Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2019
Corte cost., sent. 10 luglio 2019, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2019
- Data di deposito
- 10 luglio 2019
- Data di decisione
- 18 giugno 2019
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, secondo periodo, legge n. 113 del 12 luglio 2017
- art. 11-quinquies, decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- legge n. 12 del 11 febbraio 2019
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 118, Costituzione
Massime
Massima n. 41177
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi dell'Associazione nazionale forense (ANF) e degli avvocati Alfredo Sorge e altri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 e dell'art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019. Oltre a non essere parti nei rispettivi giudizi principali, gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, n. 70 del 2015, n. 59 del 2013 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 100 del 2016, n. 156 del 2013 e n. 32 del 2013 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016 ).
Massima n. 41178
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 Cost. - dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, nella parte in cui prevede che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La norma censurata introduce un divieto non solo più circoscritto rispetto a quanto già previsto dall'art. 28, comma 5, della legge n. 247 del 2012, ma anche analogo a quello previsto per altri ordinamenti professionali. Il divieto del terzo mandato consecutivo è, d'altra parte, posto al fine di favorire il fisiologico ricambio all'interno dell'organo, di bloccare il rischio di cristallizzazione della rappresentanza e di tutelare le condizioni di eguaglianza stabilite per accedere alle cariche elettive. La limitazione, ancora, è in linea con il principio del buon andamento dell'amministrazione, in particolare nelle sue declinazioni di imparzialità e trasparenza, in modo da tutelare - anche in considerazione delle numerose funzioni pubblicistiche di vigilanza e rappresentanza esterna assolte dagli ordini - l'autorevolezza di una professione oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore per la sua incidenza sull'amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa.
Massima n. 41179
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost. - dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, nella parte in cui prevede che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La norma censurata non incide negativamente sulla sfera di autonomia degli ordini professionali, in quanto l'impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura, o quantomeno a limitarne l'eventualità, mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura. In questa prospettiva, il legislatore se, da una parte, limita, in negativo, la libertà di associarsi in capo a chi voglia esercitare la professione forense, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione agli ordini circondariali, dall'altra, contempera l'autonomia, comunque ampiamente riconosciuta, degli ordini stessi, in modo da garantire che qualunque iscritto possa accedere in condizioni di effettiva parità alle cariche sociali. Gli ordini forensi sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Massima n. 41180
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost. - dell'art. 11- quinquies del d.l. n. 135 del 2018, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, nella parte in cui prevede, con norma di interpretazione autentica, che il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge che ha stabilito tale divieto. La disposizione censurata non ha portata retroattiva, poiché essa non regola in modo nuovo fatti del passato, ma dispone "per il futuro", ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura. Il limite all'accesso alla carica elettiva, così introdotto dalla norma interpretata, non implica dunque altro che la operatività immediata della legge. ( Precedenti citati: sentenza n. 118 del 1994 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato (per il soggetto cui si riferiscono) di requisito negativo o di condizione ostativa, rispetto all'accesso a cariche elettive o al conseguimento di titoli abilitativi, non attiene al piano diacronico della retroattività (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione ratione temporis della norma stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2019 e n. 236 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), in riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione ed agli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost., sollevate dal Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost., sollevata dal Consiglio nazionale forense, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019ORDINANZAVisti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale introdotti dal Consiglio nazionale forense con due ordinanze del 28 febbraio 2019 (r. o. numeri 65 e 66 del 2019), aventi ad oggetto l'art. 3, terzo comma, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), nella parte in cui prevede che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, e l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), come inserito dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevede che il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge che ha stabilito tale divieto.Rilevato che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Associazione nazionale forense (ANF), con atti di costituzione depositati il 21 maggio 2019, la quale ha chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o non fondate;che nel giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta al r. o. n. 65 del 2019 sono intervenuti gli avvocati Alfredo Sorge, Gabriele Gava, Eugenio Pappa Monteforte e Sabrina Sifo, iscritti presso l'ordine circondariale forense di Napoli, con atto di costituzione e memoria integrativa, depositati, rispettivamente, il 2 maggio 2019 e il 28 maggio 2019, «ad adiuvandum dei ricorrenti».Considerato che i detti soggetti non sono parti nei giudizi a quibus;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze n. 13 del 2019, n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 29 del 2017, n. 286, n. 243 e n. 84 del 2016) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale;che nei presenti giudizi l'ANF non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto dei giudizi stessi, sebbene di un mero indiretto, e più generale, interesse, connesso al suo scopo statutario, di partecipare al procedimento per l'espressione del parere del Consiglio nazionale forense in relazione all'adozione dei regolamenti di attuazione della legge professionale (tra cui quelli inerenti alla disciplina delle elezioni forensi);che, pertanto, l'intervento della suddetta associazione deve essere dichiarato inammissibile;che altrettanto inammissibili sono gli interventi degli avvocati del foro di Napoli, i quali non sono parti del giudizio introdotto con reclamo avverso la decisione della commissione elettorale presso l'ordine degli avvocati di La Spezia;che non rileva, in contrario, che i suddetti avvocati abbiano proposto dinanzi al Consiglio nazionale forense analogo reclamo avverso la decisione della commissione elettorale costituita presso quel circondario, trattandosi di giudizio diverso dal giudizio a quo, le cui parti soltanto sono legittimate, per quanto detto, a costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex multis, sentenze n. 35 del 2017, n. 71 e n. 70 del 2015, ordinanza n. 100 del 2016), mentre, ove ammesso, l'intervento di siffatti terzi contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il loro accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo (sentenze n. 71 del 2015 e n. 59 del 2013, ordinanze n. 156 e n. 32 del 2013).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione nazionale forense (ANF) e degli avvocati Alfredo Sorge, Gabriele Gava, Eugenio Pappa Monteforte e Sabrina Sifo.F.to Giorgio Lattanzi, Presidente
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