Corte costituzionale

Sentenza n. 107/2018

Corte cost., sent. 25 maggio 2018, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/2018
Data di deposito
25 maggio 2018
Data di decisione
10 aprile 2018
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:107

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto n. 6 del 21 febbraio 2017
  • art. 8, comma 4, legge della Regione Veneto n. 32 del 23 aprile 1990

Parametri

Massime

Massima n. 40773

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 16, 31, 117, comma 1, in relazione all'art. 21 del TFUE, e 120 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 32 del 1990, introducendovi la lettera b). La disposizione impugnata dal Governo, nel configurare la residenza o la prestazione di attività lavorativa in Veneto protratta per quindici anni come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, contrasta sia con la vocazione sociale di tali asili sia con la vocazione "universalistica" dei servizi sociali. Essa è altresì contraria alla funzione educativa degli asili nido - risultando evidente l'estraneità ad essa del requisito del "radicamento territoriale", tanto più se riferito ai genitori e non ai beneficiari dell'attività educativa - ed è anche sproporzionata quanto alla durata - eccezionalmente lunga - del legame richiesto, determinando così una compressione ingiustificata della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e della libertà di circolazione tra le Regioni. Infine, il previsto titolo di precedenza distorce la funzione del servizio degli asili nido, indirizzandolo non allo scopo della tutela dell'infanzia ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. ( Precedenti citati: sentenza n. 190 del 2014, n. 168 del 2014 e n. 264 del 2013 ).

Massima n. 40774

Se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, tuttavia la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione. Mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio, non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo. La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale. ( Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2014, n. 222 del 2013, n. 172 del 2013, n. 133 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005 ).

Massima n. 40775

Il divieto di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, di cui all'art. 120, primo comma, Cost., è idoneo a colpire quelle discipline che limitano, anche solo in via di fatto, i diritti da esso menzionati, come si ricava sia dalla lettera della disposizione costituzionale, sia dal suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost., che "codifica" il nesso tra libertà e condizioni materiali della libertà, sia ancora dalla giurisprudenza europea che ha ravvisato un limite alla libertà di circolazione in certe discipline limitative dell'accesso a prestazioni pubbliche. Il divieto stesso non va inteso in modo "assoluto", dovendosi invece vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti, attraverso le seguenti valutazioni: a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se la Regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell'esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell'intervento limitativo della Regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra Regione e Regione. ( Precedente citato: sentenza n. 51 del 1991 ).

Massima n. 40776

Accolte parzialmente - per violazione degli artt. 3, 16, 31, comma 1, 117, primo comma, in relazione all'art. 21 del TFUE, e 120 Cost. - le questioni di legittimità dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 32 del 1990, introducendovi la lettera b), restano assorbite le altre questioni sollevate con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE e all'art. 11, par. 1, lett. d) ed f), della direttiva 2003/109/CE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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