Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2017
Corte cost., sent. 4 maggio 2017, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2017
- Data di deposito
- 4 maggio 2017
- Data di decisione
- 22 febbraio 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 3, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 113, comma 1, Costituzione
- art. 113, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 40434
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, cod. proc. amm., censurato dal TAR Piemonte - in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE e agli artt. 6 e 13 CEDU - nella parte in cui, per la proposizione in via autonoma dell'azione di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, stabilisce il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Lungi dall'essere manifestamente irragionevole, la scelta legislativa di assoggettare le azioni risarcitorie da lesione di interessi legittimi a un termine decadenziale costituisce espressione di un coerente bilanciamento dell'interesse del danneggiato a poter agire in giudizio a prescindere dalla domanda di annullamento, con l'obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo pur nella sua declinazione risarcitoria, ciò che risponde anche all'interesse, di rango costituzionale (artt. 81, 97 e 119 Cost.), al consolidamento e alla stabilità dei bilanci delle pubbliche amministrazioni. Né dal raffronto con il regime di prescrizione delle azioni risarcitorie per lesione di diritti soggettivi emerge violazione del principio di uguaglianza, attesa la differenza delle due situazioni giuridiche soggettive poste in comparazione (diritti soggettivi e interessi legittimi), entrambe meritevoli di tutela, ma non necessariamente della stessa tutela. Neppure sussiste lesione del diritto di difesa e del principio di genericità ed effettività della tutela costituzionale, poiché la durata del censurato termine - non comparabile con quelli prescrizionali - è anche significativamente maggiore rispetto a molti dei termini decadenziali legislativamente previsti in ambito sia privatistico che pubblicistico, e per ciò solo non è inidonea a rendere effettiva la tutela giurisdizionale. Infine, non sono violati i parametri del giusto processo e quelli sovranazionali di equivalenza e di effettività, dal momento che il regime censurato riguarda sia i titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto dell'UE sia i titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto interno; che - in assenza di problemi legati alla conoscibilità dell'evento dannoso - il termine previsto di per sé non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE; e che il limite all'accesso a un tribunale è posto per scopi legittimi, nel rispetto di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli scopi medesimi. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità in tema di disciplina degli istituti processuali, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute; ciò vale anche con specifico riferimento alla scelta di un termine decadenziale o prescrizionale a seconda delle peculiari esigenze del procedimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016; sentenza n. 155 del 2014 e ordinanza n. 430 del 2000 ). La necessità che davanti al giudice amministrativo sia assicurata al cittadino la piena tutela, anche risarcitoria, avverso l'illegittimo esercizio della funzione pubblica non fa scaturire, come inevitabile corollario, che detta tutela debba essere del tutto analoga all'azione risarcitoria del danno da lesione di diritti soggettivi. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2006 e n. 204 del 2004 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, dalla non omogeneità delle situazioni giuridiche soggettive poste a raffronto discende l'infondatezza della censura di violazione del principio di uguaglianza. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2017, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 del 2004 e n. 136 del 2004 ). L'incongruità del termine è rilevante sul piano della violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost. solo qualora esso sia non idoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e di conseguenza tale da rendere inoperante la tutela accordata al cittadino. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 30 del 2011; ordinanze n. 417 del 2007 e n. 382 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui stabilisce che «[l]a domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 12 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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