Corte costituzionale
Sentenza n. 195/2017
Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 195
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 195/2017
- Data di deposito
- 14 luglio 2017
- Data di decisione
- 20 giugno 2017
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:195
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 363, primo periodo, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
Parametri
Massime
Massima n. 40515
Se, da una parte, le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotersi sulle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, dall'altra ciò è sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle questioni a tal fine proposte. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente - con riguardo agli evocati parametri di cui agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. - l'interesse della Regione Veneto ad impugnare l'art. 1, comma 363, primo periodo, della legge di stabilità 2016, il quale, al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, attribuisce ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, la competenza a effettuare le valutazioni di incidenza ambientale di alcuni interventi edilizi minori). ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2016 e n. 216 del 2008 ). Per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. Ciò non esclude che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata, consistendo tale interesse, nei giudizi in esame, nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015 ).
Massima n. 40516
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 363, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, il quale, al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, attribuisce ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, la competenza a effettuare le valutazioni di incidenza ambientale (VINCA) di alcuni interventi edilizi minori. Alla stregua del suo contenuto precettivo e del contesto normativo in cui si colloca, la disposizione impugnata è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la quale prevale, nell'intreccio di competenze, sulle altre materie di potestà legislativa concorrente e residuale invocate dalla ricorrente, restando perciò esclusa la violazione di esse e del principio di leale collaborazione. La stessa disposizione non è irragionevole né può considerarsi lesiva del principio di buon andamento, perché, riferendosi ad interventi già rimessi ad approvazione comunale dal t.u. edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, rispetta pienamente le competenze della Regione e dell'ente locale ed è in linea con l'indicazione contenuta nella delibera di Giunta regionale del Veneto n. 2299 del 2014 (adottata in base all'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997), la quale non individua uno specifico soggetto competente alla valutazione di incidenza ambientale, ma la rimette, senza ulteriori specificazioni, all'autorità (Regione o Comune) che provvede all'approvazione del piano, progetto o intervento. Resta fermo che gli interventi in questione si intendono limitati a quelli comunque non assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricadenti nei soli siti di importanza comunitaria, restando invece esclusi quelli che possono avere effetti su "proposti siti di importanza comunitaria" e "zone speciali di conservazione". La disciplina della valutazione di incidenza ambientale sulle aree protette ai sensi di "Natura 2000" - contenuta nell'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (che attua la c.d. direttiva Habitat n. 92/43/CEE) - deve ritenersi ricompresa nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, rientrante nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie. Pur potendo essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, il suddetto titolo di legittimazione statale deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame. In base al principio per cui le Regioni non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva, nemmeno l'obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale è sufficiente a legittimare l'intervento del legislatore regionale in materia di VINCA, neppure con l'argomento dell'assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenza n. 38 del 2015, n. 67 del 2011, n. 234 del 2009 e n. 104 del 2008 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 363, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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