Corte costituzionale

Sentenza n. 172/2019

Corte cost., sent. 10 luglio 2019, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/2019
Data di deposito
10 luglio 2019
Data di decisione
20 giugno 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 20, n. 3), legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 548, codice di procedura civile
  • art. 13, comma 1, lett. m-bis), decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015
  • legge n. 132 del 6 agosto 2015
  • art. 1, comma 20, n. 4), legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 549, codice di procedura civile
  • art. 13, comma 1, lett. m-ter), decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015

Parametri

Massime

Massima n. 41175

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 548 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 3), della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis) , del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Come risulta dalla motivazione delle ordinanze di rimessione, le censure investono, di fatto, il solo art. 549 cod. proc. civ., che attiene alla ipotesi di "contestata dichiarazione del terzo", e non anche il pure richiamato nuovo art. 548 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi in cui "il terzo non compare all'udienza stabilita".

Massima n. 41176

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 549 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-ter , del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015), nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Il legislatore, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità ad esso riservato in materia processuale, e secondo una logica non estranea al sistema del codice di rito, ha scelto di fare ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la "ragionevole durata" dello stesso. Deve inoltre considerarsi che il creditore procedente deve necessariamente enunciare le ragioni dell'istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti, e che gli accertamenti reputati necessari dal giudice devono essere compiuti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Il procedimento in questione, peraltro, si conclude con una ordinanza succintamente motivata, impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nonché soggetta anche al ricorso straordinario per Cassazione. Infine, avverso l'esecuzione proposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo può ancora avvalersi della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2018 e n. 191 del 2016; ordinanza n. 64 del 2017, di restituzione degli atti allo stesso rimettente per ius superveniens ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 548 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-bis), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1, comma 20, numero 3), della legge n. 228 del 2012, e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lettera m-ter), del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 81 e 111, commi primo, secondo, sesto e settimo, Cost., con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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