Corte costituzionale

Sentenza n. 228/2017

Corte cost., sent. 25 ottobre 2017, n. 228

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
228/2017
Data di deposito
25 ottobre 2017
Data di decisione
26 settembre 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:228

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge provincia Bolzano n. 25 del 12 dicembre 2016
  • art. 32, comma 3, legge provincia Bolzano n. 25 del 12 dicembre 2016

Parametri

Massime

Massima n. 42083

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con le censure autorizzate dal Consiglio dei ministri - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, quarto e sesto comma, Cost. Tali parametri non risultano, ictu oculi, collegati in alcun modo, nell'articolazione del ricorso, alla fattispecie normativa oggetto della delibera ad impugnare. L'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione dell'organo politico comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità di quella che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 126 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016 ). Ferma la regola generale della necessaria corrispondenza, quanto al petitum, tra deliberazione ad impugnare e ricorso, è tuttavia riconosciuta alla difesa del ricorrente un'autonomia tecnica nella più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, quando la chiarezza e l'univocità delle ragioni espresse nella delibera di impugnazione ne consentono una sufficiente identificazione senza sconfinare nella mutatio libelli, non potendo essere introdotte censure diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate dall'organo politico. ( Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2017, n. 290 del 2009, n. 365 del 2007, n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002 ).

Massima n. 42084

Nel giudizio promosso dal Governo avverso gli artt. 7 e 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, sono ammissibili le censure proposte in riferimento agli artt. 11, 97, primo comma, 117, primo e terzo comma, Cost. e agli artt. 8, 9 e 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Tali parametri, sebbene non richiamati espressamente, trovano nella deliberazione del Consiglio dei ministri appropriati riferimenti logico-giuridici.

Massima n. 42085

Nel ricorso proposto dal Governo - in riferimento agli artt. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 11, 97, primo comma, 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost. - avverso l'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, l'erronea indicazione, quale parametro interposto, del d.lgs. n. 118 del 2011, anziché del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), deve essere considerata un mero lapsus calami, inidoneo a incidere sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum. Ciò in quanto il ricorrente ha testualmente richiamato proprio il contenuto dell'art. 193 del TUEL e che tale disposizione (modificata dal d.lgs. n. 118 del 2011) assume il valore di norma interposta in relazione ai richiamati parametri costituzionali.

Massima n. 42086

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 79, comma 4-octies, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e degli artt. 11, 97, primo comma, 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost. - l'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, che prevede, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio dei bilanci degli enti locali, il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge e la nullità delle relative deliberazioni. La norma impugnata dal Governo, che disciplina un settore fortemente connotato dal principio di uniformità sull'intero territorio nazionale, si discosta dall'art. 193 del TUEL - invece di recepirne il contenuto mediante rinvio formale recettizio, come prescritto dalla norma statutaria violata, concordata in sede di "Patto di garanzia" - sia per la mancata previsione dello scioglimento del Consiglio comunale, sia per la determinazione di nullità delle delibere assunte in violazione della legge provinciale. Ciò in contrasto con l'esigenza sistemica unitaria dell'ordinamento, espressa dal suddetto art. 193, secondo cui sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l'incuria del loro squilibrio strutturale, interrompono - in virtù di una presunzione assoluta - il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti, e il cui presupposto è la salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari. L'evidente interdipendenza dei parametri applicabili in materia di finanza locale e il limite che la loro sinergica azione pone alla competenza provinciale fa sì che l'autonomia della Regione in questo settore normativo trovi il suo limite esterno (applicabile anche alle autonomie speciali) nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2017 e n. 184 del 2016 ). Il collegamento uniforme previsto dal TUEL tra il mandato elettorale e il sistema sanzionatorio del mancato perseguimento, sotto il profilo statico e dinamico, degli equilibri di bilancio è sorretto da elementi sistemici di razionalità intrinseca prima ancora che logico-giuridici: un bilancio non in equilibrio e l'assenza di bilancio costituiscono analoghi vulnera alla programmazione delle politiche pubbliche, in relazione alle quali è svolto il mandato elettorale. Quest'ultimo, indipendentemente dalle scelte di cui è espressione, ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell'art. 97, primo comma, Cost. Lo scioglimento del Consiglio comunale, attraverso cui il principio di indefettibilità degli adempimenti e delle scadenze di bilancio trova garanzia e sanzione, costituisce regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all'effettività di adempimenti primari del mandato elettorale.

Massima n. 42087

I controlli di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci pubblici esulano dal genere dei controlli sulla gestione e, per loro intrinseca natura, non possono essere intestati ad una autonomia speciale. Essi, a differenza di quelli di natura collaborativa, hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque, questo tipo di sindacato è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso e non può essere confuso e sovrapposto a controlli esercitati da un ente ad autonomia speciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2017, n. 40 del 2014, n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013 ). I controlli di legittimità sui bilanci degli enti locali - a differenza di quelli collaborativi sulla gestione - sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio e, in questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, detti controlli si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti. ( Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014 ).

Massima n. 42088

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 8, 9 e 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost. - l'art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, che prevede che le competenze attribuite dal titolo VIII del d.lgs. n. 267 del 2000 alla Corte dei conti e ricadenti nelle funzioni di cui all'art. 79 dello statuto sono svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano. La norma impugnata dal Governo invade le competenze della magistratura contabile, in quanto demanda alla Provincia autonoma funzioni di controllo sulla legittimità-regolarità dei bilanci pubblici degli enti locali in dissesto (quali sono quelle del titolo VIII del TUEL) spettanti alla Corte dei conti e non ascrivibili a quelle di coordinamento e vigilanza sugli enti provinciali attribuite dallo statuto alla Provincia. È violato inoltre l'art. 117, primo e terzo comma, Cost., in quanto l'armonizzazione e la neutralità del sindacato sui bilanci degli enti locali sono funzionalmente collegati al coordinamento della finanza pubblica, in particolare sotto il profilo della cura degli equilibri della finanza pubblica allargata e degli altri vincoli assunti dallo Stato in sede europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 184 del 2016 e n. 39 del 2014; sentenza n. 40 del 2014, sul collegamento teleologico tra le funzioni assegnate alla Provincia autonoma di Bolzano e il controllo esercitato dalla Corte dei conti ). Nei procedimenti normativamente vincolati in caso di gravi patologie della gestione finanziaria degli enti locali, non può assumere decisioni un singolo ente autonomo territoriale, ancorché a statuto speciale, che non ne potrebbe assicurare la conformità ai canoni nazionali, la neutralità, l'imparzialità e l'indipendenza con riguardo agli interessi generali della finanza pubblica coinvolti, che trascendono l'ambito territoriale provinciale e si pongono potenzialmente anche in rapporto dialettico con gli interessi della Provincia autonoma sotto il profilo del concreto riscontro delle modalità con cui i singoli enti del territorio provinciale rispettano i limiti di contenimento della spesa. ( Precedente citato: sentenza n. 40 del 2014 ). La disciplina delle modalità di conformazione dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - profili suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia - non può essere confusa con quella afferente al sindacato uniforme e generale sui conti degli enti locali ai fini del rispetto dei limiti complessivi di finanza pubblica anche in relazione ai vincoli comunitari, che il legislatore statale ha assegnato alla Corte dei conti in ragione della sua natura di organo posto al servizio dello Stato-ordinamento. Acclarato che il contenuto e gli effetti delle pronunce della Corte dei conti non possono essere disciplinati dal legislatore regionale, ne consegue che la Provincia autonoma non possa impadronirsi di tale conformazione del controllo, assumendolo nella propria sfera funzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2014, n. 39 del 2014, n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 267 del 2006 e n. 425 del 2004 ).

Massima n. 42089

Accolte in parte qua - per violazione degli artt. 8, 9, 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 117, commi primo, secondo, lett. e), e terzo, Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento agli artt. 11 e 97, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 32, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2016, n. 25 (Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge prov. Bolzano n. 25 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 81, quarto e sesto comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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