Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/2018

Corte cost., ord. 19 ottobre 2018, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
190/2018
Data di deposito
19 ottobre 2018
Data di decisione
26 settembre 2018
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2018:190

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 40279

È dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 2014, censurato dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi. La sentenza n. 77 del 2018, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanze n. 211 del 2017, n. 137 del 2017 e n. 38 del 2017 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, in legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevate, in riferimento agli artt. 3; 24, secondo comma; 111, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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