Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2018

Corte cost., sent. 9 febbraio 2018, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/2018
Data di deposito
9 febbraio 2018
Data di decisione
10 gennaio 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, comma 4, legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 39810

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale - sollevata dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Cedu, - dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Il rimettente ha esposto in modo adeguato le ragioni del lamentato contrasto fra la norma denunciata e i parametri convenzionali evocati, mentre la eccepita non pertinenza dei precedenti della Corte di Strasburgo citati a sostegno della censura può riguardare semmai solo il merito della questione.

Massima n. 39811

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU - dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui prevede l'abrogazione retroattiva (alla data di entrata in vigore del d.l. n. 333 del 1992) del cosiddetto riallineamento stipendiale, per cui al personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o di Cassazione a seguito di concorso l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo, con conseguente inefficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati difformemente. La norma censurata, contrariamente all'assunto delle parti, non può essere interpretata nel senso che essa farebbe salve, oltre alle sentenze passate in giudicato, anche le decisioni rese anteriormente alla sua entrata in vigore sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Sebbene le modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009 abbiano trasformato il ricorso straordinario in un rimedio giustiziale sostanzialmente assimilabile ad un "giudizio", quantomeno ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, sicché l'istituto ha assunto caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo, non si può tuttavia ritenere che tale trasformazione abbia efficacia retroattiva, per cui le decisioni di ricorsi straordinari già prese in precedenza continuano a presentare la natura e la forza (non di giudicato) che l'ordinamento conferiva ad esse nel momento in cui furono assunte. Poiché tale tipo di pronuncia, nel regime anteriore alla novella, non possiede i caratteri di una decisione giudiziale, le decisioni della Corte EDU richiamate dal rimettente appaiono non pertinenti. ( Precedente citato: sentenza n. 73 del 2014 ).

Massima n. 39812

Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel regime anteriore alle riforme introdotte dalla legge n. 69 del 2009 - che hanno reso vincolante il parere del Consiglio di Stato e hanno consentito che in quella sede vengano sollevate questioni di legittimità costituzionale - e dal cod. proc. amm. approvato con il d.lgs. n. 104 del 2010, aveva natura amministrativa, anche se peculiare, trattandosi di un rimedio diretto ad assicurare la risoluzione non giurisdizionale di una controversia in sede amministrativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2005, n. 254 del 2004 e n. 298 del 1986; ordinanze n. 357 del 2004, n. 301 del 2001 e n. 56 del 2001 ).

Massima n. 39813

Non può essere accolta la richiesta delle parti, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, che la Corte sollevi davanti a sé stessa questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112 cod. proc. amm. e dell'art. 15 del d.P.R. n. 1199 del 1971, in rapporto all'art. 395, n. 5), cod. proc. civ., per contrasto, il primo, con gli artt. 3, 102 e 117 Cost. e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, e, il secondo, con gli artt. 2, 3, 24 e 117 Cost. Per definire la questione sollevata dal rimettente attinente alla violazione, da parte della norma di interpretazione autentica censurata, dei parametri convenzionali in tema di equo processo, non si deve fare applicazione di nessuna delle due norme sulle quali le parti chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale. La possibilità che la Corte costituzionale sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta: si deve trattare di una questione che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. ( Precedenti citati: sentenze n. 122 del 1976, n. 195 del 1972 e n. 68 del 1961 ).

Massima n. 39814

Sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto ricostruttivo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui prevede l'abrogazione retroattiva (alla data di entrata in vigore del d.l. n. 333 del 1992) del cosiddetto riallineamento stipendiale, per cui al personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o di Cassazione a seguito di concorso l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo, con conseguente inefficacia dei provvedimenti e delle decisioni di autorità giurisdizionali adottati difformemente. La portata e il contenuto specifico della disposizione censurata escludono che si ricada nell'ambito delle leggi-provvedimento. Essa contiene una norma di interpretazione autentica, consistente nel riconoscimento di un'incompatibilità sistematica tra due leggi che si sono succedute nel tempo. Sul piano soggettivo, i destinatari della disposizione non sono determinati o di numero limitato, perché la norma offre un'interpretazione destinata a valere non solo nei riguardi di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, avevano rapporti controversi con l'amministrazione, ma nei confronti di tutti coloro che, anche in futuro, si trovassero nella stessa situazione. Sul piano oggettivo, l'impugnata disposizione non presenta contenuto particolare e concreto, ma detta una regola di carattere astratto, destinata a risolvere in via generale l'antinomia tra corpi disciplinari succedutesi nel tempo. Sotto un diverso profilo, la semplice considerazione che la legge di interpretazione autentica si muove esclusivamente sul piano delle fonti normative ? con l'imposizione di uno dei significati compresi fra le possibilità di senso ragionevolmente ascrivibili al testo della disposizione interpretata ? conduce a negare che, adottandola, il legislatore abbia avocato a sé una determinazione normalmente affidata all'autorità amministrativa. La fattispecie della legge-provvedimento ricorre quando con una previsione di contenuto particolare e concreto si incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto è normalmente affidato all'autorità amministrativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017 e n. 214 del 2016, n. 282 del 2005 ).

Massima n. 39815

È dichiarata inammissibile la costituzione di G. S. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000. L'ordinanza di rimessione, la cui ultima notifica risale all'8 febbraio 2017, è stata pubblicata nella G.U. n. 16 del 19 aprile 2017, sicché il termine di venti giorni per la costituzione in giudizio delle parti ex art. 25 della legge n. 87 del 1953, computato ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, scadeva il 9 maggio 2017, mentre i ricorrenti nel processo principale si sono costituiti in giudizio solo il 17 maggio 2017. Per costante giurisprudenza costituzionale, il termine fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale con riguardo alla costituzione delle parti del giudizio a quo ha natura perentoria e dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di costituzione depositati oltre la sua scadenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 236 del 2015, 27 del 2015, n. 364 del 2010, n. 303 del 2010, n. 263 del 2009, n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008 ).

Massima n. 39816

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU - dal Consiglio di Stato, sez. quarta, nel corso di giudizio di ottemperanza riproposto a seguito dell'annullamento, per difetto di giurisdizione, da parte delle sezioni unite della Cassazione, di precedente sentenza favorevole. La riproposizione in un nuovo giudizio, da parte dei medesimi ricorrenti, della stessa azione di ottemperanza trova un ostacolo evidente e insormontabile nella preclusione da giudicato, che il Presidente del Consiglio dei ministri afferma di avere eccepito nel giudizio a quo e che comunque sarebbe rilevabile d'ufficio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la costituzione di G. S. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, sollevate dal Consiglio di Stato, sezione quarta, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388 del 2000, sollevate dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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