Corte costituzionale
Sentenza n. 240/2017
Corte cost., sent. 15 novembre 2017, n. 240
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 240/2017
- Data di deposito
- 15 novembre 2017
- Data di decisione
- 24 ottobre 2017
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:240
Norme oggetto del giudizio
- art. 62-quater, comma 1, bis, decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995
- art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), decreto legislativo n. 188 del 15 dicembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 40612
È dichiarata inammissibile - per mancata articolazione di specifiche censure in relazione al parametro evocato - la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 97 Cost. ed avente ad oggetto l'art. 62- quater , comma 1- bis , del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014. Per costante giurisprudenza, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale priva di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011 ).
Massima n. 40613
Per costante giurisprudenza, la riserva (relativa) di legge posta dall'art. 23 Cost. richiede la preventiva determinazione di sufficienti criteri e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, nonché la necessità che l'entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dalla legge. ( Precedenti citati: sentenze n. 307 del 2013, n. 33 del 2012, n. 350 del 2007, n. 105 del 2003, n. 435 del 2001, n. 157 del 1996 e n. 4 del 1957; sentenze n. 115 del 2010, n. 190 del 2007 e n. 236 del 1994 ).
Massima n. 40614
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 62- quater , comma 1- bis , del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. A differenza del testo originario del medesimo art. 62-quater, caducato dalla sentenza n. 83 del 2015, la disposizione in esame soddisfa i requisiti della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, poiché gli elementi essenziali della fattispecie impositiva sono determinati dalla fonte primaria in maniera esaustiva, risultando di conseguenza sufficientemente delimitata la discrezionalità dell'amministrazione. A quest'ultima, infatti, non spetta alcuno spazio definitorio dell'oggetto dell'imposizione (rappresentato dai "prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide", secondo la destinazione d'uso datane dal fabbricante), ma solo la determinazione, sulla base di criteri già individuati dalla norma di legge (prezzo medio e tempi di aspirazione), del procedimento tecnico teso ad individuare il quantitativo equivalente di sigarette per l'applicazione dell'imposta nella misura indicata. ( Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità del testo originario dell'art. 62-quater, tra l'altro per indeterminatezza della base impositiva ).
Massima n. 40615
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - dell'art. 62- quater , comma 1- bis , del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. La disposizione censurata effettua una differenziazione ragionevole tra sigarette elettroniche e sigarette tradizionali, fondata, nell'esercizio della discrezionalità legislativa, sul diverso processo di assunzione del fumo elettronico e del fumo da sigarette tradizionali, e, ritenendo quest'ultimo più dannoso per la salute del consumatore, tassa i prodotti liquidi da inalazione in misura ridotta rispetto ai prodotti tradizionali da fumo, così facendo venir meno l'equiparazione fiscale tra liquidi non nicotinici (nonché parti meccaniche della sigaretta elettronica) e sigarette tradizionali, che rendeva irragionevole il caducato testo originario del medesimo art. 62-quater. Eliminata tale equiparazione, rientra nell'apprezzamento del legislatore adottare la medesima aliquota per liquidi nicotinici e liquidi solo aromatici, risultando peraltro tale scelta corroborata anche da ragioni attinenti alla tutela della salute, tenuto conto dell'attrattività che l'inalazione senza combustione, pur priva di nicotina, potrebbe avere rispetto ai giovani e ai non fumatori (ciò che emerge dal considerando n. 47 della direttiva 2014/40/UE e dalla raccomandazione OMS 18 ottobre 2014). ( Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità del testo originario dell'art. 62-quater, tra l'altro per irragionevolezza dell'aliquota unica d'imposta equiparata all'accisa sulle sigarette tradizionali ).
Massima n. 40616
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. L'imposta in questione - la cui finalità primaria è data dal recupero di un'entrata erariale (l'accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche - non contrasta con il principio di capacità contributiva, in quanto colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta. La finalità secondaria di tutela della salute propria dell'imposta di consumo, che già di per sé giustifica l'imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l'eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti privi di nicotina che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco. Al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale, essendogli consentito - sia pure con il limite della non arbitrarietà - di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. ( Precedente citato: sentenza n. 111 del 1997 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 53, primo comma, Cost., dal TAR Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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