Corte costituzionale
Ordinanza n. 58/2017
Corte cost., ord. 17 marzo 2017, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 58/2017
- Data di deposito
- 17 marzo 2017
- Data di decisione
- 22 febbraio 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:58
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39236
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione e per uso improprio del sindacato incidentale a fini di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, censurato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo anche dopo un rilevante periodo di tempo. Il rimettente non spiega, in punto di rilevanza, se e come ritiene superabile l'impostazione giurisprudenziale che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche, su cui verte il giudizio a quo; sul piano interpretativo, non tiene conto del diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, quindi, un presidio di legalità sostanziale non sostituibile neppure mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti; infine, usa impropriamente lo strumento del vaglio di costituzionalità per avallare una certa interpretazione della norma censurata. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 92/2015, dichiarativa della manifesta inammissibilità, per gli stessi motivi, di analoga questione ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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