non vale, di per sé, a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale; pertanto nessuna interpretazione può surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta , con cui si intende garantire alle persone la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione e ciò in quanto nei paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia è indispensabile l'esistenza di un diritto scritto di produzione legislativa rispetto al quale l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2018, n. 327 del 2008 e n. 364 del 1988 ). Allorché si versi al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili gli interventi di M. S.;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a);

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a);

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 154 del 2017);

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, e degli artt. 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, dal Tribunale ordinario di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 115 del 2017);

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6, 8, 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 del Prot. n. 4 CEDU, e all'art. 25, terzo comma, Cost., nonché degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, tutte sollevate dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe (r. o. n. 146 del 2017).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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