Corte costituzionale
Sentenza n. 84/2017
Corte cost., sent. 13 aprile 2017, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/2017
- Data di deposito
- 13 aprile 2017
- Data di decisione
- 7 marzo 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 9, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 378 del 6 giugno 2001
Parametri
- art. 7, comma 2, lett. d), legge n. 50 del 8 marzo 1999
- art. 1, legge n. 340 del 24 novembre 2000
- art. 76, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 41, comma 1, Costituzione
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 41187
Ai fini del superamento della verifica della rilevanza delle questioni incidentali è sufficiente che la premessa interpretativa prospettata dal giudice rimettente possa ritenersi non implausibile. (Nella specie, è ritenuta non implausibile la tesi del TAR rimettente, condivisa dal Consiglio di Stato, secondo cui il censurato art. 9, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b, del t.u. edilizia, è applicabile nella Regione Campania - e dunque alla vicenda oggetto del giudizio a quo - almeno per la parte in cui stabilisce il limite volumetrico per l'edificazione a fini produttivi in "zone bianche" extraurbane, avendo il legislatore campano statuito in senso più restrittivo solo con riguardo al limite di superficie coperta).
Massima n. 41188
Per costante giurisprudenza costituzionale, la verifica della conformità della norma delegata alla norma delegante postula un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alla norma che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l'altro relativo alla norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge di delegazione e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega; pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 47 del 2014, n. 272 del 2012, n. 75 del 2012, n. 98 del 2008, n. 341 del 2007 e n. 340 del 2007 ). Nel caso di deleghe per il riordino o il riassetto di settori normativi, va inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012 e n. 293 del 2010 ). L'art. 7, comma 2, lett. d), della legge n. 50 del 1999 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 340 del 2000) - nell'enunciare l'obiettivo della "coerenza logica e sistematica" quale criterio direttivo della delega per l'emanazione di testi unici finalizzati al riordino delle norme legislative e regolamentari in un complesso di materie (tra cui l'edilizia) - chiamava il Governo a individuare i principi regolativi della normativa già esistente in materie delimitate e ad operare, in base ad essi, un coordinamento delle norme vigenti non esclusivamente formale, con la conseguenza che il testo unico poteva innovare per raggiungere la coerenza logica e sistematica nei limiti richiesti dal riordino. ( Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2010, n. 174 del 2005, n. 53 del 2005 e n. 52 del 2005 ).
Massima n. 41189
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 76 Cost. - in quanto innoverebbe la normativa previgente, in contrasto con i principi e criteri direttivi della delega per la redazione dei testi unici di riordino riguardanti materie e settori omogenei, conferita al Governo dall'art. 7 della legge n. 50 del 1999 (come modificato dall'art. 1 della legge n. 340 del 2000). La scelta del legislatore delegato di assoggettare cumulativamente a limiti di cubatura e di superficie coperta gli interventi di nuova edificazione a destinazione produttiva realizzati nelle zone extraurbane non coperte da pianificazione urbanistica (c.d. "zone bianche") trova giustificazione nell'esigenza di garantire la "coerenza logica e sistematica" della normativa previgente, in accordo con il criterio direttivo stabilito dal comma 2, lett. d), del citato art. 7. Infatti, il regime di assoggettamento dei nuovi interventi produttivi al solo limite superficiario - desunto in termini di "diritto vivente" dal previgente art. 4, ult. per., della legge n. 10 del 1977 - comportava la possibilità di una attività edificatoria sostanzialmente senza limiti, tramite lo sviluppo verticale dei fabbricati, e risultava perciò incoerente con la ratio della previsione di standard di edificabilità nelle "zone bianche", volta a garantire ai proprietari dei fondi una facoltà edificatoria significativamente limitata, tale da non compromettere l'assetto del territorio e non pregiudicare le future scelte in sede di pianificazione. Al contrario, l'applicazione congiunta dei due limiti - pur svuotando di significato quello superficiario, che resta di regola assorbito dal più incisivo limite di densità fondiaria - non mina la ratio legis e non è disfunzionale rispetto all'obiettivo perseguito. Allo stesso modo, rimane nell'ambito della direttrice di delega anche la previsione che gli standard considerati siano limiti minimi, derogabili dalle Regioni solo nella direzione dell'innalzamento della tutela, risultando altrimenti contraddittoria la loro stessa fissazione.
Massima n. 41190
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto, assoggettando al limite di cubatura, in aggiunta a quello di superficie coperta, gli interventi di nuova edificazione a destinazione produttiva realizzati nelle zone extraurbane non coperte da pianificazione urbanistica (c.d. "zone bianche") e facendo salva la legislazione regionale solo ove preveda limiti più restrittivi, violerebbe la potestà legislativa regionale nella materia "governo del territorio". Pur contenendo una puntuale quantificazione dei limiti di cubatura e di superficie, la disposizione censurata non può qualificarsi come norma di dettaglio, esprimendo piuttosto un principio fondamentale, diretto a impedire, tramite l'applicazione di standard legali, una incontrollata espansione edilizia in caso di "vuoti urbanistici", suscettibile di compromettere l'ordinato (futuro) governo del territorio e di determinare la totale consumazione del suolo nazionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2013, che qualifica le misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del t.u. edilizia come principio fondamentale in materia di "governo del territorio"; sentenza n. 430 del 2007 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'urbanistica e l'edilizia vanno ricondotte alla materia "governo del territorio" (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale lo Stato ha il potere di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2013 e n. 303 del 2003 ).
Massima n. 41191
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lettera b), del t.u. edilizia, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita genericità della motivazione in ordine alla censura di irragionevolezza. Il rimettente pone a base della doglianza l'assunto - corroborato anche con l'allegazione di esempi concreti - secondo cui l'applicazione congiunta dei limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane penalizzerebbe oltre misura le attività produttive, condizionando la realizzazione di edifici idonei allo svolgimento di tali attività alla disponibilità di aree molto estese.
Massima n. 41192
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto l'applicazione congiunta di limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane condizionerebbe irragionevolmente la realizzazione degli edifici produttivi alla disponibilità di aree molto estese. L'inconveniente prospettato dal giudice a quo rientra nella logica della disciplina denunciata, che è quella di riconoscere al privato - fin tanto che non intervenga la pianificazione dell'area - facoltà edificatorie significativamente compresse, proprio per non compromettere l'esercizio di detta funzione. Al contrario, è la soluzione auspicata dal rimettente - ossia l'applicabilità del solo limite superficiario, con conseguente libero sviluppo degli edifici in verticale - a collidere con la coerenza della norma.
Massima n. 41193
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - in quanto l'applicazione congiunta di limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane penalizzerebbe l'iniziativa economica privata. Il parametro evocato è inconferente, poiché la disciplina dei limiti di edificabilità nelle "zone bianche" non incide affatto sulla libertà di iniziativa economica, che non deve essere necessariamente garantita - per imperativo costituzionale - consentendo al privato di realizzare opifici su terreni non coperti dalla pianificazione urbanistica. ( Precedente citato: sentenza n. 186 del 1993, in tema di proroga dei vincoli urbanistici ).
Massima n. 41194
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 378 del 2001, trasfuso nell'art. 9, comma 1, lett. b), del t.u. edilizia, censurato dal TAR Campania - in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, Cost. - in quanto l'applicazione congiunta di limiti di cubatura e di superficie agli interventi di edificazione a fini produttivi nelle c.d. "zone bianche" extraurbane comprimerebbe in misura eccessiva lo ius aedificandi. La censura di violazione della garanzia costituzionale del diritto di proprietà non è congruente rispetto al petitum, giacché il rimettente - pur assimilando il regime delle "zone bianche" ai vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione o a contenuto sostanzialmente espropriativo - non denuncia il mancato riconoscimento al proprietario del diritto all'indennizzo in assenza della previsione di un termine massimo di durata del regime (questione che risulterebbe, peraltro, irrilevante nel giudizio a quo), ma chiede che siano incrementate le facoltà edificatorie del proprietario stesso, così prospettando un intervento del tutto estraneo alla linea di intervento tracciata dalla giurisprudenza costituzionale in tema di vincoli di inedificabilità, incentrata sulla necessaria alternativa tra la previsione di un termine massimo ragionevole di durata dei vincoli e l'obbligo di indennizzo. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i vincoli di inedificabilità preordinati all'espropriazione o a contenuto sostanzialmente espropriativo non sono inammissibili, bensì impongono la necessaria alternativa tra la previsione di un termine massimo ragionevole di durata dei vincoli stessi e l'obbligo di indennizzo. ( Precedenti citati: sentenze n. 411 del 2001, n. 179 del 1999, n. 344 del 1995 e n. 379 del 1994 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, recante «Disposizioni legislative in materia edilizia (Testo B)», trasfuso nell'art. 9, comma 1, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 42, secondo e terzo comma, 76 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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