Corte costituzionale

Sentenza n. 36/2018

Corte cost., sent. 23 febbraio 2018, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/2018
Data di deposito
23 febbraio 2018
Data di decisione
9 gennaio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:36

Parametri

Massime

Massima n. 39870

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso - formulata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo della carenza di interesse - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. Sebbene la Regione ricorrente non si sia opposta alla intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 12 maggio 2016, va ritenuto però che, nei giudizi per conflitto di attribuzione, l'adesione della ricorrente non pregiudica, di regola, l'interesse a ricorrere, stante l'indisponibilità delle attribuzioni costituzionali di cui si controverte in tali giudizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2014, n. 275 del 2011 e n. 95 del 2003 ).

Massima n. 39871

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso - formulata dall'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo della carenza di attualità della lesione - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. La lesione denunciata dalla ricorrente non risulta meramente ipotetica, ma suscettibile di produrre "effetti lesivi attuali" della sua sfera di attribuzione, dai quali scaturirebbe una menomazione tangibile delle prerogative regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2007, n. 72 del 2005, n. 137 del 1998, n. 211 del 1994 e n. 153 del 1986 ). La disciplina, generale e astratta, del potere sostitutivo e delle sue modalità di esercizio può essere di per sé idonea a invadere le competenze costituzionali della Regione o a comprimere il principio di leale collaborazione, laddove non preveda adeguati meccanismi di raccordo con gli enti territoriali interessati.

Massima n. 39872

Sono inammissibili le censure avanzate - in riferimento agli artt. 114 e 119 Cost. - nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto avverso l'art. 5, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. I parametri costituzionali evocati sono indicati esclusivamente nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, senza essere mai richiamati o sviluppati nel corpo dell'atto.

Massima n. 39873

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. - avverso l'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 194 del 2016, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri un potere sostitutivo il cui esercizio è delegabile al Presidente della Regione o al Sindaco, nel caso in cui l'intervento riguardi esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una Regione, di un Comune o di una città metropolitana, e non sussista un preminente interesse nazionale. L'attribuzione di detto potere si deve non alla norma censurata, ma all'art. 4 dell'impugnato regolamento, che, sul punto, è meramente riproduttivo della norma legislativa di delegificazione (art. 4, lett. a e b, della legge n. 124 del 2015), su cui, pertanto, la Regione avrebbe dovuto rivolgere le censure. Inoltre la denuncia regionale, secondo la quale detta funzione sostitutiva sarebbe assegnata allo Stato in assenza di ogni forma di coordinamento interistituzionale e di idonee forme di raccordo, è meramente assertiva, poiché non viene fornita alcuna descrizione dei denunciati profili di lesione delle attribuzioni assegnate dalla Costituzione alla ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2011 e n. 105 del 2009 ). Per costante giurisprudenza costituzionale sono inammissibili ricorsi per conflitto intersoggettivo avverso atti meramente consequenziali (esecutivi, confermativi o meramente riproduttivi) di altri atti precedentemente non impugnati. Ciò vale, a maggior ragione, quando ad essere riprodotti sono precedenti norme legislative, perché in tali casi si determina la decadenza dall'esercizio dell'azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest'ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016, n. 103 del 2016, n. 104 del 2016, n. 77 del 2016 e n. 144 del 2013 ).

Massima n. 39874

È dichiarato che spettava allo Stato adottare l'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016, che disciplina le modalità di coinvolgimento degli enti territoriali in relazione al potere sostitutivo, segmento suppletivo (e terminale) dell'articolata attività disegnata dal regolamento n. 194 e, nel caso in cui l'intervento sia tale da coinvolgere le funzioni delle Regioni e degli enti locali, prevede che le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in Conferenza unificata. La norma regolamentare censurata, attuativa della c.d. legge di delegificazione n. 124 del 2015, intende velocizzare l'azione amministrativa avendo ad oggetto una pluralità di interventi sull'intero territorio nazionale, non predeterminati ma da individuare e monitorare con il concorso di tutti i livelli di governo. L'art. 4 della legge n. 124 del 2015 ha richiesto, in modo non inappropriato e in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, che l'emanazione del regolamento di delegificazione - per la definizione dei procedimenti da abbreviare e le modalità di individuazione dei concreti interventi da compiere - fosse preceduto dall'intesa in Conferenza unificata (sottoscritta il 12 maggio 2016 senza dissenso alcuno) anziché, come lamentato dalla ricorrente, in Conferenza Stato-Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 1 del 2016 e n. 88 del 2014 ). Ove gli interessi implicati non riguardino una singola Regione o Provincia autonoma, ma tematiche comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali, appare adeguata la scelta legislativa di coinvolgere Regioni, Province autonome ed autonomie locali nel loro insieme attraverso la Conferenza unificata, così come disciplinata dal d.lgs. n. 281 del 1997. Tale istituto - unendo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, e la conferenza Stato-città metropolitane - è utile non solo alla semplificazione procedimentale, ma anche a facilitare l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti coinvolti, soprattutto quando si tratta di misure strategiche per lo sviluppo del Paese, coinvolgenti una pluralità di interessi afferenti ai diversi livelli di governo. (Precedenti citati: sentenze , n. 1 del 2016, n. 88 del 2014, n. 297 del 2012, n. 163 del 2012, n. 383 del 2005 e n. 408 del 1998) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto, nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 5, comma 1, del d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

2) dichiara che spettava allo Stato adottare l'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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