Corte costituzionale

Sentenza n. 232/2018

Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
232/2018
Data di deposito
7 dicembre 2018
Data di decisione
7 novembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:232

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 41051

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. Il giudice a quo argomenta che il ricorrente già gode dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che presuppongono pur sempre, al pari del congedo straordinario, l'assistenza a una persona "con handicap in situazione di gravità", cosicché, alla stregua delle allegazioni acquisite nel giudizio principale e richiamate dal rimettente, la motivazione sulla rilevanza è sufficiente.

Massima n. 41052

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei termini e per i motivi indicati, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. - l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge. Il presupposto cui il legislatore ha attribuito rilievo esclusivo nell'estendere il congedo straordinario oltre l'originaria cerchia dei genitori è la preesistente convivenza con il disabile, che non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime una relazione di affetto e di cura. Tale presupposto, ispirato a una finalità di preminente tutela del disabile e idoneo a garantirne, in linea tendenziale, il miglior interesse, rischia di pregiudicarlo quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all'origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza. Un criterio selettivo così congegnato compromette il diritto del disabile di ricevere la cura necessaria dentro la famiglia, proprio quando possa confidare - come extrema ratio - soltanto sull'assistenza del figlio ancora non convivente al momento della richiesta di congedo. Il requisito della convivenza ex ante non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post , di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, perché sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'àmbito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti, poiché il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2018, n. 203 del 2013, n. 19 del 2009, n. 158 del 2007, n. 233 del 2005 e n. 215 del 1987 ). Il diritto del disabile di ricevere assistenza nell'àmbito della sua comunità di vita, inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana, cosicché la discrezionalità del legislatore incontra un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. ( Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2016 e n. 251 del 2008 )

Massima n. 41053

Accolta, nei termini e per i motivi indicati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'arbitraria discriminazione dei lavoratori, censurata anche in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., e dell'ingiustificata disparità di trattamento tra chi reclami il beneficio dei permessi riconosciuti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e chi richieda il congedo straordinario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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