Corte costituzionale
Ordinanza n. 190/2018
Corte cost., ord. 19 ottobre 2018, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 190/2018
- Data di deposito
- 19 ottobre 2018
- Data di decisione
- 26 settembre 2018
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 92, comma 2, codice di procedura civile
- art. 13, comma 1, decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014
- legge n. 162 del 10 novembre 2014
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 40279
È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 2014, censurato dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi. La sentenza n. 77 del 2018, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanze n. 211 del 2017, n. 137 del 2017 e n. 38 del 2017 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3; 24, secondo comma; 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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