Corte costituzionale

Sentenza n. 115/2018

Corte cost., sent. 31 maggio 2018, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/2018
Data di deposito
31 maggio 2018
Data di decisione
10 aprile 2018
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 130 del 2 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 41256

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., e dalla Corte d'appello di Milano in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. - dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008. La norma censurata, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE (c.d. regola Taricco), comporta che venga omessa l'applicazione degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., quando il regime giuridico della prescrizione impedisce di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o quando il termine di prescrizione risulta più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro (c.d. principio di assimilazione). A seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 24 del 2017, la Grande sezione della CGUE, con sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A. S., ha chiarito in primo luogo che, in virtù del divieto di retroattività in malam partem della legge penale che discende immediatamente dal diritto dell'Unione, la "regola Taricco" non può essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero anteriormente all'8 settembre 2015; e, in secondo luogo, che spetta ai giudici nazionali il compito di saggiare la compatibilità della "regola Taricco" con il principio di determinatezza in materia penale, quale principio supremo dell'ordine costituzionale italiano e cardine del diritto dell'Unione. Conseguentemente, la "regola Taricco" non è applicabile nei giudizi a quibus, poiché in entrambi si procede per fatti avvenuti prima dell'8 settembre 2015. Ciò però non significa che le questioni sollevate siano prive di rilevanza, perché riconoscere solo sulla base della sentenza M.A. S. l'avvenuta prescrizione significherebbe comunque fare applicazione della "regola Taricco", seppure individuandone i limiti temporali. Indipendentemente dalla collocazione dei fatti, appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza sia l'art. 325, par. 1 e 2, TFUE, il cui testo non permette alla persona di prospettarsi la vigenza della "regola Taricco", sia tale regola in sé. Ciò comporta la non fondatezza di tutte le questioni sollevate, perché, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della "regola Taricco" nel nostro ordinamento. Fermo restando che compete alla sola Corte di giustizia interpretare con uniformità il diritto dell'Unione, e specificare se esso abbia effetto diretto, è indiscutibile che un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza in campo penale non possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento.

Massima n. 41257

Un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'art. 25, secondo comma, Cost. con formula di particolare ampiezza. La necessità che le scelte di diritto penale sostanziale permettano all'individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, avvalora, perlomeno nei paesi di tradizione continentale e certamente in Italia, l'imprescindibile imperativo che simili scelte si incarnino in testi legislativi offerti alla conoscenza dei consociati, rispetto a cui l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. ( Precedente citato: sentenza n. 327 del 2008 ). Se è vero che anche la più certa delle leggi ha bisogno di "letture" ed interpretazioni sistematiche, resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone la sicurezza giuridica delle consentite libere scelte d'azione. ( Precedente citato: sentenza n. 364 del 1988 ). Il principio di determinatezza ha una duplice direzione, perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque una percezione sufficientemente chiara ed immediata dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta. ( Precedenti citati: sentenze n. 327 del 2008, n. 5 del 2004 e n. 185 del 1992 ).

Massima n. 41258

La prescrizione va considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006; ordinanze n. 34 del 2009, n. 317 del 2000 e n. 288 del 1999 ).

Massima n. 41259

L'autorità competente a svolgere il controllo sulla compatibilità della "regola Taricco" con il principio di determinatezza in materia penale, quale principio supremo dell'ordine costituzionale italiano e cardine del diritto dell'Unione, è in via esclusiva la Corte costituzionale. (Nella specie, relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008, censurata nella parte in cui impone di applicare l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), sollevate dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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