Corte costituzionale

Sentenza n. 68/2017

Corte cost., sent. 7 aprile 2017, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
68/2017
Data di deposito
7 aprile 2017
Data di decisione
7 febbraio 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:68

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39452

Sono dichiarate inammissibili - perché prive di motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 e 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, censurati dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civile, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applichi anche alle violazioni depenalizzate dalla legge n. 62 del 2005, commesse prima dell'entrata in vigore di essa.

Massima n. 39453

Sono dichiarate inammissibili - per mancanza di lesività della disposizione denunciata - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevate dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civ., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU). La scelta del legislatore di rendere la confisca per equivalente retroattivamente applicabile agli illeciti commessi prima che fossero depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 è ascrivibile solo all'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, e non anche al citato art. 187-sexies, che si limita a disciplinare la medesima confisca; pertanto, il giudizio incidentale diretto a sindacare tale scelta ha per oggetto ammissibile solo l'art. 9, comma 6, la cui chiarezza non lascia all'interprete alcun margine di interpretazione correttiva idonea a escludere l'efficacia retroattiva della misura in discussione. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2017, sul potere della Corte di verificare la possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata negata dal rimettente) .

Massima n. 39454

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, promossi dalla Corte di cassazione, seconda sez. civile, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, basata sull'assunto che i motivi del ricorso per cassazione non riguarderebbero l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente agli illeciti depenalizzati, con conseguente non applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata. A prescindere da ogni altro rilievo, il rimettente dà analiticamente conto, in ciascuna delle ordinanze di rimessione, del motivo di ricorso concernente l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente, la cui legittimità è stata contestata dalle parti ricorrenti nei giudizi a quibus.

Massima n. 39455

Il divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. concerne non soltanto le pene qualificate come tali dall'ordinamento nazionale, ma anche quelle così qualificabili per effetto dell'art. 7 della CEDU, perché punire a qualsivoglia titolo la persona per un fatto privo di antigiuridicità quando è stato commesso significa violare il cuore dell'affidamento che l'individuo è legittimato a riporre nello Stato quanto all'esercizio della potestà pubblica in forme prive di arbitrarietà e irrazionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2010 e n. 364 del 1988 ).

Massima n. 39456

Il riconoscimento della natura di "pena", ai sensi dell'art. 7 della CEDU, a una sanzione qualificata come amministrativa dall'ordinamento nazionale, comporta l'obbligo, discendente dall'art. 117, primo comma, Cost., di estendere ad essa tutte le tutele previste dalla Convenzione e quelle soltanto, continuando invece l'illecito a rivestire per ogni altro aspetto carattere amministrativo. Diversamente, vi sarebbe indubbiamente una frizione con il principio costituzionale di sussidiarietà, il quale continua ad assicurare l'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale. Al contrario, il recepimento della CEDU nell'ordinamento giuridico si muove nel segno dell'incremento delle libertà individuali, e mai del loro detrimento, come potrebbe invece accadere nel caso di un definitivo assorbimento dell'illecito amministrativo nell'area di ciò che è penalmente rilevante. ( Precedenti citati: sentenza n. 317 del 2009; sentenze n. 43 del 2017 e n. 49 del 2015 ).

Massima n. 39541

Ai fini del rispetto delle garanzie accordate dalla CEDU, il passaggio dal reato all'illecito amministrativo, quando quest'ultimo conserva natura penale ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, permette l'applicazione retroattiva del nuovo regime punitivo soltanto se più mite di quello precedente, nel qual caso l'applicazione della pena sopravvenuta, ma in concreto più favorevole, non implica alcuna violazione del divieto di retroattività, bensì una scelta in favore del reo.

Massima n. 39542

È da respingere l'idea che l'interprete non possa applicare la CEDU, se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte EDU. Al contrario, l'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme della CEDU è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri, il cui dovere di evitare violazioni della CEDU li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte di Strasburgo, specie quando il caso sia riconducibile a "precedenti" della giurisprudenza del giudice europeo. In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU. In tale caso, la disposizione interna va censurata innanzi alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., ove non sia in alcun modo interpretabile in senso convenzionalmente orientato. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 49 del 2015, n. 239 del 2009 e n. 349 del 2007 ).

Massima n. 39543

Sono dichiarate inammissibili - perché basate su erroneo presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 CEDU), dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civile, nella parte in cui prevede l'applicabilità della confisca per equivalente alle ipotesi di abuso di informazioni privilegiate commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005 che le ha depenalizzate. La disciplina transitoria censurata collega al fatto antigiuridico pregresso, depenalizzato da reato a illecito amministrativo, il trattamento sanzionatorio previsto per quest'ultimo dall'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, basandosi sulla astratta presunzione che la sanzione amministrativa sia in ogni caso più favorevole di quella penale. Nondimeno, il nuovo trattamento sanzionatorio previsto per l'illecito amministrativo continua ad avere natura di "pena" ai sensi dell'art. 7 della CEDU, in quanto include la confisca per equivalente (precedentemente non prevista), la quale, svolgendo con tratti di significativa afflittività una funzione punitiva, risponde positivamente ai criteri "Engel" enunciati dalla giurisprudenza della Corte EDU. Ciò comporta l'inquadramento della fattispecie nell'ambito del fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, conosciuto e risolto dalla giurisprudenza convenzionale nel senso della necessaria applicazione della lex mitior , e demanda al giudice rimettente il compito di verificare in concreto (avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico) se il sopravvenuto trattamento sanzionatorio, assunto nel suo complesso e dunque comprensivo della confisca per equivalente, si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso, non sussistendo in tal caso (contrariamente all'erronea tesi del medesimo giudice) alcun ostacolo costituzionale all'applicazione retroattiva della confisca per equivalente; ovvero, se il nuovo trattamento punitivo in concreto rivesta un carattere maggiormente afflittivo di quello comminato prima della depenalizzazione. Soltanto in tal caso - la cui verificazione spetta al giudice a quo accertare e adeguatamente motivare - potrebbe venire in considerazione un dubbio sulla legittimità costituzionale del medesimo art. 9, comma 6, nella parte in cui prescrive l'applicazione della confisca di valore e assoggetta pertanto il reo a una sanzione penale in concreto più gravosa di quella che sarebbe applicabile in base alla legge vigente all'epoca della commissione del fatto. Il mancato scioglimento di questo preliminare nodo interpretativo rende le questioni inammissibili. ( Precedenti citati: ordinanze n. 301 del 2009 e n. 97 del 2009, che hanno escluso la retroattiva applicabilità ai reati tributari, per effetto dell'estensione ad essi dell'art. 322-ter cod. pen., della confisca di valore da tale norma prevista; sentenza n. 236 del 2011, che ha reputato conforme all'art. 7 della CEDU l'inapplicabilità dei nuovi più brevi termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello o davanti alla Corte di cassazione ) . A differenza dalla confisca diretta dei beni che hanno un rapporto di pertinenzialità con il reato - la quale, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di tali beni, assolve a una funzione essenzialmente preventiva - la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, al pari delle altre ipotesi di confisca di valore vagliate dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale, palesa una connotazione prevalentemente afflittiva e risponde a una funzione punitiva, applicandosi a beni che non sono collegati al reato da un nesso diretto, attuale e strumentale. ( Precedenti citati: sentenza n. 46 del 1964, sulla natura della confisca, come pena o misura non penale, secondo le finalità attribuite dalla legge; ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009, specificamente riferite alla confisca di valore regolata dall'art. 322-ter cod. pen. ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di Cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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