Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/2017

Corte cost., ord. 13 luglio 2017, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
187/2017
Data di deposito
13 luglio 2017
Data di decisione
5 luglio 2017
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2017:187

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 7, legge n. 212 del 27 luglio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 39446

È dichiarata manifestamente inammissibile - per inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, tale da impedire il controllo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU), in quanto - secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, assunta come diritto vivente - garantisce al contribuente, a pena di invalidità dell'atto di accertamento, l'instaurazione del contraddittorio anticipato nei procedimenti relativi a tributi "non armonizzati", limitatamente ai soli controlli effettuati mediante accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente, e non anche per i controlli fiscali realizzati in ufficio dai verificatori. La lacunosa descrizione della fattispecie di causa offerta dal rimettente, non consentendo di identificare le caratteristiche del procedimento che ha portato all'accertamento contestato né l'effettiva natura di quest'ultimo, impedisce il necessario controllo della Corte sulla rilevanza della questione. Infatti - anche ammettendo che l'accertamento oggetto del giudizio a quo non inerisca a "tributi armonizzati" (per i quali l'obbligo di contraddittorio preventivo deriva dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e che non sia stato preceduto da accessi, ispezioni o verifiche nei luoghi di riferimento del contribuente (nel qual caso è applicabile l'obbligo di contraddittorio di cui al censurato art. 12, comma 7) - rimane alla Corte precluso di verificare, ai fini della rilevanza, che nel caso di specie non ricorra una delle ipotesi (ad esempio, accertamento basato su parametri standardizzati, come gli studi di settore) nelle quali il contraddittorio preventivo è espressamente imposto da una specifica disposizione di legge, ciò che neutralizzerebbe in radice l'esigenza della verifica di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 218 del 2014 e ordinanza n. 12 del 2017, sull'inammissibilità della questione ove lacune descrittive impediscano la verifica della rilevanza ). Alla Corte costituzionale non è consentita la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione. ( Precedente citato: ordinanza n. 237 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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