Corte costituzionale

Sentenza n. 233/2019

Corte cost., sent. 13 novembre 2019, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/2019
Data di deposito
13 novembre 2019
Data di decisione
22 ottobre 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 2, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 3, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 4, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 5, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 6, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 8, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 9, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 14, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 15, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019
  • legge n. 60 del 25 giugno 2019

Parametri

Massime

Massima n. 40823

Quando le modifiche apportata in sede di conversione alle impugnate disposizioni di un decreto-legge sono marginali od ultronee, comunque indifferenti rispetto al tenore delle censure di incostituzionalità, queste ultime, formulate avverso il testo originario del decreto-legge, si trasferiscono e restano assorbite in quelle rivolte alle corrispondenti disposizioni del testo convertito, con conseguente limitazione a queste ultime dell'oggetto del giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 244 del 2016, n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e n. 417 del 2005 ).

Massima n. 41642

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019 è superata l'eccezione di inammissibilità - comunque attinente al merito piuttosto che alla ammissibilità delle questioni sollevate - formulata sulla supposta cessazione di operatività del piano di rientro. La Regione ricorrente in prosieguo ha aderito alla tesi della perdurante vigenza del piano e ha, unicamente in relazione a tale premessa, sostanzialmente riformulato, contro la legge di conversione, le iniziali proprie censure.

Massima n. 41643

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, per difetto di esplicita motivazione in ordine alle ragioni di asserito contrasto tra le disposizioni impugnate e ciascuno dei singoli parametri, formulata nel giudizio promosso dalla Regione Calabria avverso gli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019. La sovrabbondante aggregazione di parametri, in riferimento ai quali la ricorrente denuncia le riferite disposizioni del d.l. impugnato, e quelle corrispondenti della legge di conversione, non comporta l'inammissibilità delle relative questioni, essendone, sia pure non sempre agevolmente, identificabile il nucleo essenziale.

Massima n. 41644

È dichiarata inammissibile - per difetto di adeguata motivazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, nella parte in cui dispone che una quota delle somme spettanti alla Regione Calabria in sede di riparto del cosiddetto "Fondo payback 2013-2017", di cui all'art. 9- bis , comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, è vincolata per la copertura finanziaria del piano di rientro dal disavanzo sanitario. La ricorrente asserisce, senza motivare adeguatamente, la ridondanza della dedotta violazione di tali parametri sulle competenze regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 137 del 2018 ).

Massima n. 41645

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost. - degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, nella parte in cui prevedono misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria, con conferimento al Commissario ad acta di nuovi poteri per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario e per la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'intervento normativo impugnato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato non soltanto perché attinente all'esercizio del potere sostitutivo statale ex art. 120 Cost. - che può estrinsecarsi anche attraverso l'adozione di atti normativi, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003 - ma soprattutto perché rientrante sia nella sua competenza esclusiva in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», sia, nella misura in cui risponde alla funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, nell'ambito dei principi fondamentali della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica». Le concorrenti competenze regionali (anche in materia di tutela della salute e governo del territorio), con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente "contratte", in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse, mentre le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di legittimità del decreto-legge, la cui adozione è subordinata alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza".

Massima n. 41646

Quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure adottate per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato. Dal che deriva il corollario per cui la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 219 del 2013, n. 155 del 2011 e n. 217 del 2010 ).

Massima n. 41647

Le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di legittimità degli atti legislativi, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione. L'esclusione della rilevanza di tali procedure, che è formulata in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza". ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 79 del 2011, n. 33 del 2011, n. 278 del 2010, n. 298 del 2009, n. 371 del 2008 e n. 387 del 2007 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost., con i medesimi ricorsi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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