Corte costituzionale

Sentenza n. 109/2017

Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/2017
Data di deposito
11 maggio 2017
Data di decisione
5 aprile 2017
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:109

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
  • art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016
  • art. 9, decreto legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 40538

Nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della CEDU e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti decisioni di quest'ultima. In tale attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere - verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con l'art. 117, primo comma, Cost. - deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 239 del 2009, n. 348 del 2007 e n. 349 del 2007 ).

Massima n. 40539

L'illecito amministrativo, che il legislatore distingue con ampia discrezionalità dal reato, non subisce l'attrazione del diritto penale dello Stato aderente alla CEDU appena sia tale da corrispondere, in forza della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ai criteri Engel di qualificazione della "pena". ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2017, n. 193 del 2016, n. 49 del 2015 ).

Massima n. 40540

Sono dichiarate inammissibili - per contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale del rimettente - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. Rispetto alla premessa da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 25, secondo comma, Cost. non si applica alle sanzioni amministrative, è contraddittorio utilizzare i criteri Engel per ritenere che la scelta discrezionale del legislatore di qualificare una sanzione come amministrativa sia puramente nominale e che siano pertanto ad essa applicabili le tutele predisposte dal diritto nazionale per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale dello Stato. Tale scopo è del tutto diverso da quello che il ricorso ai criteri Engel lascerebbe attendere, cioè l'estensione alla sanzione amministrativa delle sole garanzie convenzionali (in particolare di quelle enucleate dall'art. 7 CEDU) in via interpretativa ovvero sollevando questione di costituzionalità della norma interna per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2013, n. 487 del 1989 e ordinanze n. 125 del 2008, n. 434 del 2007, n. 319 del 2002, n. 33 del 2001, n. 159 del 1994, sulla pertinenza esclusiva dell'art. 27 Cost. alle sanzioni propriamente penali; sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010, sui caratteri che accomunano le pene in senso stretto alle sanzioni amministrative a contenuto punitivo-afflittivo ).

Massima n. 40541

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. Entrambe le questioni si appuntano sulla misura della sanzione, dettata dall'art. 3, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 8 del 2016 che, tuttavia, non forma oggetto di censura e che il giudice a quo non è chiamato ad applicare, dal momento che, ai sensi del censurato art. 9, gli obblighi imposti al giudice penale innanzi al quale pende un procedimento avente ad oggetto un reato depenalizzato si arrestano alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa sostitutiva di quella penale, con la conseguenza che l'eventuale verifica del corretto esercizio della relativa potestà sanzionatoria ricade nella cognizione del giudice dell'opposizione al relativo provvedimento. ( Precedenti citati: ordinanza n. 423 del 2001, sull'irrilevanza della questione sollevata dal giudice penale in caso di intervenuta depenalizzazione; sentenza n. 31 del 2017, ordinanze n. 47 del 2016 e n. 128 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze