Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2018
Corte cost., sent. 26 giugno 2018, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2018
- Data di deposito
- 26 giugno 2018
- Data di decisione
- 6 giugno 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-sexies, comma 1, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 5-sexies, comma 4, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 5-sexies, comma 5, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 5-sexies, comma 11, legge n. 89 del 24 marzo 2001
- art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 113, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 40125
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa sperimentazione di interpretazione adeguatrice, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge n. 89 del 2001. Il rimettente ha non già omesso, bensì risolto con esito negativo la verifica di praticabilità di una esegesi costituzionalmente orientata dalla normativa denunciata, per l'ostacolo che ha, non immotivatamente, ravvisato nella lettera della stessa. Attiene al merito la valutazione della correttezza o meno del presupposto interpretativo delle questioni sollevate. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2017, n. 254 del 2017 e n. 235 del 2014 ).
Massima n. 40126
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge n. 89 del 2001. La norma censurata, introdotta dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, inequivocabilmente si applica a tutte le procedure di esecuzione, compresa quella di ottemperanza, che siano state, come nel giudizio a quo, instaurate successivamente al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della predetta legge n. 208 del 2015).
Massima n. 40127
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, censurato dal TAR Liguria - in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU e all'art. 47 della CDFUE - in quanto condiziona il pagamento dei crediti da equo indennizzo per irragionevole durata dei giudizi al previo rilascio di una documentata dichiarazione attestante la mancata riscossione o proposizione di azione giudiziaria per il medesimo titolo e al decorso di un termine dilatorio di sei mesi decorrente dalla trasmissione, regolare e completa, di essa. In assenza di diritto vivente, deve ritenersi - alla luce del chiaro disposto del comma 7 e del carattere di specialità del regime di riscossione dei crediti ex lege n. 89 del 2001 - che il censurato termine dilatorio non vada ad aggiungersi al termine di 120 giorni già previsto in via generale, per tutti i crediti vantati nei confronti di un'amministrazione dello Stato, dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e che il creditore ex lege n. 89 possa quindi procedere all'esecuzione forzata o proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento dopo sei mesi, anzichè (come ritenuto dal rimettente) dopo dieci. Correttamente interpretata nel senso della non cumulabilità dei due termini, la normativa censurata si sottrae alle censure di disparità di trattamento fra creditori all'uno e all'altro assoggettati, essendo la diversità delle rispettive durate giustificata dalla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione dell'irragionevole durata del processo. Né l'onere di produrre la dichiarazione ed i documenti di cui al comma 1 dell'art. 5-sexies (relativamente a dati che sono comunque in possesso del creditore) arreca alcun vulnus alla "pienezza ed effettività" dei crediti ex lege n. 89 del 2001 e ai parametri costituzionali ed europei in tema di "giusto processo", trattandosi di un meccanismo procedimentale collaborativo non irragionevole, che non impedisce la tutela giurisdizionale, ma solo la differisce (per un tempo non eccessivo) e la rende anzi eventuale, e che attua pertanto un ragionevole bilanciamento dell'interesse del creditore a realizzare il suo diritto con quello dell'amministrazione a fronteggiare, in modo organico e ordinato e con effetto deflattivo, il flusso abnorme delle procedure relative ai crediti ex lege n. 89, in coerenza con gli obiettivi generali di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa. Per costante giurisprudenza costituzionale, la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale non implica necessariamente una relazione di immediatezza tra il sorgere del diritto (o dell'interesse legittimo) e tale tutela, essendo consentito al legislatore di imporre l'adempimento di oneri che, condizionando la proponibilità dell'azione, ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. ( Precedenti citati: sentenze n. 162 del 2016, n. 98 del 2014, n. 403 del 2007, n. 251 del 2003, n. 276 del 2000, n. 132 del 1998, n. 62 del 1998, n. 113 del 1997, n. 82 del 1992 e n. 130 del 1970 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall'art. 1, comma 777, lettera l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», sollevate dal Tribunale regionale amministrativo per la Liguria - in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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