Corte costituzionale

Sentenza n. 212/2017

Corte cost., sent. 12 ottobre 2017, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/2017
Data di deposito
12 ottobre 2017
Data di decisione
11 luglio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 7, comma 1, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 7, comma 5, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 7, comma 7, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 8, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 14, comma 1, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 14, comma 3, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 14, comma 5, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 15, comma 2, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 15, comma 3, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 15, comma 5, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 16, comma 2, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 16, comma 4, secondo periodo, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 1, comma 1, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 1, comma 2, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 8, comma 1, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 8, comma 2, legge n. 132 del 28 giugno 2016
  • art. 15, comma 4, legge n. 132 del 28 giugno 2016

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 8), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, n. 5), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 13), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 15), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 16), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 21), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 9), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, comma 1, Costituzione
  • art. 97, comma 2, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 53, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 54, comma 1, n. 3), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75-bis, comma 3, bis), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 75-bis, comma 3, bis, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 40997

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 7, commi 1, 5 e 7, 8, 14, commi 1, 3 e 5, 15, commi 2, 3 e 5, e 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, proposte dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Tali parametri sono indicati esclusivamente nell'epigrafe del ricorso senza che ne sia argomentata la lesione.

Massima n. 41595

Secondo la giurisprudenza costituzionale, le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA), disciplinate dalle singole leggi regionali e provinciali, costituiscono enti tecnico-strumentali - separati dall'amministrazione attiva e dagli organi regionali di indirizzo politico - che svolgono attività di controllo, di supporto e consulenza tecnico-scientifica. Esse si situano in una posizione speculare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) - al quale spetta però il compito di coordinamento tecnico dei soggetti operanti sul territorio nazionale - e sono in rapporto di subordinazione funzionale rispetto alle istituzioni regionali di indirizzo politico. ( Precedenti citati: sentenze n. 132 del 2017, n. 120 del 2010 e n. 356 del 1994 ).

Massima n. 41596

Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., non costituisce una materia in senso tecnico, poiché non è configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata. L'ambiente è, infatti, un valore costituzionalmente protetto, che delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. In questo modo, è possibile che la disciplina statale in materia di tutela ambientale venga a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva per esse la facoltà di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 199 del 2014, n. 246 del 2013, n. 145 del 2013, n. 171 del 2012, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 407 del 2002 ).

Massima n. 41597

Posto che, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non ha ristretto gli spazi di autonomia degli enti a statuto speciale, la normativa statale riconducibile alla materia trasversale della tutela dell'ambiente è applicabile solo laddove non entrino in gioco le competenze a detti enti statutariamente attribuite, dovendo in tal caso lo scrutinio di legittimità costituzionale confrontarsi con il complessivo assetto normativo delineato dagli statuti speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017, n. 51 del 2016, n. 210 del 2014, n. 233 del 2013, n. 151 del 2011, n. 357 del 2010 e n. 378 del 2007 ). A seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria degli enti ad autonomia speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali", e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto degli enti ad autonomia differenziata nell'esercizio delle proprie competenze.( Precedenti citati: sentenze n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002 ). La legge n. 132 del 2016, che razionalizza il sistema di protezione ambientale delineando le funzioni dei diversi attori coinvolti sull'intero territorio nazionale, si inserisce nel solco tracciato dalla legge n. 496 del 1993, integrando, come la precedente, il limite delle "norme fondamentali di riforma economico-sociale" posto dagli statuti speciali alle potestà legislative primarie degli enti ad autonomia differenziata. ( Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994 ).

Massima n. 41598

È dichiarata inammissibile, per difetto di completezza e sufficienza argomentativa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 [commi 1 e 2] della legge n. 132 del 2016, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento agli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - "se ed in quanto" l'istituzione e le funzioni del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte anche le agenzie provinciali per l'ambiente, interferiscano col modello organizzativo della ricorrente, ledendo l'autonomia ad essa riconosciuta in materia di ordinamento degli uffici e del personale. Il ricorso si limita a richiamare il parametro senza argomentare in alcun modo sui profili della presunta lesione di esso, difettando così del requisito minimo cui la giurisprudenza costituzionale subordina l'ammissibilità delle questioni in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 60 del 2017, n. 151 del 2016 e n. 69 del 2016 ).

Massima n. 41599

La Corte costituzionale, esercitando il proprio potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, può esaminare prioritariamente quella che ritenga logicamente pregiudiziale. (Nella specie, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento avverso varie disposizioni della legge n. 132 del 2016, istitutiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, la Corte ha ritenuto di esaminare prioritariamente le questioni aventi ad oggetto i commi 2 e 4, secondo periodo, dell'art. 16 della legge n. 132 del 2016, concernente il regime di applicazione della predetta normativa agli enti ad autonomia differenziata). ( Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2017, n. 107 del 2017 e n. 98 del 2013 ).

Massima n. 41600

Secondo la giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale sono ammissibili questioni promosse in via cautelativa e ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, dal momento che in tali giudizi vanno considerate anche le possibili lesioni derivanti da distorsioni interpretative delle disposizioni impugnate, a maggior ragione quando su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative. ( Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017, n. 159 del 2016, n. 298 del 2012 e n. 228 del 2003 ).

Massima n. 41601

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - l'art. 16, comma 2, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali "fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative [della legge statale istituiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente]", dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome. La disposizione impugnata da queste ultime viola la procedura di adeguamento disegnata dal citato art. 2, toccando i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali, invertendo la sequenza prevista dalle norme di attuazione statutaria e contraddicendo palesemente le modalità e i tempi di adeguamento della legislazione provinciale alle norme statali di riforma economico-sociale. ( Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994 ).

Massima n. 41602

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - l'art. 16, comma 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale [istitutiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente], anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata. Il tenore letterale della disposizione impugnata dalle Province autonome evoca una necessaria, diretta trasposizione dell'intera disciplina statale negli ordinamenti provinciali, in contrasto con la procedura di adeguamento della legislazione provinciale, prescritta dalla normativa di attuazione statutaria. L'obbligo di recepimento comporta, infatti, una automatica equiparazione di tutte le disposizioni contenute nella legge di riforma al rango di "norma fondamentale", mentre tale carattere deve essere riconosciuto esclusivamente ai principi fondamentali enunciati o, comunque, desumibili ovvero a quelle disposizioni che siano legate ai principi fondamentali da un vincolo di coessenzialità o di necessaria integrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2001, n. 477 del 2000, n. 323 del 1998 e n. 482 del 1995 ).

Massima n. 41603

Accolte in parte qua - per violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - le questioni di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 16, commi 2 e 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure proposte dalle Province autonome in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 5), 6), 13), 15), 16), 17) e 21), 9, nn. 8), 9) e 10), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e all'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992.

Massima n. 41604

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost. - l'art. 7, comma 1, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata da queste ultime, nell'attribuire personalità giuridica alle agenzie per la protezione dell'ambiente, attenua il rapporto di subordinazione funzionale che detti organismi intrattengono con gli organi regionali e provinciali di indirizzo politico. La finalità di consolidamento dell'autonomia amministrativa e tecnico-scientifica delle agenzie perseguita dalla disposizione de qua, pur astrattamente legittima nell'ambito dei rapporti che lo Stato intrattiene con le Regioni a statuto ordinario, genera un vulnus quando, come nel caso di specie, vi sia una competenza primaria, prevista dallo statuto speciale (art. 8, n. 1), che consente alle Province ricorrenti di determinarsi autonomamente in ordine alla struttura di un organo pur sempre inserito nell'articolazione provinciale. Nell'imporre un modello uniforme di organizzazione amministrativa, valevole anche per gli enti ad autonomia differenziata, la disposizione censurata eccede lo scopo del coordinamento finalizzato alla tutela del bene ambientale, così violando anche i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione. Nel porre i principi della riforma economico-sociale del sistema di protezione ambientale, il legislatore statale deve lasciare alla legislazione delle Province autonome la definizione di un modello organizzativo purché non incoerente con la finalità, perseguita dal disegno riformatore, di offrire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale. ( Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994 ).

Massima n. 41605

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 7, comma 7, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione. La disposizione impugnata dalle Province autonome impone categoricamente la conformazione della legislazione provinciale alle prescrizioni dello stesso art. 7 anche laddove, come nel caso di cui al comma 1, le disposizioni abbiano una portata specifica e dettagliata, invasiva delle competenze statutariamente riconosciute agli enti ad autonomia differenziata, con il risultato di privare le ricorrenti di qualsiasi margine di integrazione normativa di disposizioni che interferiscono sul quomodo dell'organizzazione amministrativa delle agenzie provinciali per l'ambiente. ( Precedente citato: sentenza n. 301 del 2013 ).

Massima n. 41606

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 8, n. 1), e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 7, comma 7, della legge n. 132 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost.

Massima n. 41607

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige - l'art. 8, comma 1, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, disponendo che i direttori generali delle agenzie [per la protezione dell'ambiente] sono nominati "tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici", è applicabile anche alle Province autonome. Pur essendo diretta ad evitare conflitti di interesse o, comunque, situazioni capaci di pregiudicare l'imparzialità delle agenzie e, quindi, il buon andamento dell'azione amministrativa nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la disposizione impugnata dalle Province autonome non si limita a stabilire un principio generale volto a garantire la separazione tra organi titolari della funzione di indirizzo-politico e soggetti incaricati di compiti tecnico-gestionali, o l'assenza di condizionamenti che possano sviare gli organi apicali dal miglior esercizio delle funzioni direttive, bensì indica, nel dettaglio, una serie di indefettibili requisiti dei direttori generali, interferendo inevitabilmente con la competenza legislativa primaria in materia di organizzazione del personale riconosciuta alle ricorrenti dall'art. 8, n. 1, dello statuto di autonomia. L'esigenza di offrire una tutela non frazionabile al bene ambientale non consente di realizzare un intervento che, quantunque mosso da esigenze di riforma complessiva del settore, comprima l'autonomia garantita alle suddette Province dalla normativa statutaria.

Massima n. 41608

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento agli artt. 8, nn. 1), 5), 6), 13), 15), 16), 17) e 21), 9, nn. 8), 9) e 10), e 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost. - nella parte in cui istituisce un'anagrafe dei direttori generali delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente, da tenersi a cura dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e da pubblicarsi sul suo sito istituzionale, con l'indicazione dei requisiti professionali e del trattamento retributivo. La disposizione censurata assolve a un compito di pubblicità e trasparenza, corollari del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in modo da consentire un controllo diffuso, da parte degli amministrati, sull'adeguatezza dei soggetti incaricati di funzioni apicali. Essa non incide sulle competenze legislative delle ricorrenti, che restano libere, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire le condizioni per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Massima n. 41609

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige - l'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevede che il d.P.R. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome. La disposizione impugnata da queste ultime viola il citato art. 2, poiché consente a una disciplina di dettaglio, adottata tramite fonte secondaria di derivazione statale, di vincolare gli enti ad autonomia differenziata. D'altronde, se è vero che il principio della terzietà del personale ispettivo e quello della rotazione degli interventi costituiscono norme fondamentali di riforma, funzionali ad assicurare una migliore qualità dei controlli ambientali e capaci, dunque, di guidare le Province autonome nell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti, non altrettanto può dirsi per l'ulteriore normativa di dettaglio che dovrà essere riportata dal regolamento di attuazione, suscettibile di incidere su materie riservate alle competenze legislative delle ricorrenti e, in particolare, sulla competenza primaria in materia di organizzazione degli uffici e del personale. Né la prescrizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni, che deve precedere l'adozione del regolamento, è sufficiente ad evitare una illegittima compressione della autonomia speciale costituzionalmente garantita.

Massima n. 41610

Accolta in parte qua - per violazione degli artt. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, restano assorbite gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dalle Province autonome in riferimento agli artt. 8, 9, 53 e 54, comma 1, n. 3), dello statuto speciale, nonché all'art. 117, sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e all'art. 4 del d.lgs. 266 del 1992.

Massima n. 41611

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento agli artt. 8, 9, 53 e 54, comma 1, n. 3), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 117, sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - nella parte in cui rimette a specifici regolamenti interni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle agenzie per l'ambiente (a seconda del livello di governo interessato) la concreta individuazione del rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi. Al di là della impropria qualificazione conferita agli atti interni delle agenzie, la prescrizione allude alla distribuzione delle mansioni ispettive all'interno dell'ente e, dunque, a una concreta attività amministrativa non manifestamente incoerente rispetto all'attribuzione generale di autonomia, da parte della legge impugnata, agli enti strumentali. L'autonomia amministrativa non può non ricomprendere necessariamente anche un margine di discrezionalità in merito all'organizzazione, e d'altronde in questa direzione si collocano le leggi provinciali istitutive delle agenzie, le quali attribuiscono espressamente a tali organismi, a corollario dell'autonomia amministrativa, un autonomo potere di organizzazione interna.

Massima n. 41612

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e al principio di leale collaborazione - in quanto consente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), organo statale, di adottare norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del sistema nazionale. La funzione di normazione tecnica prevista dal comma censurato è specificazione del generale potere di coordinamento del sistema nazionale previsto a favore dell'ISPRA dal comma 3 dello stesso art. 4. Tale coordinamento è finalizzato a definire l'omogeneità sul piano nazionale delle metodologie operative, ha natura tecnica ed è distinto dal coordinamento politico amministrativo, onde può essere affidato anche ad enti appartenenti all'amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche necessarie in rapporto ai compiti previsti, senza che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle Regioni o alle Province autonome. Neppure sussiste la prospettata violazione del principio di leale collaborazione, atteso che il coordinamento svolto dall'ISPRA - proprio perché di natura tecnico-scientifica - non richiede il necessario coinvolgimento degli organi regionali di indirizzo politico o di amministrazione attiva. Peraltro, la disposizione censurata prevede che l'adozione delle norme tecniche avvenga con il concorso delle agenzie territoriali, e l'art. 13 della stessa legge (non impugnato) dà anche vita al "Consiglio del Sistema nazionale", composto dai legali rappresentanti dell'ISPRA e delle agenzie territoriali, e chiamato a esprimere parere vincolante su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del sistema nazionale. ( Precedente citato: sentenza n. 356 del 1994 ).

Massima n. 41613

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - in quanto dispone l'applicazione anche alle Province autonome delle tariffe nazionali stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività, specificamente indicate dal comma 2, svolte dalle agenzie nei confronti dei soggetti privati. Tali attività - che attengono al nucleo pregnante dell'azione delle agenzie - integrano servizi obbligatori definiti dallo Stato da garantire sull'intero territorio nazionale e, pertanto, richiedono una disciplina tariffaria omogenea di esclusiva provenienza statale. La definizione uniforme delle tariffe sull'intero territorio nazionale, rispetto ad attività obbligatorie prestate nei confronti dei soggetti privati, ha l'effetto riflesso di promuovere la parità di trattamento degli operatori economici che si rivolgono alle agenzie, intersecando anche la materia della concorrenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2010 e n. 450 del 2006 ).

Massima n. 41614

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge n. 132 del 2016, impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - in riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, 79, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - nella parte in cui prevede l'applicazione anche alle Province autonome del decreto con cui il Ministero dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, individua le modalità di assegnazione alle agenzie per la protezione ambientale degli introiti derivanti dalle attività obbligatorie indicate dal comma 2 del medesimo articolo. La disciplina del finanziamento delle attività obbligatorie (dal quantum tariffario alle modalità di distribuzione degli introiti) attiene alla generale sostenibilità finanziaria del sistema nazionale di protezione ambientale, secondo un assetto che non pare non eccentrico rispetto alla finalità di tutela dell'ambiente e riconducibile, nel complesso, al fondamentale disegno di riforma del settore. Peraltro, le modalità di finanziamento sono fissate dalla fonte regolamentare statale previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, in modo da includere gli enti territoriali nella decisione sui criteri di distribuzione delle risorse, anche in vista del soddisfacimento di istanze perequative nella redistribuzione degli introiti.

Massima n. 41615

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - l'art. 7, comma 5, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali [per l'ambiente]. La disposizione impugnata dalle Province autonome - in quanto consente alle agenzie di svolgere attività ulteriori, diverse da quelle istituzionali obbligatorie, sulla base di "specifiche disposizioni normative" eventualmente poste anche dagli enti territoriali - è coerente con la necessaria salvaguardia del margine di manovra riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale alle Province autonome in ordine a eventuali, ulteriori attività di rilievo provinciale in materia di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale. Al contrario, l'attribuzione al Ministro dell'ambiente del compito di determinare le tariffe per le attività ulteriori disciplinate dalle leggi provinciali eccede lo scopo perseguito dall'intervento statale e invade la competenza primaria delle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici (art. 8, n. 1, dello statuto speciale), dato che il potere di configurare la tariffa "accede" all'ambito materiale corrispondente e che la quantificazione tariffaria condiziona il modello organizzativo prescelto dalla Provincia autonoma per l'ente strumentale. ( Precedenti citati: sentenza n. 365 del 1994, sulla riserva alla legislazione provinciale della definizione della struttura interna dell'agenzia, degli ulteriori compiti, delle procedure da seguire e dei rapporti con gli altri organi provinciali; sentenze n. 142 del 2015, n. 233 del 2013 e n. 357 del 2010, secondo cui la competenza in materia di organizzazione del servizio idrico integrato attrae anche l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti ).

Massima n. 41616

Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 8, n. 1), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge n. 132 del 2016, sono assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dalle Province autonome in riferimento agli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, 79, 103, 104 e 107 del medesimo statuto, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nella parte in cui trova applicazione nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui applica anche alle Province autonome le tariffe stabilite dal Ministero dell'ambiente per le attività ulteriori svolte dalle agenzie provinciali;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di modificare la propria legislazione secondo le disposizioni in esso contenute, in conformità allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, disponendo che i direttori generali delle agenzie sono nominati «tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale che non ricoprano incarichi politici elettivi a livello dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano componenti della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di presidente o di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, che non siano amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi retribuiti, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato né interdetti dai pubblici uffici», è applicabile anche alle Province autonome;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il d.P.R. relativo alle modalità di individuazione del personale incaricato e degli interventi ispettivi, al codice etico, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, si applichi anche alle Province autonome;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui, stabilendo che restano efficaci le vigenti disposizioni regionali e provinciali «fino alla entrata in vigore delle disposizioni attuative», dispone la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui stabilisce che le Province autonome devono recepire l'intera legge statale, anziché limitarsi ad imporre un onere di adeguamento ai principi fondamentali della normativa censurata;

8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 132 del 2016, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, numero 1, e all'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2016;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge n. 132 del 2016, promossa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 132 del 2016, promossa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con riferimento all'art. 8, numero 1 del d.P.R. n. 670 del 1972, e all'art. 2 del d.lgs. 18 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con i ricorsi iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, promossa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con riferimento agli artt. 8 e 9, 53 e 54, comma 1, numero 3, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 117, sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 [Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento], con i ricorsi iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 2, 3 e 4, della legge n. 132 del 2016, promossa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con i ricorsi iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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