Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2018

Corte cost., sent. 23 maggio 2018, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2018
Data di deposito
23 maggio 2018
Data di decisione
11 aprile 2018
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:105

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40768

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il carattere pregiudiziale della questione emerge con chiarezza dalla descrizione della fattispecie di causa svolta dal rimettente che, con una motivazione non implausibile, ha dato conto delle ragioni che inducono a dare applicazione agli articoli impugnati. La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale.

Massima n. 40769

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per indicazione equivoca delle disposizioni censurate, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Il rimettente descrive la fattispecie in modo tale da non destare incertezze in ordine alle disposizioni censurate, nella formulazione antecedente alle innovazioni recate dal d.lgs. n. 80 del 2015, avendo inteso menzionare la normativa del 2015 ad abundantiam.

Massima n. 40770

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per aberratio ictus, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Contrariamente a quanto eccepito, il rimettente non avrebbe dovuto impugnare l'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui preclude la flessibilità nella prestazione dell'attività lavorativa nel periodo dell'erogazione dell'indennità, in quanto le censure non si concentrano su tale aspetto, quanto piuttosto sulla mancata equiparazione di madre e padre adottivi nel godimento dell'indennità di maternità, in coerenza con le enunciazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005.

Massima n. 40771

Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo in ordine all'efficacia della norma censurata, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 12 e 14 della CEDU, e agli artt. 21 e 23 della CDFUE - degli artt. 70 e 72 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 80 del 2015. Contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente le norme censurate non vietano l'erogazione dell'indennità di maternità al padre adottivo libero professionista anche nel caso in cui la madre abbia rinunziato a detta prestazione. In difetto di un intervento del legislatore, e in conseguenza del principio enunciato dalla sentenza n. 385 del 2005 - che, con riferimento ai liberi professionisti, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli impugnati «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima» - la regola che preclude al padre adottivo il godimento dell'indennità di maternità, in posizione di parità con la madre, ha infatti cessato di avere efficacia e non può più ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, nelle more dell'intervento legislativo - al quale la citata sentenza ha assegnato il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela - al principio della perfetta parità tra i genitori adottivi il giudice dovrà fare riferimento per individuare un criterio di giudizio della controversia che è chiamato a decidere. ( Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2010, n. 385 del 2005, n. 74 del 1996, n. 179 del 1993 e n. 295 del 1991 ).

Massima n. 40772

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale corredate dall'addizione di un principio, enunciato in maniera puntuale e quindi suscettibile di diretta applicazione, impongono di ricercare all'interno del sistema la soluzione più corretta, anche quando la sentenza ne ha rimesso l'attuazione al legislatore. È dovere del giudice, chiamato ad applicare la Costituzione e le sentenze che la Corte costituzionale adotta a garanzia della stessa, fondare la sua decisione sul principio enunciato, che è incardinato nell'ordinamento quale regola di diritto positivo, ancor prima che il legislatore intervenga per dare ad esso piena attuazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 1999 e n. 295 del 1991 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alle modificazioni apportate dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate dalla Corte d'appello di Trieste, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 29, primo comma, 31, primo e secondo comma, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 12 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e agli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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