Corte costituzionale
Ordinanza n. 248/2017
Corte cost., ord. 29 novembre 2017, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 248/2017
- Data di deposito
- 29 novembre 2017
- Data di decisione
- 8 novembre 2017
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2017:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 3, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 18, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 39510
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e (conseguente) inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU - nella parte in cui, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto, nei processi tributari, in caso di ricorso avverso più atti impositivi, prevede che il valore della lite venga determinato "per ciascun atto impugnato, anche in appello," ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 e s.m. [anziché in base al totale dei tributi richiesti]. Pur censurando l'art. 14, comma 3-bis, nella formulazione successiva alla legge n. 147 del 2013, il giudice rimettente non dà conto dell'applicabilità di quest'ultima al contributo contestato nel giudizio a quo, non essendo indicata, né evincibile dall'ordinanza di rimessione, la data di iscrizione a ruolo del ricorso per il quale sarebbe stato parzialmente evaso il contributo, ciò che impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione riguardanti le circostanze da cui dipende l'applicabilità (in specie, ratione temporis) della norma censurata impediscono alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. ( Precedenti citati: ordinanze n. 196 del 2016, n. 148 del 2015, n. 176 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come modificato dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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