Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/2017

Corte cost., ord. 4 maggio 2017, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
95/2017
Data di deposito
4 maggio 2017
Data di decisione
7 marzo 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:95

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 39571

È dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della CEDU, 1 del relativo Protocollo addizionale, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 6 del TUE - nella parte in cui, subordinando il diritto all'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), discriminerebbe lo straniero extracomunitario rispetto al cittadino. Il rimettente non ha tenuto conto della eventuale applicabilità nel giudizio a quo della disciplina dettata dall'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, che riconosce agli stranieri in possesso, come nel caso di specie, del permesso di soggiorno per motivi umanitari "i medesimi diritti" attribuiti dal citato d.lgs. ai titolari dello status di "protezione sussidiaria", tra i quali il diritto "al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria" (art. 27, comma 1). (Precedenti citati: ordinanze n. 180 del 2016 e n. 197 del 2013).

Massima n. 39572

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 - sollevate dal Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della CEDU, 1 del relativo Protocollo addizionale, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 6 del TUE - nella parte in cui, subordinando il diritto all'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), discriminerebbe lo straniero extracomunitario rispetto al cittadino. Il rimettente non ha tenuto conto della possibilità che - per le ricorrenti nel giudizio a quo, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari - trovi eventualmente applicazione l'art. 12 della direttiva 2011/98/UE, in base al quale "ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002", è riconosciuto il medesimo trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il rimettente deve espressamente indicare i motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europea, venendo altrimenti meno la sufficienza della motivazione in ordine alla rilevanza della questione. (Precedenti citati: ordinanza n. 298 del 2011, che richiama le sentenze n. 288 del 2010, n. 227 del 2010, n. 125 del 2009 e n. 284 del 2007).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, e dal Tribunale ordinario di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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