Corte costituzionale

Sentenza n. 181/2019

Corte cost., sent. 16 luglio 2019, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/2019
Data di deposito
16 luglio 2019
Data di decisione
5 giugno 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52-quinquies, decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017
  • legge n. 96 del 21 giugno 2017

Parametri

Massime

Massima n. 42794

È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione di Strada dei Parchi spa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52- quinquies del d.l. n. 50 del 2017, come convertito. L'atto di costituzione è stato depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta dopo la sua scadenza è inammissibile ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2018, n. 128 del 2014, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009, n. 250 del 2008 e n. 107 del 2006 ).

Massima n. 42795

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza della norma nel giudizio a quo , delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52- quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017. La disposizione statale è applicabile nel giudizio a quo in quanto essa è censurata nella parte in cui indica l'ANAS come legittimata in generale - e non già solo limitatamente alle rate sospese e a quelle successive - a ricevere il pagamento del corrispettivo dalla concessionaria Strada dei Parchi spa. Inoltre l'ammissibilità, esclusa allo stato, della domanda di ANAS di condanna della citata società al pagamento della rata 2015 alla scadenza del nuovo termine differito al 2028 e al 2029 è essa stessa condizionata dall'esito della valutazione di costituzionalità perché, ove fossero ritenute non fondate le questioni di costituzionalità, ciò consentirebbe proprio la richiesta condanna condizionata.

Massima n. 42796

È dichiarata la manifesta inammissibilità, per assoluta mancanza di motivazione in ordine al parametro evocato, della questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma in riferimento all'art. 1 Cost. - dell'art. 52- quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui prevede la spettanza all'ANAS spa delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lett. c ), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009 relativa alle autostrade A24 e A25. Nessuna delle argomentazioni a sostegno della censura di legittimità costituzionale ha alcuna connessione, nemmeno indiretta o riflessa, con il parametro suindicato, né quanto al lavoro su cui è fondata la Repubblica, né quanto al principio della sovranità popolare, entrambi estranei ai temi dibattuti nel giudizio a quo .

Massima n. 42797

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24, 77, secondo comma, e 101 Cost., dell'art. 52- quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui prevede la spettanza all'ANAS spa delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lett. c ), della vigente Convenzione stipulata il 18 novembre 2009 relativa alle autostrade A24 e A25. La disposizione censurata, inserita dalla legge di conversione, riguardando la sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, è strettamente connessa alle analoghe ragioni di urgenza e necessità che hanno fondato l'adozione del decreto-legge, perseguendo non la finalità di condizionare od orientare l'esito del giudizio, bensì di finanziare in parte i lavori di messa in sicurezza delle due autostrade assicurando, nell'immediato, al concessionario un risparmio di spesa con l'ampio differimento (ultradecennale) del termine di adempimento dell'obbligazione avente a oggetto il pagamento di due rate del corrispettivo della concessione. Valutata nel più ampio contesto complessivo degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle due autostrade suddette e dell'iniziale loro finanziamento, la norma censurata costituisce dunque una norma-provvedimento non irragionevole, convergente verso la finalità di procedere all'avvio urgente di tali lavori, né lede il diritto alla tutela giurisdizionale del concessionario o contrasta con l'art. 101 Cost., essendo il giudice soggetto alla legge anche quando è chiamato a fare applicazione di una norma-provvedimento. ( Precedente citato: sentenza n. 128 del 2018 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei, ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. Tuttavia, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità si determina solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente "estranee" o addirittura "intruse", cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo tale estraneità, o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2015, n. 251 del 2014, n. 32 del 2014, n. 22 del 2012; ordinanza n. 34 del 2013 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la fattispecie della legge (o norma)-provvedimento ricorre quando, con una previsione di contenuto particolare e concreto, una legge o una sua singola disposizione incidono su un numero limitato di destinatari o finanche su una singola posizione giuridica. La natura di "norma-provvedimento", da sola, non incide sulla legittimità della disposizione e la legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento - le quali non sono incompatibili in sé e per sé, con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione - deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2018, n. 231 del 2014, n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 85 del 2013, n. 270 del 2010 e n. 288 del 2008 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, sollevata, in riferimento all'art. 1 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 77, secondo comma, e 101 Cost., dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 7 settembre 2018 (reg. ord. n. 174 del 2018).Rilevato che nel giudizio si è costituita Strada dei Parchi spa, con atto depositato il 1° marzo 2019;che l'atto di costituzione è stato depositato oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacché la pubblicazione dell'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 12 dicembre 2018.Considerato che l'atto di costituzione in giudizio di Strada dei Parchi spa è tardivo;che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 128 del 2014, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009, n. 250 del 2008 e n. 107 del 2006);che non risultano le condizioni per la rimessione in termini;che, pertanto, la costituzione in giudizio di Strada dei Parchi spa deve essere dichiarata inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Strada dei Parchi spa nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 174 del 2018.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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