Corte costituzionale

Sentenza n. 133/2017

Corte cost., sent. 7 giugno 2017, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/2017
Data di deposito
7 giugno 2017
Data di decisione
22 marzo 2017
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 27, comma 9, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 34, comma 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 34, comma 7, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 34, comma 12, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 34, comma 13, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 49, comma 5, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 49, comma 7, primo periodo, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 49, comma 7, secondo periodo, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 50, comma 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 50, comma 2, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 50, comma 3, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 50, comma 6, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016
  • art. 34, comma 12, terzo periodo, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016

Parametri

Massime

Massima n. 41057

È dichiarata inammissibile - per prospettazione generica delle relative censure - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Massima n. 41058

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale impone ai Comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) di approvare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, un regolamento e ne indica alcuni contenuti (quali tariffe, riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in base al codice della strada, misure di incentivazione all'uso dei mezzi pubblici e lotta all'inquinamento). La disposizione impugnata non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in quanto l'individuazione regionale di ambiti di esercizio della potestà regolamentare comunale incide sul riparto delle attribuzioni fra gli organi comunali e rientra quindi nella competenza primaria regionale nella materia "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" di cui all'art. 14, lett. o), dello statuto speciale, mentre le indicazioni date dalla legge regionale in merito al contenuto dei regolamenti costituiscono misure minime, e come tali non esonerano i Comuni dal rispetto della disciplina statale che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di tutela dell'ambiente. In questa prospettiva, i provvedimenti amministrativi attuativi dei Comuni potranno essere vagliati in sede giurisdizionale quanto alla loro conformità alla normativa statale.

Massima n. 41059

La questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 27, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 deve essere trasferita sul sopravvenuto art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, giacché tale articolo - pur abrogando la disposizione impugnata - contiene anch'esso la previsione (differimento al 31 dicembre 2018 del termine per le finalità volte al superamento del precariato) impugnata dal Governo.

Massima n. 41060

È dichiarata inammissibile, per omessa indicazione del parametro costituzionale e ricostruzione parziale del quadro normativo statale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 (modificativo del comma 4 dell'art. 32 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014) - trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 - promossa dal Governo in riferimento ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del d.l. n. 101 del 2013 (conv., con modif., nella legge n. 125 del 2013). Nel censurare il differimento al 31 dicembre 2018 del termine entro cui, nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, il ricorrente - oltre a non indicare il parametro costituzionale che sarebbe leso - si limita a confrontare la norma regionale con il d.l. n. 101 del 2013 (che fissa il termine per la proroga dei suddetti contratti al 31 dicembre 2016), senza considerare la successiva legge n. 190 del 2014, il cui art. 1, comma 426, peraltro, prevede lo stesso termine indicato dalla legge regionale impugnata.

Massima n. 41061

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 (modificativo del comma 4 dell'art. 32 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014), trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. Il censurato differimento al 31 dicembre 2018 del termine entro cui, nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, l'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non viola il principio di copertura finanziaria, atteso che l'art. 3, comma 12, della legge reg. Siciliana n. 27 del 2016 ha destinato specifiche risorse per la proroga dei contratti per il biennio 2017-2018 e sulla adeguatezza delle stesse il ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni.

Massima n. 41062

L'istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (art. 3 della legge n. 549 del 1995) risponde a finalità ambientali (favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree degradate), rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 119, secondo comma, Cost. Detto tributo va quindi considerato statale, e non già "proprio" della Regione, senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 412 del 2006, n. 397 del 2005 e n. 335 del 2005 ).

Massima n. 41063

Analogamente alla disciplina delle addizionali regionali, istituite con leggi statali sulle basi imponibili di tributi erariali, la disciplina dei tributi locali "derivati" - istituiti e regolati dalla legge statale ed il cui gettito è attribuito agli enti locali - è riservata alla legge statale, con la conseguenza che, da un lato, il legislatore statale può introdurre norme non solo di principio, ma anche di dettaglio, e, dall'altro, l'intervento del legislatore regionale può integrare detta disciplina solo entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa. ( Precedente citato: sentenza n. 121 del 2013 ).

Massima n. 41064

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che stabilisce una modifica della soggettività passiva del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi e ne varia gli importi in base alla percentuale di raccolta differenziata del Comune. La disposizione impugnata dal Governo, nella parte in cui si riferisce ai soggetti conferitori in discarica dei rifiuti urbani per individuare i soggetti passivi del tributo, contrasta con l'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, secondo cui è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo che ha l'obbligo di versamento del tributo, salva la rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti; mentre, nella parte in cui prevede la riduzione del tributo in relazione all'aumento della percentuale di raccolta differenziata del Comune, contrasta con l'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, che, pur consentendo la fissazione dell'imposta entro limiti massimi e minimi, non autorizza a usare tale facoltà di modulazione per incidere sulla disciplina della raccolta differenziata, le cui modalità di attuazione costituiscono oggetto di specifica disciplina statale (art. 205 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prestabilisce le crescenti percentuali di raccolta differenziata e rimette al Ministero dell'ambiente le eventuali deroghe).

Massima n. 41065

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che introduce una riduzione generalizzata del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi dal 1° gennaio 2017 per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili. La disposizione impugnata dal Governo è in contrasto con l'art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla legge n. 221 del 2015, il quale prevede la riduzione del tributo solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. ( Precedente citato: sentenza n. 85 del 2017 ).

Massima n. 41066

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. s), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 12, terzo periodo, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, secondo cui l'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, prevista dal comma 4 dello stesso articolo in caso di mancato raggiungimento della percentuale del 65 per cento di raccolta differenziata, non si applica ai Comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il 35 per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 205, commi 3 e 3-septies, del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali prevedono l'esclusione dell'addizionale in presenza di puntuali e diverse condizioni.

Massima n. 41067

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che modifica la destinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, indirizzandone una quota ai Comuni, per i primi tre anni di applicazione della legge regionale. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'art. 34, comma 2, della legge n. 221 del 2015, che, nell'escludere la destinazione alle Province del gettito derivante dal tributo, ha stabilito che esso affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione.

Massima n. 41068

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 49, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che, nel disciplinare l'imposizione dei prodotti energetici, pone a carico delle aziende distributrici di carburante, nonché degli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione, l'obbligo di installare un dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione, tale da permettere l'esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto. La norma impugnata dal Governo, prevedendo la misurazione della temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell'accisa, da una parte - in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile - ingenera l'erroneo convincimento che anche tali soggetti siano tenuti alla liquidazione dell'imposta (mentre trattasi di soggetti detentori di prodotto che ha già assolto l'imposta), dall'altra - in contrasto con la potestà legislativa statale in materia tutela della concorrenza - accolla ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio e quindi della concorrenza.

Massima n. 41069

È dichiarato costituzionalmente illegittimo nei sensi di cui in motivazione - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 49, comma 7, primo periodo, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016. In relazione alle implicazioni in tema di accisa, il divieto di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, imposto dalla disposizione regionale impugnata ai titolari di depositi commerciali di "oli minerali", deve intendersi riferito ai depositi commerciali di "prodotti energetici", atteso che la direttiva 2003/96/CE (recepita in Italia dal d.lgs. n. 26 del 2007), nel ristrutturare il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha sostituito, per i prodotti sottoposti ad accisa, la categoria "oli minerali" con quella, più estesa, di "prodotti energetici".

Massima n. 41070

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 49, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, che, nel vietare ai titolari di depositi commerciali di "oli minerali" (da intendersi di "prodotti energetici") l'attività di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, esclude l'applicabilità di tale divieto nel caso di rifornimento delle macchine strumentali all'agricoltura. La norma impugnata dal Governo, consentendo al titolare di deposito commerciale di esercitare l'attività di rifornimento di prodotti energetici denaturati (quelli per le macchine agricole), altera la disciplina dell'accisa, che è delineata sul presupposto della distinzione tra le due attività, ed inoltre comporta una differenziazione tra depositi commerciali di prodotti energetici e depositi commerciali di prodotti energetici denaturati, che non ha alcuna base nella disciplina statale. La norma comporta, fra l'altro, il rischio di evasione, poiché il carburante destinato al rifornimento delle macchine agricole beneficia di una agevolazione (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454) che richiede che il rifornimento da parte degli utilizzatori avvenga previa emissione del documento di accompagnamento semplificato.

Massima n. 41071

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la c.d. tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione - cui il legislatore statale ha solo attribuito il gettito della tassa, l'attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo - non può disporre esenzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016 ).

Massima n. 41072

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, secondo cui i veicoli appartenenti a proprietari residenti in Sicilia, iscritti nei registri degli enti certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono aggettatati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Posto che la disciplina statale di riferimento (art. 63, commi 1 e 4, della legge n. 342 del 2000) prevede l'esclusione della tassa per i veicoli ultratrentennali, salvo quelli adibiti ad uso professionale, e l'assoggettamento, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua, senza ulteriori condizioni, la norma regionale impugnata dal Governo si pone in contrasto con essa, in quanto, da un lato, non fa riferimento all'esenzione, e, dall'altro, subordina il pagamento della tassa, non solo al superamento dei trenta anni, ma anche all'iscrizione in specifici registri.

Massima n. 41073

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale introduce una tassa automobilistica forfettaria per i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico che hanno compiuto venti anni dalla costruzione. La norma impugnata dal Governo è in contrasto con la normativa statale, che, a seguito dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 2000, disposta dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, assoggetta i veicoli "ultraventennali" alla tassazione nelle misure ordinarie.

Massima n. 41074

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. - l'art. 50, comma 6, della legge Reg. siciliana n. 3 del 2016. La disposizione impugnata dal Governo è in contrasto con la normativa statale, in quanto concede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ad una serie di veicoli più ampia di quella prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 39 del 1953.

Massima n. 41075

Accolte - per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) ed s), e 119, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, commi 5 e 7, primo e secondo periodo; e 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, restano assorbite le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 81, terzo comma, 97, e 117, secondo comma, lett. h), Cost. nonché all'art. 14 dello statuto reg. Siciliana.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, comma 7, primo periodo, nei sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario), promossa, in riferimento ai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente dell'art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 27 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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