Corte costituzionale

Sentenza n. 154/2019

Corte cost., sent. 21 giugno 2019, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
154/2019
Data di deposito
21 giugno 2019
Data di decisione
21 maggio 2019
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:154

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 18 giugno 2018
  • art. 26, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 31 del 13 novembre 1998
  • art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 18 giugno 2018
  • art. 54, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 31 del 13 novembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 42417

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, il quale, nel sostituire l'art. 26, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, dispone l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva, equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, al personale non dirigente preposto al coordinamento delle unità di progetto di cui all'art. 26, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, costituite dall'amministrazione regionale per il conseguimento di obiettivi specifici. Il rapporto di impiego del personale delle Regioni è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. In relazione al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ciò comporta che la disciplina del trattamento economico e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico, rientri nella materia "ordinamento civile", riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ciò vale anche per la Regione autonoma Sardegna, la cui potestà legislativa primaria in tema di "stato giuridico ed economico del personale", per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. I principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2019, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 189 del 2007 e n. 314 del 2003 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2019 e n. 10 del 2019 ).

Massima n. 42418

È dichiarata inammissibile, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 5 dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 97 Cost. - dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, il quale, nel sostituire l'art. 54, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, prevede che l'assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'amministrazione e dagli enti del sistema Regione ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione. Il ricorrente, individuata la norma oggetto ed evocati i pertinenti parametri statutari, in ordine alla specificazione delle ragioni del contrasto si limita a prospettare la violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, espresso dall'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, che costituisce norma di grande riforma economico-sociale e come tale prevalente anche sulle competenze statutarie in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione", di cui all'art. 3, comma 1, lett. a ), dello statuto speciale. Questa affermazione, tuttavia, esaurisce il contenuto del ricorso, non essendo ulteriormente illustrate le ragioni per le quali contrasterebbe con tale principio l'attribuzione all'organo di direzione politica del compito di individuare il fabbisogno di assunzione di personale. ( Precedente citato: sentenza n. 133 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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