Corte costituzionale
Sentenza n. 107/2018
Corte cost., sent. 25 maggio 2018, n. 107
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 107/2018
- Data di deposito
- 25 maggio 2018
- Data di decisione
- 10 aprile 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:107
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Veneto n. 6 del 21 febbraio 2017
- art. 8, comma 4, legge della Regione Veneto n. 32 del 23 aprile 1990
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 31, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 120, comma 1, Costituzione
- art. 21, paragrafo 1, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 24, direttiva CE n. 38 del 29 aprile 2004
- art. 11, paragrafo 1, lett. d) ed f), direttiva CE n. 109 del 25 novembre 2003
Massime
Massima n. 40773
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 16, 31, 117, comma 1, in relazione all'art. 21 del TFUE, e 120 Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 32 del 1990, introducendovi la lettera b). La disposizione impugnata dal Governo, nel configurare la residenza o la prestazione di attività lavorativa in Veneto protratta per quindici anni come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, contrasta sia con la vocazione sociale di tali asili sia con la vocazione "universalistica" dei servizi sociali. Essa è altresì contraria alla funzione educativa degli asili nido - risultando evidente l'estraneità ad essa del requisito del "radicamento territoriale", tanto più se riferito ai genitori e non ai beneficiari dell'attività educativa - ed è anche sproporzionata quanto alla durata - eccezionalmente lunga - del legame richiesto, determinando così una compressione ingiustificata della libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e della libertà di circolazione tra le Regioni. Infine, il previsto titolo di precedenza distorce la funzione del servizio degli asili nido, indirizzandolo non allo scopo della tutela dell'infanzia ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. ( Precedenti citati: sentenza n. 190 del 2014, n. 168 del 2014 e n. 264 del 2013 ).
Massima n. 40774
Se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, tuttavia la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione. Mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio, non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo. La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale. ( Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2014, n. 222 del 2013, n. 172 del 2013, n. 133 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005 ).
Massima n. 40775
Il divieto di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, di cui all'art. 120, primo comma, Cost., è idoneo a colpire quelle discipline che limitano, anche solo in via di fatto, i diritti da esso menzionati, come si ricava sia dalla lettera della disposizione costituzionale, sia dal suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost., che "codifica" il nesso tra libertà e condizioni materiali della libertà, sia ancora dalla giurisprudenza europea che ha ravvisato un limite alla libertà di circolazione in certe discipline limitative dell'accesso a prestazioni pubbliche. Il divieto stesso non va inteso in modo "assoluto", dovendosi invece vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti, attraverso le seguenti valutazioni: a) se si sia in presenza di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se la Regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell'esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell'intervento limitativo della Regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra Regione e Regione. ( Precedente citato: sentenza n. 51 del 1991 ).
Massima n. 40776
Accolte parzialmente - per violazione degli artt. 3, 16, 31, comma 1, 117, primo comma, in relazione all'art. 21 del TFUE, e 120 Cost. - le questioni di legittimità dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 6 del 2017, nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto n. 32 del 1990, introducendovi la lettera b), restano assorbite le altre questioni sollevate con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della direttiva 2004/38/CE e all'art. 11, par. 1, lett. d) ed f), della direttiva 2003/109/CE.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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