Corte costituzionale
Sentenza n. 235/2017
Corte cost., sent. 10 novembre 2017, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/2017
- Data di deposito
- 10 novembre 2017
- Data di decisione
- 11 ottobre 2017
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. a), legge n. 164 del 12 agosto 2016
Parametri
- art. 5, comma 1, lett. g), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 5, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 40702
Benché nel ricorso della Regione Veneto sia impugnato l'intero art. 3 della legge n. 164 del 2016, l'oggetto del giudizio deve essere circoscritto al solo comma 1, lett. a), del suddetto articolo, in ragione dei motivi posti a fondamento dell'impugnazione. ( Precedente citato: sentenza n. 287 del 2016).
Massima n. 40703
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di interesse attuale al ricorso - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, che rinvia a "leggi dello Stato" la disciplina del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle fasi di congiuntura sfavorevole. Contrariamente a quanto eccepito, l'interpretazione testuale e logica conduce a ritenere che tale rinvio - in quanto posto da una legge rinforzata, qual è la legge n. 164 del 2016 - può riferirsi solo a una futura legge ordinaria, e non anche a una futura legge rinforzata, onde la semplice previsione di esso è idonea a radicare il prospettato contrasto con la riserva di legge rinforzata disposta dall'art. 81, sesto comma, Cost., indipendentemente dal fatto che una legge ordinaria venga poi adottata dal Parlamento. Per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. ( Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 195 del 2015 ).
Massima n. 40704
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserita carenza di lesività dell'impugnato art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, che rinvia a "leggi dello Stato" la determinazione delle modalità del concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali nelle fasi di congiuntura sfavorevole. Contrariamente a quanto eccepito, la disposizione impugnata - innovando rispetto all'art. 11 della legge n. 243 del 2012 (da essa tacitamente abrogato), che istituiva e disciplinava direttamente, nell'ambito della stessa legge rinforzata, un apposito Fondo straordinario - prevede un rinvio che ricomprende l'intera disciplina del concorso finanziario statale, e non solo i suoi dettagli tecnici. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ). Per costante giurisprudenza, una disposizione legislativa può essere oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale, ancorché meramente ripetitiva di una precedente. ( Precedenti citati: sentenza n. 182 del 2017 ).
Massima n. 40705
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 - l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016. A differenza del previgente art. 11 della legge n. 243 del 2012, la disposizione impugnata dalle Province autonome e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Liguria demanda a una futura legge ordinaria non già (soltanto) gli aspetti tecnici, ma l'intera disciplina delle modalità attraverso le quali lo Stato concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, ed è altresì priva di qualunque indicazione normativa sostanziale o procedurale capace di orientare e vincolare la futura legge dello Stato. Risulta in tal modo elusa la riserva di legge rinforzata disposta dall'art. 81, sesto comma, Cost. e specificata nel suo oggetto dal menzionato art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012, poiché la fonte normativa della disciplina delle modalità del concorso statale viene degradata dal rango della legge rinforzata a quello della legge ordinaria, non valendo in contrario la generica clausola di rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, cui la futura legge ordinaria sarebbe vincolata. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014, sul fondamento sovranazionale dei vincoli procedurali contenuti nell'art. 81, sesto comma, Cost. ). La natura delle leggi rinforzate di attuazione dell'art. 81, sesto comma, Cost, esclude che debbano farsi carico di aspetti della disciplina che richiedono solo apporti tecnici e che possono quindi essere specificati da altre fonti. ( Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014 ).
Massima n. 40706
Accolta - per violazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 164 del 2016, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura riferiti agli artt. 5, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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