Corte costituzionale
Ordinanza n. 64/2017
Corte cost., ord. 30 marzo 2017, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 64/2017
- Data di deposito
- 30 marzo 2017
- Data di decisione
- 8 marzo 2017
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 20, n. 3), legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 20, n. 4), legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 548, codice di procedura civile
- art. 549, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 39581
L'eccezione di inammissibilità della questione incidentale - ancorché prospettata in via subordinata - va esaminata con carattere di priorità, per il suo carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra istanza od eccezione, tra cui quella di restituire gli atti al rimettente per ius superveniens. ( Precedente citato: ordinanza n. 246 del 2016 ).
Massima n. 39582
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., non è accolta l'eccezione di inammissibilità genericamente formulata in ragione di un solo asserito difetto di rilevanza della questione (sulla cui sussistenza il giudice a quo ha, peraltro, adeguatamente motivato).
Massima n. 39583
È ordinata la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo perché valuti, alla stregua dello ius superveniens, la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo e sesto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 20, nn. 3) e 4), della legge n. 228 del 2012, rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., a norma dei quali la soluzione dell'eventuale contestazione del debito del terzo pignorato consegue ad un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione, in asserita mancanza di diverse forme di tutela del terzo pignorato (e, specularmente, del creditore procedente), tra cui l'effettività e pienezza del contraddittorio e la necessità dell'assistenza difensiva. Successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 13, comma 1, lett. m-bis) e m-ter), del d.l. n. 83 del 2015 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015) - applicabile, ai sensi del successivo art. 23, comma 9, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.l., e, quindi, anche al giudizio a quo - ha modificato le disposizioni denunciate in correlazione a più profili oggetto di censura nell'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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