Corte costituzionale

Sentenza n. 194/2018

Corte cost., sent. 8 novembre 2018, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/2018
Data di deposito
8 novembre 2018
Data di decisione
26 settembre 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 7, lettera c), legge n. 183 del 10 dicembre 2014
  • art. 2, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
  • art. 3, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
  • art. 4, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
  • art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
  • art. 3, comma 1, nel testo originario, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
  • art. 3, comma 1, decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018
  • legge n. 96 del 9 agosto 2018

Parametri

Massime

Massima n. 40519

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della CGIL nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015. Oltre a non essere parte del giudizio principale, l'interveniente non è titolare di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale in esso dedotto, in quanto non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti. Per costante giurisprudenza, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Ciò vale anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2018, con relativa ordinanza dibattimentale, n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017 ).

Massima n. 40520

Qualora lo ius superveniens modifichi la disposizione censurata senza che mutino i termini essenziali della sollevata questione di legittimità costituzionale, non occorre restituire gli atti al rimettente perché valuti la permanenza o meno dei dubbi di incostituzionalità espressi nell'ordinanza di rimessione. (Nella specie, la modifica recata dal sopravvenuto art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, riguardando esclusivamente i limiti minimo e massimo - rispettivamente innalzati da quattro a sei mensilità e da ventiquattro a trentasei mensilità - entro i quali è possibile determinare l'indennità da corrispondere al lavoratore ingiustamente licenziato, non incide sul contestato meccanismo di computo dell'indennità configurato dal censurato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015). ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018, sulla possibilità per la Corte costituzionale di valutare in che misura lo ius superveniens incida sul giudizio incidentale e se si spinga fino a modificare "la norma censurata quanto alla parte oggetto delle censure di legittimità costituzionale" ).

Massima n. 40521

È inammissibile - in quanto si traduce in una questione non sollevata dal giudice rimettente - la censura di irragionevolezza dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, formulata dalla parte costituita nel giudizio incidentale, sotto il profilo dell'asserita inidoneità delle disposizioni censurate a conseguire il dichiarato scopo di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione". Per costante giurisprudenza, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenza n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015 ).

Massima n. 40522

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 2, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Le disposizioni censurate stabiliscono tutele per fattispecie (casi di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale; casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; ipotesi di vizi formali e procedurali del recesso datoriale) diverse da quella della "non ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo", identificata dal rimettente come oggetto del giudizio a quo, e dunque sono in esso inapplicabili. Inoltre, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, è completamente diversa da quella - esclusivamente monetaria - applicabile, ai sensi del precedente comma 1, nella fattispecie ravvisata dal rimettente.

Massima n. 40523

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. Il rimettente non spiega perché debba fare applicazione della norma censurata né perché ritiene contrastante con i parametri evocati la previsione dell'inapplicabilità della procedura preventiva di conciliazione obbligatoria ex art. 7 della legge n. 604 del 1966 ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015.

Massima n. 40524

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014, sollevate dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost., gli ultimi due in relazione all'art. 30 CDFUE, alla Convenzione OIL sul licenziamento n. 158 del 1982 e all'art. 24 della Carta sociale europea. L'ordinanza di rimessione non fornisce un'argomentazione sufficiente a sostegno dell'asserita violazione dei parametri evocati e non specifica quali, tra i principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma censurata, produrrebbero tale violazione.

Massima n. 40525

È dichiarata inammissibile - per inidoneità dell'evocato parametro interposto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento. Tale Convenzione, in quanto non ratificata dall'Italia, non può ritenersi vincolante né può integrare l'art. 117, primo comma, Cost., che fa riferimento al rispetto dei "vincoli" derivanti dagli "obblighi internazionali", e neppure è idonea a integrare il parametro dell'art. 76 Cost., poiché dalla generica dicitura "convenzioni internazionali", utilizzata dall'alinea dell'art. 1, comma 7, della legge di delegazione n. 183 del 2014, non può farsi discendere l'obbligo per il legislatore delegato di rispettare convenzioni cui l'Italia, non avendo inteso ratificarle, non è vincolata.

Massima n. 40526

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, cui si applica, in caso di licenziamento illegittimo, la tutela solo economica prevista dal d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto a quelli assunti anteriormente, cui si applica la più favorevole tutela - specifica (reintegrazione nel posto di lavoro) e per equivalente (risarcimento del danno) - prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Premesso che, denunciando la disparità di trattamento tra nuovi assunti e vecchi assunti, il rimettente non censura la disciplina sostanziale del primo di tali regimi, ma il criterio di applicazione temporale della stessa, costituito dalla data di assunzione del lavoratore a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, il regime temporale di applicazione del d.lgs. n. 23 del 2015 non risulta irragionevole né, di conseguenza, lede il principio di uguaglianza. Esso trova giustificazione nel dichiarato scopo del legislatore di "rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione" (alinea dell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014). In tema di delimitazione della sfera di applicazione ratione temporis di normative che si succedono nel tempo, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. Spetta infatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme. ( Precedenti citati: sentenza n. 254 del 2014, ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 del 2008 e n. 77 del 2008; sentenze n. 104 del 2018, n. 273 del 2011 e n. 94 del 2009 ).

Massima n. 40527

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata deteriore tutela, in caso di illegittimo licenziamento, dei lavoratori privi di qualifica dirigenziale assunti dal 7 marzo 2015 rispetto ai dirigenti assunti dalla medesima data, ai quali ultimi la norma censurata non si applica. La considerazione della diversità del lavoro dei dirigenti ha indotto la Corte costituzionale a più riprese a ribadire che non contrasta con l'art. 3 Cost. l'esclusione degli stessi dall'applicazione della generale disciplina legislativa sui licenziamenti individuali, compresa la regola della necessaria giustificazione del licenziamento. Pertanto, la perdurante esclusione dei dirigenti dall'applicazione della citata disciplina conferma che, anche nel sistema vigente, i dirigenti non sono comparabili alle altre categorie dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2095, primo comma, cod. civ. ( Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2001, ivi richiamo alle "significative diversità dei dirigenti rispetto alle altre figure dei quadri, impiegati ed operai"; sentenza n. 309 del 1992, secondo cui le categorie dei lavoratori subordinati e dei dirigenti "non sono affatto omogenee ed i due rapporti di lavoro sono nettamente differenziati"; sentenza n. 121 del 1972 e ordinanza n. 404 del 1992, sull'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966, che richiede l'esistenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo" di licenziamento ).

Massima n. 40528

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, censurato dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 30 CDFUE. Deve escludersi che la CDFUE sia applicabile alla fattispecie e che l'art. 30 di essa possa essere invocato, quale parametro interposto, nella sollevata questione di legittimità costituzionale, poiché nella materia dei licenziamenti individuali, disciplinata dalla norma censurata, non vi sono disposizioni del diritto dell'Unione che impongano specifici obblighi agli Stati membri, né in particolare all'Italia, tenuto conto che, riguardo alla disciplina dei licenziamenti individuali (e alla situazione specificamente regolata dal denunciato art. 3, comma 1), l'UE non ha in concreto esercitato la competenza nel settore della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, prevista dall'art. 153, par. 2, lett. d), TFUE; che la direttiva 98/59/CE riguarda i licenziamenti collettivi; e che le raccomandazioni previste dall'art. 144, par. 4, del TFUE rientrano nella discrezionalità del Consiglio e sono prive di forza vincolante. Secondo la giurisprudenza costituzionale, perché la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo - in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione - e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. ( Precedenti citati: sentenze n. 111 del 2017, n. 63 del 2016 e n. 80 del 2011; ordinanza n. 138 del 2011 ).

Massima n. 40529

Il diritto al lavoro - che, per il forte coinvolgimento della persona umana, va qualificato diritto fondamentale - non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma esige che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti. La materia dei licenziamenti individuali è quindi regolata dal principio della necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro, i limiti al cui potere correggono un disequilibrio di fatto esistente nel contratto di lavoro, garantendo al lavoratore il diritto di non subire un licenziamento arbitrario ovvero a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. ( Precedenti citati: sentenza n. 45 del 1965; sentenze n. 41 del 2003, n. 541 del 2000, n. 46 del 2000 e n. 60 del 1991, ordinanza n. 56 del 2006 ). L'attuazione dell'esigenza di un contenimento della libertà del recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi dell'ampliamento della tutela del lavoratore volta alla conservazione del posto di lavoro, resta affidata alla discrezionalità del legislatore quanto alla scelta dei tempi e dei modi, in rapporto alla situazione economica generale. Il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., su cui non può non esercitarsi tale discrezionalità, non impone un determinato regime di tutela, onde il legislatore può prevedere un meccanismo anche solo risarcitorio-monetario, purché esso si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2011, n. 46 del 2000, n. 2 del 1986, n. 194 del 1970, n. 55 del 1974 e n. 189 del 1975; sentenza n. 268 del 1994, secondo cui il diritto alla stabilità del posto [di lavoro] non ha una propria autonomia concettuale, ma è nient'altro che una sintesi terminologica dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall'invalidità dell'atto non conforme ).

Massima n. 40530

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost. (gli ultimi due in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea), l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018 (conv., con modif., nella legge n. 96 del 2018) - limitatamente alle parole "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,". La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, terza sez. lavoro, nell'accordare una tutela esclusivamente risarcitoria al lavoratore illegittimamente licenziato per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa senza che ne ricorrano gli estremi, pone a carico del datore di lavoro - entro limiti minimo e massimo di ammontare (rispettivamente ora innalzati da quattro a sei e da ventiquattro a trentasei mensilità) - un'indennità commisurata unicamente all'anzianità di servizio, non graduabile in relazione ad altri parametri e non incrementabile dal giudice in ragione dell'entità del concreto pregiudizio sofferto dal lavoratore licenziato. Tale meccanismo di quantificazione - che rende l'indennità rigida e uniforme per tutti i lavoratori con la stessa anzianità e la connota come una liquidazione legale standardizzata - contrasta non solo con il principio di eguaglianza, poiché comporta una ingiustificata omologazione di situazioni che possono essere e sono, nell'esperienza concreta, diverse; ma anche con il principio di ragionevolezza, in quanto l'indennità forfettizzata, tradendo la finalità primaria della tutela risarcitoria, può non costituire un adeguato ristoro del danno prodotto, nei vari casi, dal licenziamento illegittimo, né un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ingiustamente. La misura risarcitoria uniforme non realizza dunque un adeguato componimento degli interessi in gioco (libertà di organizzazione dell'impresa e tutela del lavoratore ingiustamente licenziato), bensì comprime in misura eccessiva l'interesse del lavoratore alla stabilità dell'occupazione; di conseguenza, essa viola anche la garanzia (ex artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.) dell'esercizio nei luoghi di lavoro di altri diritti fondamentali, nonché il diritto del lavoratore licenziato senza un valido motivo ad un adeguato ristoro del danno, sancito a livello sovranazionale dalla Carta sociale europea (cui fa riferimento, quale convenzione internazionale, anche l'art. 1, comma 7, della legge delega n. 183 del 2014). ( Precedenti citati: sentenza n. 163 del 1983, sul particolare valore che gli artt. 1, primo comma, 4 e 35 Cost. attribuiscono al lavoro per realizzare un pieno sviluppo della persona umana; sentenze n. 63 del 1966 e n. 45 del 1965, sul nesso che lega i diritti della persona al timore del licenziamento; sentenza n. 317 del 2009, sulla necessità che il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento di derivazione sovranazionale sia di segno positivo ). La regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza di essa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento. Ancorché non necessariamente riparatorio dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato, il risarcimento deve essere necessariamente equilibrato. L'adeguatezza del risarcimento forfetizzato richiede che esso sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. ( Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2014, n. 303 del 2011, n. 199 del 2005, n. 482 del 2000, n. 148 del 1999, n. 420 del 1991 e n. 132 del 1985 ). La Carta sociale europea è idonea a integrare il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost., e va riconosciuta l'autorevolezza delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, ancorché non vincolanti per i giudici nazionali. ( Precedente citato: sentenza n. 120 del 2018 ).

Massima n. 40531

In conseguenza della declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2018), il giudice - nel rispetto del limite minimo (quattro, elevate a sei, mensilità) e del limite massimo (ventiquattro, elevate a trentasei, mensilità) entro i quali va determinata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato - terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio (quale criterio prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c, della legge delega n. 184 del 2013 e al quale è ispirato il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015) nonché degli altri criteri desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3, commi 2 e 3, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione - questi ultimi due articoli in relazione all'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, alla Convenzione sul licenziamento n. 158 del 1982 (Convenzione sulla cessazione della relazione di lavoro ad iniziativa del datore di lavoro), adottata a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 22 giugno 1982, e all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 -, dal Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione OIL n. 158 del 1982 sul licenziamento, dal Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 30 CDFUE, dal Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 novembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 25 settembre 2018ORDINANZAVisti gli atti del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, con ordinanza del 26 luglio 2017 (reg. ord. n. 195 del 2017).Rilevato che in tale giudizio ha depositato atto di intervento la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL).Considerato che tale soggetto non è parte del giudizio a quo;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 120 del 2018 e la relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenze n. 77 del 2018 e n. 275 del 2017);che tale orientamento è stato più volte espresso da questa Corte anche con riguardo alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, sentenza n. 120 del 2018 e la relativa ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, sentenza n. 77 del 2018);che la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), oltre a non essere parte del giudizio principale, non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale bensì un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi economici e professionali dei propri iscritti;che il suo intervento nel presente giudizio deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL).F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente

Testo integrale

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