Corte costituzionale
Sentenza n. 37/2017
Corte cost., sent. 15 febbraio 2017, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 37/2017
- Data di deposito
- 15 febbraio 2017
- Data di decisione
- 7 dicembre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Regione siciliana n. 24 del 6 marzo 1976
Parametri
- art. 69, comma 1, legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971
- art. 9, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
- art. 12, decreto legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003
- art. 3, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 17, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 39566
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere delle sezioni riunite su un ricorso straordinario al Presidente della Regione, è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. Ciò in forza dell'art. 69, comma 1, della legge n. 69 del 2009 [modificativo dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971] - che ha attribuito al Consiglio di Stato, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - nonché degli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 373 del 2003, i quali prevedono, rispettivamente, che l'adunanza delle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana rende parere obbligatorio per la decisione dei ricorsi amministrativi straordinari contro gli atti della Regione siciliana, e che a tale organo si estende, in quanto applicabile, la disciplina vigente per il Consiglio di Stato.
Massima n. 39567
È dichiarata inammissibile - per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. siciliana n. 24 del 1976, censurato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sez. riunite, in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 Cost. e all'art. 17 dello statuto reg. siciliana, nella parte in cui prevede l'assenza di qualsivoglia condanna penale come requisito per l'iscrizione e la permanenza nell'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, anziché prevedere un procedimento in contraddittorio con l'interessato volto a valutare l'effettiva incidenza della condanna sull'attività lavorativa e/o individuare puntuali tipologie di reati ostativi. A prescindere da ogni considerazione sulle prospettazioni del giudice rimettente (volte, in particolare, ad estendere agli iscritti al predetto albo la disciplina adottata per i docenti della scuola pubblica), una selezione tra le molteplici condotte delittuose che costituiscono indici rilevatori di non meritevolezza, comportando una variegata gamma di soluzioni possibili, non può che essere riservata alla discrezionalità del legislatore; nella quale parimenti rientra l'istituzione di una procedura valutativa in contraddittorio con l'interessato e di un correlato potere discrezionale della pubblica amministrazione, in ordine alla compatibilità della riportata condanna penale con l'iscrizione all'albo dei formatori professionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione siciliana 6 marzo 1976, n. 24 (Addestramento professionale dei lavoratori), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione e all'art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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