Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/2019

Corte cost., ord. 18 dicembre 2019, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
276/2019
Data di deposito
18 dicembre 2019
Data di decisione
20 novembre 2019
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CAROSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:276

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40943

Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non limita l'obbligo di sottoporre la dichiarazione di astensione del giudice alla decisione del presidente della corte o del tribunale al solo caso di astensione dovuta ad altre "gravi ragioni di convenienza". Il rimettente - che si ritiene "pregiudicato" per aver adottato una decisione di non luogo a procedere in altro procedimento riguardante lo stesso imputato per fatti intimamente connessi a quelli per i quali pende il giudizio principale - non ha tenuto conto del fatto che è proprio il caso "innominato" di astensione obbligatoria, disciplinata dalla norma censurata, la sede nella quale far confluire le ipotesi di astensione determinata dal pregiudizio derivante da funzioni esercitate dal giudice in altro procedimento; per cui detta disciplina assorbe l'ipotesi cui si riferisce la vicenda oggetto del procedimento a quo . Inoltre, la "modifica" che il rimettente intenderebbe perseguire darebbe vita a conseguenze eccentriche rispetto al sistema, in quanto andrebbe coordinata con l'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il quale - nello stabilire che il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi conservano efficacia - risponde all'opportunità di prevedere che tale decisione sia adottata da un giudice diverso da quello che ha emesso i provvedimenti. La formulazione dell'art. 36, comma 1, lett. h ), cod. proc. pen., ha una sfera di applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche le ipotesi in cui il pregiudizio alla terzietà del giudice derivi da funzioni esercitate in un diverso procedimento; in simili evenienze, per la realizzazione del principio del giusto processo, si mostra più duttile lo strumento dell'astensione e della ricusazione, che consente valutazioni in concreto e caso per caso, e che non postula oneri preventivi di organizzazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 283 del 2000, n. 113 del 2000, n. 308 del 1997, n. 307 del 1997 e n. 306 del 1997 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Fermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019.

F.to:

Aldo CAROSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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