Corte costituzionale

Sentenza n. 83/2016

Corte cost., sent. 13 aprile 2016, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/2016
Data di deposito
13 aprile 2016
Data di decisione
23 febbraio 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
  • legge n. 164 del 11 novembre 2014
  • art. 7, comma 3, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38824

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Regione Veneto in riferimento al principio di leale collaborazione - dell'art. 7, comma 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che disciplina gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'interpretazione sistematica della disposizione impugnata, infatti, si evince che il legislatore statale riconosce da tempo alle regioni un ruolo importante in tema di difesa del suolo. Alla luce della disciplina generale della materia (d.lgs. n. 112/1998 e d.lgs. n. 152/2006) e del principio costituzionale di leale collaborazione, vanno dunque ritenuti implicitamente già previsti i raccordi invocati dalla Regione ricorrente, che possono assumere forme differenti, come ad esempio il previo parere della Conferenza Stato-regioni, o l'accoglimento di proposte regionali, come accaduto nel caso in esame. Sull'afferenza della tutela del suolo alla tutela dell'ambiente e al governo del territorio, v. le citate sentenze nn. 109/2011, 341/2010 e 232/2009. Sulla necessità che il principio di leale collaborazione preveda un coinvolgimento delle Regioni, v. la citata sentenza n. 232/2009. Per il rigetto di questioni sollevate per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto le norme denunciate prevedevano implicitamente il coinvolgimento delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 232/2009 (in tema di prevenzione del rischio idrogeologico), 19/2015 (riguardante il patto di stabilità), 278/2010 (riguardante le centrali nucleari), 235/2010 (riguardante l'utilizzo del personale scolastico), 451/2006 (riguardante il Fondo per l'edilizia a canone speciale), 227/2004 (riguardante il potere sostitutivo). Sulla natura del principio di leale collaborazione, che lo rende suscettibile di essere organizzato in modi diversi, per forme e intensità, grazie anche alla sua elasticità che gli consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni,v. le citate sentenze nn. 50/2005 e 308/2003.

Massima n. 38825

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 2, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che disciplina gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, concernenti la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. La disposizione, di cui la ricorrente lamenta la natura dettagliata, a suo avviso incompatibile con le proprie competenze in materia di governo del territorio, disciplina gli interventi integrati a tutela del suolo, in cui non solo l'interesse ambientale ha peso prevalente su quello invocato dalla Regione, ma che riguardano prioritariamente la competenza esclusiva statale in materia di sicurezza, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. Sull'afferenza prioritaria degli interventi per la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità alla materia di competenza esclusiva statale della sicurezza, v. la citata sentenza n. 21/2010.

Massima n. 38826

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Regione Veneto in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 3, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che prevede la revoca, da parte del Ministro dell'ambiente, delle risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti - per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - e non utilizzate. Il principio di leale collaborazione è recessivo nel caso di revoca di risorse assegnate alle Regioni e da tempo inutilizzate, tanto più che la procedura prevista prevede un coinvolgimento regionale nell'adozione dell'atto di revoca. Quanto all'asserito carattere dettagliato delle disposizioni in esame, prescindendo dalla considerazione che in caso di concorrenza di competenze l'intervento del legislatore statale è ammissibile, nella specie la competenza esclusiva statale di tutela dell'ambiente è prevalente, e la norma si limita a prevedere le funzioni statali e a dettare le norme essenziali al loro svolgimento. Sull'ammissibilità del rinvio interno per argomentare altre doglianze del ricorso, purché sia chiara la portata della questione, v. le citate sentenze nn. 68/2011 e 438/2008. Sulla possibilità di considerare recessive le esigenze di leale collaborazione in caso di revoca di risorse assegnate alle Regioni e da tempo inutilizzate, v. le citate sentenze nn. 16/2010 e 105/2007. Sull'ammissibilità dell'intervento legislativo statale in caso di concorrenza di competenze, che si limiti a prevedere le funzioni statali e a dettare le norme essenziali al loro svolgimento, v. le citate sentenze nn. 1/2016, 140/2015 e 231/2005.

Massima n. 38827

Sono inammissibili, per insufficiente e generica motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 118 e 119 Cost. - dell'art. 7, comma 3, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164), che prevede la revoca, da parte del Ministro dell'ambiente, delle risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti - per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - e non utilizzate. Le lamentate violazioni dei parametri esterni al Titolo V della Costituzione risultano insufficientemente motivate quanto alla ridondanza sulle competenze della ricorrente. La Regione infatti non indica le materie di propria competenza sulle quali si rifletterebbe negativamente la violazione dei suddetti parametri, limitandosi a evocare una compromissione delle attribuzioni regionali e a ricordare una precedente pronuncia di accoglimento in un caso ritenuto simile. Inoltre, il richiamo all'art. 118 Cost. avviene attraverso una motivazione assolutamente generica. Infine, il riferimento all'art. 119 Cost. per il mancato rilievo dato al residuo fiscale della ricorrente (ossia il saldo fra ciò che ciascuna Regione riceve in termini di spesa pubblica e il suo contributo in termini di prelievo fiscale), appare generico, non solo perché lo Stato dovrebbe revocare le risorse assegnate per realizzare interventi di difesa del suolo e inutilizzate solo qualora la Regione inerte non abbia un residuo fiscale, ma anche perché tale saldo non può essere considerato un criterio specificativo dei precetti contenuti nell'art. 119 Cost. Sulla necessità che la Regione dimostri che la violazione del parametro estraneo alla competenza si traduce in una lesione indiretta delle sue prerogative costituzionali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 220/2013, 8/2013, 221/2012, 80/2012 e 22/2012. Sulla necessità che il ricorrente indichi le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. ex multis , sentenze nn. 3/2016 e 273/2015. Sulla circostanza che l'assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di quest'ultimo sul territorio di provenienza non è un principio espresso dall'art. 119 Cost., v. la citata sentenza n. 69/2016.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, sollevate, in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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