Corte costituzionale
Sentenza n. 58/2018
Corte cost., sent. 23 marzo 2018, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/2018
- Data di deposito
- 23 marzo 2018
- Data di decisione
- 7 febbraio 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2015
Parametri
Massime
Massima n. 41076
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, per "sopravvenuta carenza di interesse" determinata dall'abrogazione di esso ad opera dell'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015. Tale legge - nel convertire il d.l. n. 83 del 2015 - ha solo formalmente abrogato il censurato art. 3, salvaguardandone gli effetti pregressi prima ancora che scadesse il termine per la conversione del d.l. n. 92, e simultaneamente ha reintrodotto il precetto normativo contenuto nello stesso art. 3, trasfondendolo, nella sua letterale identità, nell'art. 21-octies aggiunto al d.l. n. 83 del 2015. La norma oggetto del giudizio è, quindi, rimasta nell'ordinamento senza variazioni di contenuto e senza soluzione di continuità, pur sotto la specie di diversi precetti legislativi concatenati fra loro, con la conseguenza che il susseguirsi delle disposizioni non fa venir meno la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata e non ne pregiudica l'esame nel merito. Diversamente, si consentirebbe al legislatore di dilazionare, ostacolare o addirittura impedire il giudizio di questa Corte, in contrasto con il principio di economia dei giudizi e a scapito della pienezza, tempestività ed effettività del sindacato di costituzionalità delle leggi, compromettendo in modo inaccettabile la tutela di diritti fondamentali. ( Precedente citato: sentenza n. 84 del 1996 ). La norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte costituzionale, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perché riprodotta nella sua espressione testuale, o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione successiva. ( Precedente citato: sentenza n. 84 del 1996, secondo cui, avendo la "disposizione" funzione servente e strumentale rispetto alla "norma", è la immutata persistenza di quest'ultima nell'ordinamento ad assicurare la perdurante ammissibilità del giudizio di costituzionalità ).
Massima n. 41077
Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 3 del d.l. n. 92 del 2015 non può che investire, in combinazione tra loro, anche l'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015 e l'art. 21-octies del d.l. n. 83 del 2015. Posto infatti che la Corte costituzionale giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni, la successione delle menzionate disposizioni legislative dissimula (attraverso un uso improprio della legge di conversione) una effettiva continuità di contenuti normativi che, traendo origine dalla disposizione iniziale "abrogata", permangono grazie alla sanatoria disposta dal citato art. 1, comma 2, e si protraggono nel tempo in virtù dell'art. 21-octies che li riproduce. Di conseguenza, la "norma" oggetto del giudizio vive nell'ordinamento in forza di una inscindibile combinazione di disposizioni strettamente interconnesse tra loro, a tutte le quali deve riferirsi l'esito dello scrutinio di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018 e n. 84 del 1996; sentenza n. 360 del 1996, sulla reiterazione dei decreti-legge non convertiti ).
Massima n. 41078
Secondo la giurisprudenza costituzionale, non può ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall'autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell'attività d'impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Tale bilanciamento deve essere condotto senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati. ( Precedenti citati: sentenza n. 85 del 2013; sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012 ).
Massima n. 41079
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 2, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 41 secondo comma, Cost. - l'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, l'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015 e l'art. 21-octies del d.l. n. 83 del 2015, come convertito dalla legge n. 132 del 2015, che consentono la prosecuzione per dodici mesi dell'attività produttiva di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti (come l'altoforno "Afo2" ILVA di Taranto) a sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria in relazione a ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. La normativa censurata dal GIP del Tribunale di Taranto - diversamente da quella scrutinata dalla sentenza n. 85 del 2013 - non richiede misure immediate e tempestive atte a rimuovere prontamente la situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori, bensì subordina la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione, entro trenta giorni, di un piano, anche provvisorio, formato unilateralmente dalla stessa parte privata colpita dal sequestro, contenente misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, non meglio definite né verificabili nella loro effettiva incidenza. Un simile intervento legislativo - lungi dal bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti - privilegia in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (artt. 4 e 35 Cost.), violando così i limiti all'attività d'impresa, la quale, ai sensi dell'art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2013 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le norme di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, limitando la tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la "sicurezza" del lavoratore. ( Precedenti citati: sentenze n. 405 del 1999 e n. 399 del 1996 ).
Massima n. 41082
Accolta - per violazione degli artt. 2, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, 41 secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 92 del 2015, dell'art. 1, comma 2, della legge n. 132 del 2015 e dell'art. 21-octies del d.l. n. 83 del 2015, restano assorbiti gli ulteriori profili riferiti agli artt. 3 e 112 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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