Corte costituzionale
Sentenza n. 65/2016
Corte cost., sent. 24 marzo 2016, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/2016
- Data di deposito
- 24 marzo 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:65
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
- art. 8, comma 4, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 8, comma 6, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 8, comma 10, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 6, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 7, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38796
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 77 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 42, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), nella parte in cui anticipa - in relazione al contributo alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie già disposto dall'art. 46, commi 6 e 7, del d.l. n. 66 del 2014 - il termine originariamente previsto per il raggiungimento dell'intesa in sede di autocoordinamento regionale, in ordine al riparto degli importi ed agli ambiti di incidenza della riduzione di spesa. La ricorrente, infatti, non argomenta sufficientemente sull'asserita carenza di «alcun reale presupposto di necessità e urgenza» a sostegno dell'intervento normativo del Governo e sulla sua ridondanza sulla sfera delle proprie competenze. Così come si limita ad affermare che la disposizione censurata si pone in contrasto «con un corretto e leale esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica», senza in alcun modo specificarne le ragioni. Sulla necessità dell'esatta identificazione dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, v., ex multis , sentenze nn. 40/2016, 3/2016, 273/2015, 176/2015 e 131/2015. Per l'affermazione secondo cui l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 251/2015, 233/2015, 218/2015, 142/2015, 82/2015 e 32/2015. Sulla possibilità, per le Regioni, di evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo per violazioni potenzialmente idonee a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali, e sulla necessità di una sufficiente motivazione in ordine alla possibile ridondanza di esse sul riparto di competenze, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 218/2015, 29/2016, 251/2015, 189/2015, 153/2015, 140/2015, 89/2015, 13/2015, 8/2013 e 199/2012. Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio in via principale e sulla impossibilità di modificare o integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, v. le citate sentenze nn. 153/2015, 108/2012, 169/2010, 298/2009 e 229/2001.
Massima n. 38797
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, terzo e quinto comma, e 120 Cost. - degli artt. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 6 e 7, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), che, nel disciplinare la partecipazione delle Regioni agli obiettivi della finanza pubblica, obbligano a ridurre la spesa per acquisti di beni e di servizi per un ammontare annuo determinato, a decorrere dal 2015, salva la possibilità di misure alternative di contenimento della spesa corrente, definendo il relativo iter procedimentale (l'intesa in sede di conferenza Stato-Regioni, di recepimento delle decisioni assunte dalle Regioni in sede di autocoordinamento, surrogabile, in caso di inerzia regionale, da un intervento unilaterale dello Stato). L'art. 8, comma 4, anziché disporre un irragionevole taglio «lineare», si limita a prescrivere una complessiva diminuzione di spesa e non impone di effettuare riduzioni di identico importo in tutti i settori, ma semplicemente richiede di intervenire in ciascuno di questi. Quanto all'applicazione dei criteri del PIL regionale e della popolazione residente, cui lo Stato può fare ricorso, essa è sussidiaria, cioè dettata solo per il caso di mancato raggiungimento dell'intesa. Del resto, l'eventuale inerzia regionale non può impedire il dispiegarsi effettivo della funzione di coordinamento della finanza pubblica. In questa prospettiva, la riferita procedura - che lascia l'iniziativa alle Regioni, con la previsione di un intervento solo successivo dello Stato - è idonea a garantire, al tempo stesso, i necessari spazi all'autonomia regionale e l'effettività della funzione di coordinamento. Le censurate disposizioni, inoltre, non ledono l'art. 117, terzo comma, Cost. poiché l'imposizione di riduzioni di spesa rientra a pieno titolo nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica. In proposito, non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. E ciò in quanto il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto agli anni precedenti costituisce pur sempre uno degli strumenti principali per la realizzazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario. Le medesime disposizioni statali possono altresì qualificarsi come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica perché rispettano il canone, imposto dalla giurisprudenza costituzionale, della transitorietà. La prevalenza della funzione di coordinamento finanziario su tutte le altre competenze regionali, anche esclusive, comporta che l'eventuale impatto delle censurate disposizioni sull'autonomia finanziaria regionale si traduca in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale, non essendo, peraltro, stata dimostrata l'assoluta impossibilità, conseguente all'applicazione delle misure in esame, di svolgere le funzioni attribuite dalla Costituzione alle Regioni. I menzionati criteri del PIL regionale e della popolazione residente non realizzano, poi, l'effetto perequativo implicito lamentato dalla ricorrente, in contrasto con i requisiti fissati dal terzo e dal quinto comma dell'art. 119 Cost., poiché le disposizioni impugnate impongono alle Regioni semplicemente una riduzione di spesa e non comportano, neppure indirettamente, una riduzione degli squilibri tra le Regioni, mirando piuttosto a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento, secondo criteri di "progressività" dello sforzo, proporzionati alla dimensione del PIL e della popolazione, senza alcun effetto di livellamento. Infine, quanto alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione, l'esercizio della funzione legislativa non è, di norma, soggetto ad esso. In ogni caso, è necessario, ma anche sufficiente, contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, assicurando il loro pieno coinvolgimento. Sull'esclusione del trasferimento della questione quando lo ius superveniens viene impugnato con autonomo ricorso, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 239/2015 e 77/2015. Sulle condizioni che legittimano il trasferimento della questione sul testo modificato della disposizione censurata, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 155/2015, 46/2015, 193/2012 e 30/2012. Sul principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 155/2015, 77/2015, 46/2015 e 326/2010. Sulla necessità di autonoma impugnazione in caso di ius superveniens innovativo, v. le citate sentenze nn. 40/2016, 17/2015, 138/2014, 219/2013, 300/2012 e 32/2012. Per la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui, se la norma censurata viene abrogata ma ha trovato medio tempore applicazione, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis , sentenze nn. 250/2015, 189/2015, 149/2015, 140/2015, 16/2015 e 8/2015. Per l'affermazione secondo cui, il mancato assolvimento dell'onere di specifica dimostrazione dell'impossibilità di esercitare le proprie funzioni, in conseguenza della riduzione delle disponibilità finanziarie comporta l'infondatezza del ricorso e non la sua inammissibilità, v., tra le più recenti, le citate sentenze nn. 250/2015, 239/2015 e 89/2015. Sul carattere finalistico del coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 229/2011, 122/2011, 370/2010, 121/2007, 35/2005. Sul necessario contemperamento delle ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e della garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, v. le citate sentenze nn. 88/2014 e 139/2012. Per la riconduzione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in vista del contenimento della spesa corrente degli enti territoriali alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 218/2015 e 36/2004. Per il costante indirizzo della Corte, secondo cui norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, v., ex multis , sentenze nn. 218/2015, 189/2015, 44/2014, 236/2013, 229/2013, 217/2012, 193/2012, 148/2012, 182/2011. Sulla prevalenza della funzione di coordinamento finanziario su tutte le altre competenze regionali, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 63/2013 e 151/2012. Per la precisazione che l'incidenza dei principi statali di coordinamento è legittima, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni ( ex plurimis , sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005), sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale (sentenza n. 151/2012), v. la citata sentenza n. 250/2015. Nel senso che l'impatto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia finanziaria delle Regioni si traduce in una «circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale», v. le citate sentenze nn. 236/2013, 40/2010, 169/2007 e 36/2004. Sull'onere, per la Regione, di dimostrare l'assoluta impossibilità, conseguente all'applicazione delle misure finanziarie in esame, di svolgere le funzioni attribuitele dalla Costituzione, v. le citate sentenze nn. 29/2016, 252/2015, 239/2015 e 26/2014. Sulla competenza statale a determinare i livelli essenziali e sulla necessaria previsione di moduli collaborativi tra Stato e Regioni, v., rispettivamente, le citate sentenze nn. 273/2013 e 297/2012. Nel senso che una conseguenza di mero fatto derivante dall'applicazione delle norme impugnate è inidonea a configurare una violazione costituzionale, v. la citata sentenza n. 8/2016. Per l'affermazione secondo cui l'esercizio della funzione legislativa non è soggetto alle procedure di leale collaborazione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 43/2016, 63/2013, 112/2010, 159/2008 e 387/2007.
Massima n. 38798
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 120 Cost., nella parte in cui anticipa - in relazione al contributo alla finanza pubblica delle Regioni ordinarie già disposto dall'art. 46, commi 6 e 7, del d.l. n. 66 del 2014 - il termine originariamente previsto per il raggiungimento dell'intesa in sede di autocoordinamento regionale, in ordine al riparto degli importi ed agli ambiti di incidenza della riduzione di spesa. Innestandosi su un termine complessivamente adeguato, la riduzione introdotta dalla norma impugnata (dal 31ottobre al 30 settembre del 2014) non si rivela lesiva delle competenze regionali in quanto non può considerarsi irragionevolmente breve il termine residuato dalla pur improvvisa riduzione, tenuto anche conto del periodo precedente e della dimostrata capacità delle Regioni di concludere analoghe intese in tempi ristretti. Infine, la censurata disposizione non lede il principio di leale collaborazione in quanto, ove non specificamente previsto, questo non si impone nel procedimento legislativo. Sul persistente interesse della Regione alla decisione sulla legittimità costituzionale della disposizione impugnata anche quando i danni paventati non sono stati subiti, v. la citata sentenza n. 74/2001. Per l'affermazione secondo cui il principio di leale collaborazione, ove non specificamente previsto, non si impone nel procedimento legislativo, v. la citata sentenza n. 43/2016.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosse, in riferimento agli artt. 77 e 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 10 del 2015);
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 6 e 10, e 46, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, terzo e quinto comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 63 del 2014);
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 10 del 2015).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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