Corte costituzionale

Sentenza n. 176/2017

Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/2017
Data di deposito
13 luglio 2017
Data di decisione
5 luglio 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2776, comma 3, codice civile
  • art. 23, comma 39, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 23, comma 39, ultimo periodo, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 40403

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 2776, terzo comma, cod. civ., come modificato dal d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011), e 23, comma 39, ultimo periodo, dello stesso d.l., sono superabili le eccezioni di inammissibilità con cui si contesta la prospettabilità delle censure di violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e la portata retroattiva del menzionato art. 23, comma 39, poiché tali eccezioni finiscono con il rifluire sul merito delle questioni, delle quali viene comunque contestata la fondatezza.

Massima n. 40404

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2776, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011), censurato dal G.I. del Tribunale di Forlì - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede che i crediti dello Stato indicati dal primo comma dell'art. 2752 cod. civ. (ossia quelli per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di IRPEF, IRPEG, IRES, IRAP e ILOR) sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. La norma censurata non viola il "principio di ragionevolezza e non discriminazione" né incide sulla parità delle armi nel processo, poiché introduce non altro che un privilegio, seppur valevole solo in via sussidiaria, su crediti (dello Stato) già privilegiati in ragione della causa che li connota, e dunque una "causa legittima di prelazione", che giustifica la deroga alla par condicio creditorum, ai sensi dell'art. 2741 cod. civ. Per di più, la novellata disposizione armonizza e razionalizza il regime dei crediti tributari, già muniti di privilegio generale sui beni mobili, che rimangano in tutto o in parte insoddisfatti, giacché estende ai crediti per tributi erariali diretti il privilegio sussidiario già accordato, in base al testo previgente dell'art. 2776, terzo comma, cod. civ., ai crediti relativi all'IVA, e ciò contestualmente all'abrogazione (ad opera del comma 38 dello stesso art. 23 del d.l. n. 98 del 2011) del privilegio speciale immobiliare attribuito dall'art. 2771 cod. civ. ai crediti dello Stato per le imposte o quote d'imposta imputabili a redditi immobiliari.

Massima n. 40405

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - l'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011), in forza del quale il privilegio sussidiario sul prezzo degli immobili del debitore esecutato, attribuito ai crediti dello Stato per imposte dirette dall'art. 2776, terzo comma, cod. civ., come modificato dallo stesso art. 23, comma 39, è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente anche con riguardo a crediti che - sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011, istitutivo di quel privilegio - vengano fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo. Alla disposizione censurata dal G.I. del Tribunale di Forlì sono riconducibili effetti (identici a quelli del già caducato comma 37 dello stesso art. 23) di indebita ingerenza sullo svolgimento del processo esecutivo, e di orientamento della soddisfazione dei crediti tributari in favore dello Stato a detrimento del legittimo affidamento nella soddisfazione dei propri crediti riposto dagli altri creditori, senza che sussistano motivi imperativi di interesse generale che lo giustifichino. ( Precedente citato: sentenza n. 170 del 2013, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011, che, con identica formula, estendeva retroattivamente l'applicabilità del regime dei privilegi erariali di cui al novellato art. 2752 cod. civ. anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo esecutivo fosse già divenuto definitivo ).

Massima n. 40406

Accolta - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, resta assorbito l'ulteriore dedotto profilo di violazione dell'art. 24 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2776, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forlì, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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