Corte costituzionale

Sentenza n. 161/2019

Corte cost., sent. 27 giugno 2019, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
161/2019
Data di deposito
27 giugno 2019
Data di decisione
19 marzo 2019
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:161

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018
  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018
  • art. 2, decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018
  • art. 3, decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018
  • art. 4, decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018
  • art. 8, decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018
  • art. 15, comma 5, decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018

Parametri

Massime

Massima n. 41753

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, nonché degli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4 e 8, oltre che dell'intero d.lgs. n. 74 del 2018, emerge con chiarezza dalle conclusioni e può evincersi dal corpo motivazionale del ricorso che la Regione chiede, in via principale, che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni. Vertendo, pertanto, il suo interesse prioritario sull'esame di tali questioni, esse vanno affrontate preliminarmente, secondo l'ordine formulato dalla ricorrente, in quanto la stessa chiede solo "ove necessario" che la Corte costituzionale si pronunci sulle ulteriori istanze presentate.

Massima n. 41754

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 15, comma 5, nonché degli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4 e 8 - i quali rispettivamente dispongono che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli altri organismi pagatori si avvalgano dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e prevedono, complessivamente, l'obbligo di separare le funzioni di organismo di coordinamento da quelle di organismo pagatore - oltre che dell'intero d.lgs. n. 74 del 2018. La legge di delega non è violata dalla mancata acquisizione del parere della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, in quanto la stessa legge - nel disporre che decorso il termine per rendere i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, i decreti possono essere comunque adottati dal Governo - comporta il carattere non necessario del dialogo. Né sussiste la violazione del parametro evocato per il mancato adeguamento al parere della Commissione del Senato, in quanto le "osservazioni" ivi contenute, a differenza delle "condizioni", sono mere indicazioni al Governo, prive di carattere vincolante, come emerge chiaramente dal tenore dell'atto adottato, dai resoconti e dalle stesse formule adottate, espressione di indirizzi generali o di princìpi.

Massima n. 41755

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. - dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 74 del 2018, che dispone che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli altri organismi pagatori si avvalgano dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). La disciplina in esame costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", per cui le sfere di attribuzione regionale come l'agricoltura e l'organizzazione amministrativa regionale non possono che arretrare a fronte dell'esigenza di funzionalità del sistema nazionale, assicurata solo attraverso una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei. L'utilizzo del medesimo sistema informativo serve, inoltre, a garantire l'efficienza dell'attività della pubblica amministrazione, ed in particolare il pieno e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'AGEA e degli altri organismi pagatori, grazie alla comunicabilità tra i diversi sistemi centrali e periferici. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, occorre preliminarmente individuare l'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio, oltre che della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 175 del 2016, n. 158 del 2016 e n. 245 del 2015 ). La competenza statale nella materia relativa al "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" concerne le disposizioni strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 284 del 2016, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013 ).

Massima n. 41756

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, primo e quarto comma, e 118, Cost., degli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2018, e, conseguentemente, dell'intero decreto legislativo, che recano l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e, in particolare, prevedono che l'Agenzia possa svolgere, separandole da quelle di coordinamento, le funzioni di organismo pagatore. La normativa impugnata presenta una serie di disposizioni ed "accorgimenti" idonei a garantire la separazione predetta, come richiesto dalla normativa evocata quale parametro interposto. Tali disposizioni, con riferimento alle funzioni di organismo pagatore, sono del resto residuali e temporanee (riguardando le Regioni che ancora non si sono dotate di un proprio organismo pagatore). L'accorpamento delle funzioni di controllo e vigilanza in capo al medesimo organismo che svolge le funzioni di interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per le questioni relative al FEAGA e al FEASR e di coordinamento degli organismi pagatori - auspicato dalla legge delega, e per la cui attuazione si rinvia allo statuto dell'Agenzia, rendendo evidente che l'attuazione dei princìpi e delle regole descritti dalla normativa impugnata debba rispondere pienamente ai canoni della leale collaborazione - è inoltre funzionale al perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione, in termini di efficienza ed economicità, senza determinare gli effetti distorsivi paventati dalla ricorrente.

Massima n. 41757

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 120 Cost., per violazione in via derivata del principio di leale collaborazione, avendo la legge delega previsto come unico strumento di concertazione il parere della Conferenza permanente - dell'art. 15, comma 5, nonché degli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2018 e, conseguentemente, dell'intero decreto. La necessità dell'intesa è esclusa, per l'art. 15, comma 5 - che dispone che l'Agenzia e gli altri organismi pagatori si avvalgano dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - dalla sua riconduzione alla competenza statale esclusiva in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale". Mentre, per gli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4, e 8, relativi all'assetto organizzativo dell'Agenzia - ove ricorre un inestricabile intreccio di competenze legislative statali e regionali - il Governo, nell'iter di formazione del decreto legislativo, ha fatto ricorso al procedimento di intesa (benché non raggiunta per l'opposizione della stessa ricorrente), non in modo meramente nominalistico, deponendo l'intercorso carteggio sullo schema di decreto delegato per il superamento del modulo del mero parere, tramite un dialogo che va oltre, per flessibilità e bilateralità, il rigido schema della sequenza coordinata di atti unilaterali (invio dello schema da parte del Ministro, parere della Regione). Per costante giurisprudenza costituzionale, la riconduzione alla competenza legislativa statale esclude anche ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione, in particolare con riguardo alla procedura di adozione dei decreti legislativi. ( Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016 ).

Massima n. 41758

La non fondatezza delle questioni esaminate in via prioritaria, come richiesto dalla ricorrente in una corretta prospettiva sostanzialistica, comporta l'irrilevanza delle domande subordinate. (Nel caso di specie, avente ad oggetto gli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4, 8 e 15, comma 5, del d.lgs. n. 74 del 2018 e, conseguentemente, dell'intero decreto, la pronuncia di non fondatezza delle censure relative alla normativa delegata comporta l'irrilevanza delle domande subordinate di revocazione della sentenza n. 139 del 2018, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione della legge di delega n. 154 del 2016, nonché delle analoghe censure proposte avverso quest'ultima).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), nonché dell'art. 1, comma 3, e degli artt. 2, 3, 4 e 8, oltre che dell'intero decreto legislativo medesimo, promosse in riferimento, rispettivamente, agli artt. 76, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., e agli artt. 76, 97, 117, primo e quarto comma, e 118 Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze