Corte costituzionale
Ordinanza n. 88/2017
Corte cost., ord. 26 aprile 2017, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 88/2017
- Data di deposito
- 26 aprile 2017
- Data di decisione
- 21 marzo 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 6, quinquies, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 39450
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6- quinquies , del d.l. n. 78 del 2010, nel testo originariamente introdotto dalla legge di conversione n. 122 del 2010, censurato dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 Cost., in quanto prevedeva il trattenimento definitivo da parte dei Comuni e dello Stato delle somme ad essi versate, prima della sentenza n. 1 del 2008, dai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche a titolo di canone aggiuntivo unico per la proroga decennale delle concessioni. L' iter argomentativo posto a base della valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza compiuta dal rimettente è irrimediabilmente viziato dalla mancata considerazione dell'art. 1, comma 671, della legge n. 208 del 2015 - entrato in vigore prima del deposito dell'ordinanza di rimessione - con cui il legislatore, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2008 e n. 205 del 2011, ha modificato la norma censurata, sopprimendo il trattenimento delle somme versate allo Stato e autorizzando la spesa di dodici milioni di euro per completarne la restituzione ai concessionari. ( Precedenti citati: ordinanze n. 209, n. 115 del 2015 e n. 90 del 2015 ) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42, 97, 113 e 136 della Costituzione, dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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