Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2016
Corte cost., sent. 24 marzo 2016, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2016
- Data di deposito
- 24 marzo 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 4, lett. b), decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38793
Sono inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma quarto, lett. b ), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 119, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in quanto prevede l'applicazione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto compatibili, delle disposizioni dei commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, che stabiliscono la riduzione del quindici per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dei canoni dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali e dalle autorità indipendenti aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e dei costi derivanti dagli utilizzi in assenza di titolo degli stessi immobili, con la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative alle menzionate riduzioni. Le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno delle questioni promosse in riferimento al «principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120» Cost. ed all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost. non raggiungono la soglia minima di chiarezza e di completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. Quanto al principio di leale collaborazione, la ricorrente non ha specificato le ragioni della violazione, ma si è limitata ad invocare, in modo anapodittico, la necessità dell'intesa, senza chiarire perché la Costituzione imporrebbe, nella fattispecie, il coinvolgimento delle Regioni. Quanto all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost., la ricorrente ha omesso di specificare in che modo la disposizione impugnata produrrebbe un «effetto perequativo implicito» e perché tale effetto debba ritenersi in contrasto con i parametri invocati. Altresì, inidoneo a superare le carenze motivazionali si rivela il richiamo alle motivazioni sviluppate in punti precedenti, posto che esse sono relative alla ritenuta incostituzionalità di altre disposizioni impugnate. Sull'ammissibilità della costituzione in giudizio della parte resistente nei giudizi in via principale, v. le citate sentenze nn. 87/2012 e 168/2010, nonché l'ordinanza n. 156/2012. Sulla delimitazione dell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 153/2015. Sull'esigenza che il ricorso in via principale sia supportato da un impianto motivazionale connotato in termini più stringenti rispetto ai giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, v. la citata sentenza n. 82/2015. Sull'ambito di applicazione del principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, v. le citate sentenze nn. 43/2016, 13/2015, 36/2014, 121/2013, 203/2012 e 164/2012. In tema di motivazione per relationem , v. la citata sentenza n. 19/2015.
Massima n. 38794
? costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma quarto, lett. b ), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del d.l. 6 luglio 2012, 95 - che prevedono l'applicazione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano della riduzione del quindici per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dei canoni dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, nonché dalle autorità indipendenti, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e dei costi derivanti dagli utilizzi in assenza di titolo degli stessi immobili - e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all'anno 2016». Le disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale sono configurabili quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla duplice condizione che, per un verso, prevedano un limite complessivo, anche se non generale, alla spesa corrente che lasci alle Regioni libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa e che, per altro verso, abbiano il carattere della transitorietà. La prima condizione risulta soddisfatta in quanto la normativa impugnata, pur dettando una puntuale misura di riduzione di una specifica spesa, permette alle Regioni ed alle Province autonome di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, purché queste consentano di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dalla riduzione dei canoni. Da ciò ne discende che la prevista riduzione della spesa relativa ai canoni di locazione passiva è vincolante per le Regioni solo come limite complessivo di spesa. La seconda condizione non risulta, invece, soddisfatta, posto che la disposizione impugnata produce effetto per un arco temporale indefinito, in quanto dipendente dalla variabile durata dei contratti e degli utilizzi senza titolo ai quali essa si applica. Risultano, pertanto, violate la competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e l'autonomia finanziaria regionale. ?, dunque, necessario desumere dalle caratteristiche dell'intervento legislativo un termine finale che consenta di assicurare la natura transitoria delle misure previste. La disciplina impugnata è intervenuta a correggere i conti pubblici con riferimento al triennio considerato dalla l. n. 147 del 2013, che, salvo espresse disposizioni contrarie, si riferisce agli anni dal 2014 al 2016. In considerazione di ciò, le caratteristiche dell'intervento legislativo in cui l'impugnato art. 24, comma quarto, lett. b) si inserisce consentono di individuare l'anno 2016, quale termine entro cui circoscrivere, allo stato, le misure restrittive della spesa regionale. Sulla riconducibilità della finanza delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla finanza pubblica allargata e sulla legittimazione del legislatore statale ad imporre limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 79/2014 e 182/2011. Sulla configurabilità delle disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale alla stregua di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. ex plurimis le sentenze nn. 79/2014, 44/2014 e 205/2013. Sulla riconducibilità ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica delle disposizioni statali che prevedono puntuali misure di riduzione di singole voci di spesa regionale, sempre che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 36/2013, 262/2012, 211/2012, 139/2012, 182/2011. Sull'applicabilità dei principi fondamentali della finanza pubblica alle autonomie speciali, v. ex plurimis la sentenza n. 156/2015. Sulla riconducibilità ai principi fondamentali della finanza pubblica delle previsioni statali che impongano limiti generali alla spesa regionale, v. le sentenze nn. 139/2012 e 182/2011. Sulla necessità di prevedere un termine finale per gli interventi legislativi statali che stabiliscano dei limiti alla spesa regionale, v. le citate sentenze nn. 79/2014 e 193/2012. Sul carattere necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, v. le citate sentenze nn. 178/2015 e 310/2013. Sull'ambito di applicazione della l. 27 dicembre 2013, n. 147 agli anni dal 2014 al 2016, salvo espresse disposizioni contrarie, v. la citata sentenza n. 43/2016.
Massima n. 38795
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma quarto, lett. b ), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto prevede l'applicazione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto compatibili, delle disposizioni dei commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, che stabiliscono la riduzione del quindici per cento, a decorrere dal 1° luglio 2014, dei canoni dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni centrali, nonché dalle autorità indipendenti, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale e dei costi derivanti dagli utilizzi in assenza di titolo degli stessi immobili, con la possibilità per le Regioni e le Province autonome di adottare misure di contenimento della spesa corrente alternative alle menzionate riduzioni. La disposizione impugnata non impone una generalizzata riduzione dei canoni di locazione con conseguente lesione del principio di ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto è riconosciuta alle Regioni la facoltà di modulare discrezionalmente la riduzione della spesa considerata nel suo complesso. In particolare, ogni qual volta una Regione ritenesse che l'applicazione delle norme che prevedono la riduzione dei canoni di locazione possa farla incorrere in «pericolose ed antieconomiche risoluzioni dei contratti» o, comunque, comportare difficoltà nell'acquisizione della disponibilità degli immobili necessari allo svolgimento della propria attività istituzionale, essa potrà decidere, esercitando la citata facoltà, di non applicarle, così escludendo in radice ogni paventata conseguenza irragionevole o pregiudizievole del buon andamento della sua amministrazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui non prevede che le misure di cui ai commi 4, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e, comunque, le misure di contenimento della spesa corrente ad esse alternative, sono adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino all'anno 2016»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, e al «principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120» Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 4, lettera b), del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Carmelinda MORANO, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Carmelinda MORANO
Testo integrale
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